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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25188/2024 del 19/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento IVA notificati a una società per i periodi d'imposta 2005 e 2006, emessi a seguito di PVC del 10 luglio 2012 e fondati sul disconoscimento della detrazione IVA per fatture di acquisto ritenute relative a operazioni soggettivamente inesistenti. La verifica, originariamente riferita ad annualità successive, era stata estesa anche ai periodi in esame sulla base di una denuncia penale. La CTR della Lombardia aveva accolto gli appelli della società ritenendo decaduto l'Ufficio dal potere di accertamento, perché la notizia di reato era pervenuta il 20 luglio 2012, cioè dopo la scadenza del termine ordinario di decadenza, e aveva quindi escluso la possibilità di applicare il raddoppio dei termini, ravvisando un uso strumentale della denuncia penale. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 43 d.P.R. 600/1973 e 57 d.P.R. 633/1972, sostenendo che, nella disciplina pro tempore, per il raddoppio dei termini è sufficiente la configurabilità astratta del reato e del correlato obbligo di denuncia, indipendentemente dalla effettiva presentazione della denuncia o dal momento del suo invio. La società ha resistito e ha proposto ricorso incidentale contro la compensazione delle spese, denunciando violazione dell'art. 15 d.lgs. 546/1992.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che, secondo la disciplina applicabile ratione temporis, il raddoppio dei termini di accertamento presuppone soltanto che, al momento del fatto, siano astrattamente configurabili seri indizi di reato tali da far sorgere l'obbligo di denuncia penale, a prescindere dalla effettiva trasmissione della denuncia e dal momento in cui essa sia stata presentata. Ha quindi ritenuto erronea la sentenza della CTR che aveva escluso il raddoppio per la tardività della denuncia e per una supposta strumentalità dell'invio, cassando la decisione con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione anche per le spese. Il ricorso incidentale sulle spese è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Nel testo pro tempore il raddoppio dei termini di accertamento richiede la configurabilità astratta del reato e del conseguente obbligo di denuncia, non la effettiva presentazione tempestiva della denuncia.

  • art. 57 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Ai fini dell'IVA, il raddoppio dei termini opera in presenza di seri indizi di reato tali da far sorgere l'obbligo di denuncia penale, anche se la denuncia sia presentata oltre il termine ordinario di decadenza.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    È stata dedotta la violazione di legge come vizio di legittimità per censurare l'erronea interpretazione delle norme sui termini di accertamento e sulle spese.

  • art. 15, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È stato invocato dalla contribuente per contestare la compensazione delle spese, ma il relativo motivo è rimasto assorbito.

  • art. 336 cod. proc. civ.

    L'accoglimento del ricorso principale ha determinato l'assorbimento del ricorso incidentale.

  • Corte cost., 25 luglio 2011, n. 247

    La disciplina del raddoppio non presuppone un definitivo accertamento penale del reato, in coerenza con il doppio binario tra processo penale e processo tributario.

Massime di principio

  • Nel regime previgente al d.l. n. 78/2010, il raddoppio dei termini di accertamento in materia tributaria opera quando, al tempus commissi delicti, siano astrattamente configurabili fatti costituenti reato tali da imporre l'obbligo di denuncia penale, indipendentemente dalla effettiva presentazione della denuncia o dalla sua tempestività.
  • Il giudice tributario, quando si discuta del superamento dei termini di accertamento, non deve accertare se il reato sussista in concreto, ma solo se ricorressero i presupposti dell'obbligo di denuncia; l'accertamento penale resta estraneo al sindacato del giudice tributario.
  • La tardiva presentazione della notizia di reato non è di per sé idonea a escludere il raddoppio dei termini, se l'obbligo di denuncia era già sorto in presenza di seri indizi di reato riferibili alle annualità accertate.
  • Quando viene accolto il ricorso principale, il ricorso incidentale che investa profili rimasti logicamente subordinati o incompatibili può essere dichiarato assorbito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioniSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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