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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 23497/2022 del 27/07/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la declaratoria di illegittimità di plurimi contratti di somministrazione a tempo determinato (stipulati tra ottobre 2008 e dicembre 2015) con conseguente costituzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'utilizzatrice Alcom e il risarcimento del danno ex art. 32 l. n. 183/2010. Contestava che la reiterazione delle missioni tramite agenzia avesse eluso la natura "temporanea" della somministrazione e gli obblighi derivanti dalla normativa nazionale e dalla Direttiva 2008/104/CE.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il quinto motivo del ricorso ma ha ritenuto fondati il primo, il quarto e il sesto motivo, annullando in parte la decisione della Corte d'Appello e rinviando la causa al giudice del merito. La Suprema Corte ha stabilito che il giudice di merito dovrà valutare, conformemente all'interpretazione della Corte di Giustizia UE (in particolare sentenze C-681/18 e C-232/20), se la reiterazione delle missioni presso la stessa utilizzatrice abbia comportato una durata incompatibile con la temporaneità del lavoro tramite agenzia, configurando un abuso/elusione (anche ai sensi dell'art. 1344 c.c.) e, se del caso, la nullità dei contratti e la costituzione del rapporto a tempo indeterminato. La Corte ha quindi disposto un nuovo esame che prenda in considerazione tutti gli indici rilevanti (numero e durata complessiva dei contratti, continuità, mancanza di spiegazioni oggettive, specificità del settore, ecc.).

Norme richiamate

  • Direttiva 2008/104/CE

    La Direttiva impone agli Stati membri di adottare misure per prevenire il ricorso abusivo al lavoro tramite agenzia, in particolare missioni successive finalizzate a eludere la sua portata; la temporaneità della messa a disposizione è requisito immanente e i giudici nazionali devono assicurare un'interpretazione conforme del diritto interno alla Direttiva.

  • D.Lgs. n. 276/2003, art. 20, comma 4

    “la somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore. La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro..."

    La norma stabiliva condizioni di liceità per la somministrazione a termine ma, alla luce delle sentenze UE e delle successive modifiche legislative, va interpretata conformemente alla Direttiva per impedire che la reiterazione delle missioni svuoti il requisito di temporaneità.

  • D.Lgs. n. 276/2003, art. 21

    Stabilisce gli elementi che il contratto di somministrazione deve contenere (tra cui le causali): tali causali e la loro temporaneità vanno comunque valutate nel contesto dell'insieme delle missioni e della tutela contro abusi/elusioni.

  • D.Lgs. n. 276/2003, art. 27 e art. 28

    art. 28: “Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18, quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore, somministratore e utilizzatore sono puniti con una ammenda...”

    Disciplinano la somministrazione irregolare e la somministrazione fraudolenta; forniscono strumenti per sanzionare e qualificare come elusiva la ripetuta somministrazione finalizzata ad aggirare norme imperative.

  • Legge n. 92/2012 (modifica al d.lgs. n. 368/2001), art. 1, comma 9

    “Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi..."

    Ha introdotto deroghe relative alla prima missione e ha inciso sul regime delle causali; rilevante per la disciplina temporale delle prime missioni ma non sottrae alla verifica complessiva dell'eventuale abuso per reiterazione.

  • D.L. n. 34/2014 (convertito), modifiche art. 20 d.lgs. 276/2003

    Ha soppresso in parte il requisito delle causali per la somministrazione a tempo determinato, incidendo sulla normativa nazionale; tuttavia la Corte segnala che anche in assenza di limiti espressi è comunque necessario valutare la temporaneità alla luce del diritto UE.

  • D.Lgs. n. 81/2015, artt. 31, 34, 38

    art. 31, comma 2: “La somministrazione di lavoro a tempo determinato è utilizzata nei limiti quantitativi individuati dai contratti collettivi applicati dall'utilizzatore..." art. 34, comma 2: "Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore." art. 38, commi 1-2: “1. In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione di lavoro è nullo... 2. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni... il lavoratore può chiedere... la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore..."

    Ridisegna la disciplina della somministrazione; prevede limiti quantitativi rimessi ai CCNL ma afferma la nullità e la tutela del lavoratore in caso di somministrazione al di fuori dei limiti/condizioni, favorendo il controllo ex art. 1344 c.c. e l'interpretazione conforme alla Direttiva.

  • Codice Civile, art. 1344

    Richiamato come strumento per qualificare come frode/elusione la reiterazione di contratti che aggiri norme imperative: il giudice può desumere la finalità elusiva da elementi fattuali (numero di contratti, durata complessiva, continuità, ecc.) e dichiarare la nullità degli atti.

  • CCNL industria metalmeccanica (art. 4, sezione IV, titolo I del 20.1.08) e CCNL lavoratori somministrati (art. 42 del 16.05.2008)

    I contratti collettivi individuano limiti e regole operative (es. alternanza tra tipologie contrattuali per il conteggio dei 44 mesi); la Corte ha rilevato che alcune previsioni possono disciplinare rapporti agenzia-lavoratore ma non automaticamente vincolare l'utilizzatrice, e che i limiti contrattuali devono però essere considerati nel valutare l'eventuale abuso/comportamento elusivo.

  • L. n. 183/2010, art. 32

    Norma richiamata in fatto per il possibile diritto al risarcimento del danno in caso di illegittima somministrazione reiterata; il suo richiamo serve a quantificare le conseguenze risarcitorie in caso di accertata illiceità.

Massime di principio

  • La temporaneità è requisito strutturale del lavoro tramite agenzia: il giudice deve valutare complessivamente numero, durata e continuità delle missioni per verificare abusi.
  • I giudici nazionali hanno l'obbligo di interpretare conformemente il diritto interno alla Direttiva 2008/104/CE e, se necessario, usare strumenti del diritto interno (es. art. 1344 c.c.) per contrastare elusioni.
  • La presenza formale di causali in ciascun contratto non esclude l'obbligo di verificare se la reiterazione di contratti nel loro insieme abbia eluso la natura temporanea della somministrazione.
  • Indici utili per il giudice: numero di missioni, durata complessiva, continuità delle prestazioni, mancanza di spiegazioni oggettive per la reiterazione, peculiarità del settore produttivo, eventuali intese tra somministratore e utilizzatore.
  • I limiti previsti dai CCNL rilevano per il rapporto agenzia-lavoratore e per il calcolo di soglie (es. 44 mesi o percentuali), ma il giudice deve comunque verificare l'eventuale abuso anche indipendentemente dal loro richiamo formale.

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