Cassazione Civile, Sentenza n. 23497/2022 del 27/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la declaratoria di illegittimità di plurimi contratti di somministrazione a tempo determinato (stipulati tra ottobre 2008 e dicembre 2015) con conseguente costituzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'utilizzatrice Alcom e il risarcimento del danno ex art. 32 l. n. 183/2010. Contestava che la reiterazione delle missioni tramite agenzia avesse eluso la natura "temporanea" della somministrazione e gli obblighi derivanti dalla normativa nazionale e dalla Direttiva 2008/104/CE.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il quinto motivo del ricorso ma ha ritenuto fondati il primo, il quarto e il sesto motivo, annullando in parte la decisione della Corte d'Appello e rinviando la causa al giudice del merito. La Suprema Corte ha stabilito che il giudice di merito dovrà valutare, conformemente all'interpretazione della Corte di Giustizia UE (in particolare sentenze C-681/18 e C-232/20), se la reiterazione delle missioni presso la stessa utilizzatrice abbia comportato una durata incompatibile con la temporaneità del lavoro tramite agenzia, configurando un abuso/elusione (anche ai sensi dell'art. 1344 c.c.) e, se del caso, la nullità dei contratti e la costituzione del rapporto a tempo indeterminato. La Corte ha quindi disposto un nuovo esame che prenda in considerazione tutti gli indici rilevanti (numero e durata complessiva dei contratti, continuità, mancanza di spiegazioni oggettive, specificità del settore, ecc.).
Norme richiamate
Direttiva 2008/104/CE
La Direttiva impone agli Stati membri di adottare misure per prevenire il ricorso abusivo al lavoro tramite agenzia, in particolare missioni successive finalizzate a eludere la sua portata; la temporaneità della messa a disposizione è requisito immanente e i giudici nazionali devono assicurare un'interpretazione conforme del diritto interno alla Direttiva.
D.Lgs. n. 276/2003, art. 20, comma 4
“la somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore. La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro..."
La norma stabiliva condizioni di liceità per la somministrazione a termine ma, alla luce delle sentenze UE e delle successive modifiche legislative, va interpretata conformemente alla Direttiva per impedire che la reiterazione delle missioni svuoti il requisito di temporaneità.
Stabilisce gli elementi che il contratto di somministrazione deve contenere (tra cui le causali): tali causali e la loro temporaneità vanno comunque valutate nel contesto dell'insieme delle missioni e della tutela contro abusi/elusioni.
D.Lgs. n. 276/2003, art. 27 e art. 28
art. 28: “Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18, quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore, somministratore e utilizzatore sono puniti con una ammenda...”
Disciplinano la somministrazione irregolare e la somministrazione fraudolenta; forniscono strumenti per sanzionare e qualificare come elusiva la ripetuta somministrazione finalizzata ad aggirare norme imperative.
Legge n. 92/2012 (modifica al d.lgs. n. 368/2001), art. 1, comma 9
“Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi..."
Ha introdotto deroghe relative alla prima missione e ha inciso sul regime delle causali; rilevante per la disciplina temporale delle prime missioni ma non sottrae alla verifica complessiva dell'eventuale abuso per reiterazione.
D.L. n. 34/2014 (convertito), modifiche art. 20 d.lgs. 276/2003
Ha soppresso in parte il requisito delle causali per la somministrazione a tempo determinato, incidendo sulla normativa nazionale; tuttavia la Corte segnala che anche in assenza di limiti espressi è comunque necessario valutare la temporaneità alla luce del diritto UE.
D.Lgs. n. 81/2015, artt. 31, 34, 38
art. 31, comma 2: “La somministrazione di lavoro a tempo determinato è utilizzata nei limiti quantitativi individuati dai contratti collettivi applicati dall'utilizzatore..." art. 34, comma 2: "Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore." art. 38, commi 1-2: “1. In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione di lavoro è nullo... 2. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni... il lavoratore può chiedere... la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore..."
Ridisegna la disciplina della somministrazione; prevede limiti quantitativi rimessi ai CCNL ma afferma la nullità e la tutela del lavoratore in caso di somministrazione al di fuori dei limiti/condizioni, favorendo il controllo ex art. 1344 c.c. e l'interpretazione conforme alla Direttiva.
Richiamato come strumento per qualificare come frode/elusione la reiterazione di contratti che aggiri norme imperative: il giudice può desumere la finalità elusiva da elementi fattuali (numero di contratti, durata complessiva, continuità, ecc.) e dichiarare la nullità degli atti.
CCNL industria metalmeccanica (art. 4, sezione IV, titolo I del 20.1.08) e CCNL lavoratori somministrati (art. 42 del 16.05.2008)
I contratti collettivi individuano limiti e regole operative (es. alternanza tra tipologie contrattuali per il conteggio dei 44 mesi); la Corte ha rilevato che alcune previsioni possono disciplinare rapporti agenzia-lavoratore ma non automaticamente vincolare l'utilizzatrice, e che i limiti contrattuali devono però essere considerati nel valutare l'eventuale abuso/comportamento elusivo.
Norma richiamata in fatto per il possibile diritto al risarcimento del danno in caso di illegittima somministrazione reiterata; il suo richiamo serve a quantificare le conseguenze risarcitorie in caso di accertata illiceità.
Massime di principio
- La temporaneità è requisito strutturale del lavoro tramite agenzia: il giudice deve valutare complessivamente numero, durata e continuità delle missioni per verificare abusi.
- I giudici nazionali hanno l'obbligo di interpretare conformemente il diritto interno alla Direttiva 2008/104/CE e, se necessario, usare strumenti del diritto interno (es. art. 1344 c.c.) per contrastare elusioni.
- La presenza formale di causali in ciascun contratto non esclude l'obbligo di verificare se la reiterazione di contratti nel loro insieme abbia eluso la natura temporanea della somministrazione.
- Indici utili per il giudice: numero di missioni, durata complessiva, continuità delle prestazioni, mancanza di spiegazioni oggettive per la reiterazione, peculiarità del settore produttivo, eventuali intese tra somministratore e utilizzatore.
- I limiti previsti dai CCNL rilevano per il rapporto agenzia-lavoratore e per il calcolo di soglie (es. 44 mesi o percentuali), ma il giudice deve comunque verificare l'eventuale abuso anche indipendentemente dal loro richiamo formale.
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