Cassazione Civile, Sentenza n. 23490/2022 del 27/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la nullità di molteplici contratti di somministrazione a tempo determinato (periodo 5/9/2005 - 12/7/2014) e chiedeva il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'utilizzatrice Coim Tech s.r.l., nonché il ripristino del rapporto e il risarcimento del danno. La Corte d'appello aveva ritenuto decadute le impugnazioni relative a tutti i contratti anteriori agli ultimi due (per applicazione dell'art. 32 l. 183/2010), e aveva escluso l'esistenza di un unico rapporto continuativo per carenza di continuità della prestazione; riguardo agli ultimi due contratti, tempestivamente impugnati, la Corte aveva ritenuto legittima la somministrazione (acausalità) e negato il diritto di assunzione previsto dal CCNL, essendo il lavoratore stato impiegato esclusivamente tramite somministrazione. Il ricorrente ha dedotto, tra l'altro, violazione dell'art. 117 Cost. in relazione all'art. 5, comma 5 della Direttiva 2008/104/CE e degli artt. 28 d.lgs. 276/2003 e 1344 c.c., contestando che la normativa nazionale e l'interpretazione della Corte territoriale consentissero una "somministrazione all'infinito" in contrasto con l'obbligo comunitario di prevenire l'uso abusivo di missioni successive.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo del ricorso (violazione di norme costituzionali e del diritto dell'Unione con riferimento all'art. 5, comma 5 della Direttiva 2008/104/CE) richiamando e aderendo alla propria sentenza n. 22861/2022 e alle pronunce della Corte di Giustizia (JH c. KG, C-681/2018 e Daimler, C-232/20). Ha stabilito che la Direttiva impone agli Stati membri misure per prevenire l'assegnazione di missioni successive finalizzate a eludere la normativa e che, in assenza di una normativa nazionale che determini una durata massima, il giudice nazionale deve valutare caso per caso se la reiterazione delle missioni presso la stessa utilizzatrice abbia superato il limite di temporalità ragionevole. Ha indicato che l'art. 1344 c.c. (contratto in frode alla legge), in combinato disposto con l'art. 1418 c.c., è strumento idoneo per sanzionare la reiterazione elusiva dei contratti di somministrazione e che la decadenza prevista dall'art. 32 l.183/2010 non impedisce al giudice di merito di considerare i rapporti somministrati precedenti, anche se decorsi nel termine, per valutare complessivamente l'eventuale abuso. Per tali ragioni la Corte ha accolto il secondo motivo, ha cassato la sentenza impugnata in relazione a questo motivo e ha rinviato la causa alla Corte d'appello per nuovo esame conforme ai principi indicati; il primo motivo è stato rigettato e il terzo assorbito.
Norme richiamate
Direttiva 2008/104/CE (lavoro tramite agenzia interinale)
La Direttiva obbliga gli Stati membri ad adottare misure per prevenire il ricorso abusivo a missioni successive e impedire che la somministrazione presso la stessa utilizzatrice diventi permanente; impone al giudice nazionale di valutare se la reiterazione delle missioni oltrepassi la ragionevole durata 'temporanea'.
Costituzione Italiana
Richiamata in relazione all'obbligo di conformità del diritto nazionale al diritto dell'Unione europea rispetto alla disciplina della somministrazione.
Legge 27 dicembre 2010, n. 183 (cd. Collegato lavoro)
art. 32, quarto comma, lett. d)
Prevede la decadenza dall'azione di costituzione o accertamento del rapporto di lavoro nei termini indicati. La Corte ha chiarito che tale decadenza non impedisce al giudice di considerare i rapporti somministrati precedenti per la valutazione, ai fini dell'eventuale abuso, della durata complessiva delle missioni.
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276
Normativa nazionale sulla somministrazione che va interpretata in conformità al diritto dell'Unione per evitare effetti elusivi; il giudice deve valutare la temporaneità delle missioni anche in mancanza di durata massima nazionale.
Codice Civile
Articolo applicabile per sanzionare i contratti in frode alla legge: la reiterazione delle missioni per eludere norme imperative può integrare frode alla legge con conseguente nullità dei contratti.
Codice Civile
In combinato disposto con l'art. 1344 c.c. per affermare la nullità dei contratti conclusi in frode alla legge.
Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) lavoratori somministrati 16 maggio 2008
Prevedeva limiti formali alla proroga delle assegnazioni (sei volte in 36 mesi); la Corte invita a considerare le disposizioni collettive ma richiede un'interpretazione conforme al diritto dell'Unione che impedisca elusioni.
CCNL industria meccanica e installazione di impianti 20 gennaio 2008
Norma invocata dal ricorrente per l'acquisizione del diritto di assunzione dopo periodi complessivi superiori a 44 mesi; la Corte territoriale aveva interpretato la regola come non applicabile quando l'impiego è stato esclusivamente in somministrazione, ma la Cassazione ha lasciato alla valutazione di merito la verifica complessiva dell'abuso.
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 / D.Lgs. 81/2015
art. 55 (abrogato) richiamato nel testo
Riferimenti normativi sulla proroga/disciplinazione delle proroghe della somministrazione; la Corte rileva che l'assenza di un limite temporale espresso nel decreto non impedisce di ricavare il requisito della temporaneità alla luce degli obblighi europei.
Massime di principio
- La Direttiva 2008/104/CE obbliga a prevenire l'uso abusivo di missioni successive in somministrazione: anche in assenza di un limite temporale nazionale espresso, il giudice deve valutare caso per caso se la reiterazione delle missioni abbia superato il limite della temporaneità ragionevole.
- La decadenza per impugnazione dei contratti (art. 32 l.183/2010) non impedisce che i rapporti somministrati anteriori al termine siano considerati come elementi fattuali nella valutazione complessiva dell'eventuale abuso e per la qualificazione giuridica della situazione.
- In assenza di una disciplina nazionale che fissi una durata massima, il giudice può applicare il principio dell'interpretazione conforme al diritto dell'Unione e, se necessario, qualificare come contratti in frode alla legge (art. 1344 c.c.) le reiterazioni finalizzate ad eludere la normativa, con conseguente nullità dei contratti e possibili effetti di qualificazione del rapporto.
- La valutazione della temporaneità deve considerare tutte le circostanze pertinenti: specificità del settore, quadro normativo nazionale, mancanza di spiegazioni oggettive sull'uso di missioni successive e l'eventuale assegnazione sempre allo stesso lavoratore.
- Il ricorso esclusivo a strumenti collettivi (CCNL) che formalmente disciplinano proroghe non esclude l'obbligo di conformità al diritto UE: i limiti collettivi vanno interpretati in modo da non consentire elusioni della disciplina comunitaria.
- In situazioni analoghe, i giudici di merito devono dunque compiere un esame concreto e complessivo della durata e ripetizione delle missioni; in presenza di indizi di abuso la società utilizzatrice può vedersi riconosciuto il rapporto come stabile e, in conseguenza, ottenere misure ripristinatorie e risarcitorie a favore del lavoratore.
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