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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 23494/2022 del 27/07/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della legittimità dei contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati dal 5.5.2008 al 7.1.2016 ed accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la società utilizzatrice; dedotta elusione della disciplina nazionale e della Direttiva 2008/104/CE per il susseguirsi sistematico di missioni, con richiesta di declaratoria di nullità e risarcimento del danno. In via subordinata censura per mancata pronuncia sulla violazione del CCNL PMI metalmeccanici.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha censurato la Corte d'appello per non aver valutato, quanto all'ultimo contratto (7.1.2016 prorogato al 12.3.2016), se la reiterazione delle missioni presso la stessa utilizzatrice integrasse un superamento della «temporaneità» del lavoro tramite agenzia e dunque un abuso/elusione della Direttiva 2008/104/CE e della normativa nazionale. La Cassazione ha affermato che, anche se il ricorrente era decaduto dall'impugnativa dei contratti precedenti, quei contratti possono essere considerati incidentalmente per verificare la durata complessiva delle missioni e la sussistenza di una frode alla legge (art. 1344 c.c.) e ha richiamato l'obbligo del giudice nazionale di interpretare conformemente il diritto interno al diritto dell'Unione. La sentenza impugnata è stata annullata nella parte relativa alla valutazione dell'ultimo rapporto e la causa è rimessa al giudice di merito per un esame conforme ai principi indicati (verifica caso per caso della temporaneità, delle specificità di settore e dell'eventuale mancanza di spiegazioni oggettive dell'uso reiterato della somministrazione). Sulla questione del CCNL la Corte ha ritenuto irrilevante ai fini della decisione principale o comunque non decisiva rispetto alla violazione indicata e non ha accolto la censura nella forma che inficiasse il provvedimento nel complesso.

Norme richiamate

  • Direttiva 2008/104/CE

    art. 1; art. 5, par. 5; art. 6, par. 1 e 2

    La direttiva impone la temporaneità del lavoro tramite agenzia e l'obbligo per gli Stati membri di adottare misure per impedire missioni successive aventi lo scopo di eludere la disciplina; non vincola gli Stati a misure specifiche ma richiede che l'ordinamento nazionale eviti la trasformazione della somministrazione in rapporto permanente.

  • d.lgs. n. 81/2015 (capo IV sulla somministrazione)

    art. 31, comma 2; art. 34, comma 2; art. 38, commi 1 e 2

    Il legislatore nazionale non ha fissato limiti espressi alla durata/numero delle missioni, prevedendo la temporaneità come requisito implicito; tuttavia la norma va interpretata conformemente alla direttiva UE e il giudice deve valutare caso per caso se le missioni hanno perduto carattere temporaneo.

  • d.lgs. n. 276/2003

    art. 20, comma 4; art. 21; art. 22; art. 27; art. 28

    Disciplina storica della somministrazione che includeva causali e limiti quantitativi affidati ai CCNL; parti di tale disciplina sono state abrogate o riformulate ma sono utili ai fini della valutazione storica dell'uso reiterato della somministrazione.

  • legge n. 92/2012

    art. 1, comma 9 (introduzione art. 1-bis al d.lgs. n. 368/2001)

    Ha escluso il requisito delle causali per la prima missione fino a 12 mesi e ha inciso sulla disciplina delle causali per la somministrazione; elementi che devono essere considerati nel quadro normativo temporale.

  • decreto legge n. 34/2014 (conv. legge n. 78/2014)

    modifica art. 20 d.lgs. n. 276/2003 - soppressione dei primi due periodi

    Ha eliminato l'obbligo delle causali per i contratti di somministrazione a tempo determinato, contribuendo al quadro normativo successivamente rielaborato dal d.lgs. n. 81/2015.

  • legge n. 183/2010

    art. 32, comma 4, lett. d)

    Prevede la decadenza dall'azione di costituzione o accertamento del rapporto di lavoro in capo a soggetto diverso dal titolare del contratto; la Corte precisa però che la decadenza non impedisce che i rapporti decadruti siano valutati incidentalmente per verificare un quadro complessivo di elusione della temporaneità.

  • art. 1344 cod. civ.

    Strumento del diritto civile richiamato per qualificare come elusiva condotta volta ad aggirare norme imperative mediante reiterazione artificiosa di rapporti a termine; può condurre alla nullità degli atti.

  • art. 1418 cod. civ.

    Richiamato in combinato disposto con l'art. 1344 c.c. in tema di effetti delle condotte elusorie e della nullità degli atti contrari a norme imperative.

  • art. 117 Cost.

    Fondamento della verifica di conformità dell'interpretazione e dell'applicazione del diritto nazionale rispetto agli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione.

Massime di principio

  • La 'temporaneità' del lavoro tramite agenzia è un requisito immanente della disciplina e deve essere garantita: missioni successive che, considerate nel loro complesso, producono una durata non ragionevolmente temporanea possono costituire abuso/elusione.
  • Anche quando il lavoratore è decaduto dall'impugnazione di singoli contratti, tali contratti possono essere valutati incidentalmente dal giudice per stabilire se l'insieme delle missioni realizzi una elusione della normativa (art. 1344 c.c.).
  • Il giudice nazionale deve operare un'interpretazione conforme del diritto interno al diritto dell'Unione (obbligo di interpretazione conforme); solo se questa risulti impossibile si può ricercare una norma di effetto diretto.
  • In assenza di limiti legislativi precisi sul numero o sulla durata delle missioni, il giudice di merito deve determinare caso per caso, alla luce delle circostanze e delle specificità del settore, se la durata complessiva sia ancora «temporanea».
  • L'art. 5, par. 5 della Direttiva impone agli Stati di adottare misure idonee a prevenire l'assegnazione reiterata di missioni con scopo elusivo; l'assenza di misure specifiche non esclude l'obbligo giudiziale di contrastare l'abuso.
  • L'accertamento della frode o elusione può comportare la nullità dei contratti di somministrazione e la ricostituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore, con possibile responsabilità per risarcimento del danno.

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