Cassazione Civile, Sentenza n. 23531/2022 del 27/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della legittimità di plurimi contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati tra il 25/7/2006 e il 16/4/2016 e richiesta di qualificazione del rapporto come lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze dell'utilizzatrice (O.P.S. s.r.l.), con condanna al risarcimento del danno. Inoltre censura della compatibilità della disciplina nazionale con l'art. 5.5 della Direttiva 2008/104 (abuso di successione di missioni) e dedotta la mancata pronuncia sulla violazione del CCNL PMI metalmeccanici.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha censurato la Corte d'appello per non avere verificato, relativamente all'ultimo rapporto somministrato (contratto del 16/4/2016), se la reiterazione di missioni presso la stessa utilizzatrice potesse integrare un abuso della somministrazione in violazione della Direttiva 2008/104 e determinare la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Ha confermato che i contratti anteriori al 16/4/2016 risultano decaduti dall'impugnazione (giudicato); tuttavia ha affermato che la decadenza non esclude che quei rapporti possano essere considerati, in sede di verifica incidente, ai fini dell'accertamento di un uso abusivo e della natura complessiva e temporale delle missioni. In conseguenza, la sentenza impugnata è stata annullata nella parte relativa alla valutazione del rapporto riferito al 16/4/2016 e rinviata al giudice di merito (Corte d'appello) per un nuovo esame conforme ai principi di diritto dell'Unione e alle indicazioni della Cassazione. (La Corte ha inoltre affrontato il rilievo sulla mancata pronuncia sul CCNL, richiedendo al giudice di merito di decidere sulle questioni non esaminate.)
Norme richiamate
Direttiva 2008/104/CE (sul lavoro tramite agenzia interinale), art. 5, par. 5
Impone agli Stati membri di adottare misure per prevenire l'abuso del lavoro tramite agenzia mediante missioni successive che abbiano lo scopo di eludere la direttiva; non prescrive misure specifiche ma richiede che la temporaneità sia preservata e che i giudici nazionali intervengano caso per caso per impedire elusioni.
Decreto Legislativo n. 276/2003, art. 20, co. 4
“la somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore. La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi in conformità alla disciplina di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368”
Disciplina le condizioni di liceità della somministrazione a tempo determinato, prevedendo causali (all'epoca) e rinviando ai contratti collettivi i limiti quantitativi.
Decreto Legislativo n. 81/2015, art. 31, co. 2
“La somministrazione di lavoro a tempo determinato è utilizzata nei limiti quantitativi individuati dai contratti collettivi applicati dall'utilizzatore. È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991, di soggetti disoccupati che godono, da almeno sei mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, e di lavoratori «svantaggiati» o «molto svantaggiati» ...”
Riordina la disciplina della somministrazione: elimina causali e limiti espliciti alla reiterazione delle missioni, rimettendo ai contratti collettivi limiti quantitativi; tuttavia la temporaneità rimane requisito strutturale conforme alla direttiva UE.
Decreto Legislativo n. 81/2015, art. 34, co. 2
“In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III per quanto compatibile, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1, 2 e 3, 21, 23 e 24. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore”
Stabilisce limiti applicativi tra somministratore e lavoratore e disciplina proroghe secondo i CCNL del somministratore.
Decreto Legislativo n. 81/2015, art. 38, commi 1-2
“1. In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione di lavoro è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore. 2. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 31, commi 1 e 2, 32 e 33, comma 1, lettere a), b), c) e d), il lavoratore può chiedere, anche soltanto nei confronti dell'utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione”
Prevede la nullità della somministrazione irregolare e la possibilità per il lavoratore di chiedere costituzione/accertamento del rapporto con l'utilizzatore.
Legge n. 183/2010, art. 32, comma 4, lett. d)
Introduce una decadenza dell'azione di costituzione o accertamento del rapporto di lavoro in capo a soggetti diversi dal titolare del contratto; la Corte rileva che la decadenza è vincolante ma non impedisce che i rapporti decaduti siano valutati come antecedenti storici ai fini di accertare un abuso complessivo.
Legge n. 92/2012 (modifiche al d.lgs. n. 368/2001, art. 1-bis)
Ha introdotto deroghe per il primo rapporto a tempo determinato (prima missione) e ha inciso sulla disciplina delle causali.
Codice Civile, art. 1344
Riguarda gli effetti di atti emulativi o elusivi di norme imperative; indicata come strumento per contrastare condotte elusive attraverso ripetuti contratti a termine (frode alla legge).
Codice Civile, art. 1418
Norma sulla nullità degli atti contrari a norme imperative; collegata all'art. 1344 per dichiarare la nullità dei contratti elusivi.
Giurisprudenza CJEU: JH (C-681/18) e Daimler (C-232/20)
La Corte di Giustizia ha chiarito che la direttiva non vieta la mancanza di limiti numerici ma impone agli Stati misure per evitare che missioni successive eludano la temporaneità; spetta al giudice nazionale valutare caso per caso se la durata complessiva non sia più che "temporanea" e se manchino spiegazioni oggettive all'uso reiterato.
Massime di principio
- La temporaneità è requisito strutturale del lavoro tramite agenzia: missioni successive possono costituire abuso se la durata complessiva non può ragionevolmente qualificarsi come "temporanea" alla luce delle circostanze e della specificità del settore.
- Quando la normativa nazionale non fissa limiti temporali, il giudice deve valutare caso per caso, considerando numero di missioni, durata complessiva, continuità, esigenze produttive e spiegazioni obiettive fornite dall'utilizzatore.
- La decadenza dell'impugnazione di singoli contratti (art. 32 l.183/2010) non impedisce che i rapporti scaduti siano considerati, come antecedenti fattuali, nel giudizio sull'eventuale uso abusivo complessivo della somministrazione.
- In presenza di sospetto di elusione degli obblighi inderogabili o della direttiva, il giudice nazionale deve adottare un'interpretazione conforme al diritto UE (interpretazione conforme) e può applicare istituti interni (es. art. 1344 c.c., nullità) per rimuovere gli effetti elusivi.
- Se il datore/utilizzatore non fornisce spiegazioni oggettive e giustificative per il ricorso continuativo alla stessa figura di lavoratore tramite agenzia, il rischio di riclassificazione del rapporto a tempo indeterminato aumenta.
- Il giudice di merito, in caso di annullamento da parte della Cassazione, deve riesaminare la vicenda materiale e motivare puntualmente in ordine agli indici di abuso indicati dalla Corte di Giustizia.
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