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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 23499/2022 del 27/07/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della legittimità di plurimi contratti di somministrazione a tempo determinato (periodo 21/06/2011 - 29/02/2016) e richiesta di costituzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la società utilizzatrice; dedotta reiterazione abusiva della somministrazione in violazione degli obiettivi della Direttiva 2008/104/CE (art. 5.5) e della normativa nazionale, con particolare riferimento alla natura temporanea delle missioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo di ricorso fondato. Ha affermato che il giudice di merito non ha adeguatamente verificato se la reiterazione delle missioni — anche tenendo conto dei contratti ormai decaduti ai fini dell'impugnazione — integrasse un uso abusivo della somministrazione, in contrasto con la Direttiva 2008/104/CE e con il principio di interpretazione conforme del diritto interno al diritto UE. Ha quindi annullato la parte della sentenza impugnata nella parte in cui non ha compiuto tale verifica e ha rinviato al giudice del merito (Corte d'Appello) per acquisire e valutare le circostanze fattuali (numero di missioni, durata complessiva, specificità del settore, eventuali spiegazioni oggettive dell'utilizzatore) e decidere se sussista frode alla legge/abuso tale da determinare la nullità dei contratti e la costituzione del rapporto di lavoro subordinato; ha altresì precisato che la decadenza dall'impugnazione dei singoli contratti non preclude che gli stessi vengano considerati come fatto storico rilevante ai fini della verifica complessiva dell'abuso.

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 117

    Richiamato come parametro per il controllo di conformità del diritto interno (discipline sulla somministrazione) al diritto dell'Unione invocato (Direttiva 2008/104/CE)

  • Direttiva 2008/104/CE sul lavoro tramite agenzia interinale, art. 5, par. 5

    prevede che gli Stati membri adottino misure per prevenire il ricorso abusivo al lavoro interinale, in particolare missioni successive volte ad eludere la Direttiva

    Imposta l'obbligo per gli Stati membri di prevedere misure idonee a preservare la temporaneità delle missioni; non fissa misure specifiche ma richiede che il diritto nazionale ed i giudici contrastino abusi derivanti da missioni successive

  • Direttiva 2008/104/CE, art. 1 e art. 6

    Definisce l'ambito di applicazione e sancisce che il contratto a tempo indeterminato è la forma comune di lavoro; impone informazione sui posti vacanti e promuove l'accesso a impieghi permanenti

  • D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 20, 21, 22, 27, 28

    Disciplina condizioni di liceità della somministrazione (causalità, forma scritta, effetti della somministrazione irregolare e frode alla legge); utile per ricostruire l'evoluzione normativa anche se in parte soppiantata dalle successive riforme

  • Legge 28 giugno 2012, n. 92 (cd. Fornero), art. 1 comma 9

    Ha introdotto eccezioni per la prima missione fino a 12 mesi e ha inciso sulle causali della somministrazione; citata nel quadro evolutivo della disciplina

  • D.l. 24 giugno 2014, n. 34 (conv. L. 78/2014)

    Ha eliminato, per la somministrazione a tempo determinato, il requisito delle causali giustificative, contribuendo alla rimozione di limiti formali alle missioni successive

  • D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, artt. 30-38 (in particolare art. 31, 34, 38)

    Riparte la disciplina della somministrazione; non impone causali per le missioni successive ma rinvia ai contratti collettivi i limiti quantitativi e conferma la disciplina della somministrazione irregolare e degli effetti in capo all'utilizzatore

  • Legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 32 comma 4 lett. d)

    Prevede la decadenza dall'azione di costituzione o accertamento del rapporto in capo a soggetto diverso dal titolare del contratto (usata dalla Corte d'Appello per la decadenza su molti contratti); la Cassazione ha precisato che tale decadenza non impedisce l'uso dei contratti decaduti come elementi fattuali nella verifica dell'abuso complessivo

  • Codice civile, art. 1344

    Norma richiamata come strumento per fronteggiare condotte elusive (frode alla legge) tramite reiterazione di contratti a termine/somministrazione; può portare alla nullità dei contratti se usati per eludere disposizioni imperative

  • Codice civile, art. 1418

    Richiamata in combinato disposto con art. 1344 c.c. per gli effetti della nullità di contratti posti in frode alla legge

  • Giurisprudenza Corte di Giustizia dell'Unione Europea (C-681/18 JH c. KG; C-232/20 Daimler AG)

    Interpretazioni che chiariscono come la temporaneità sia requisito strutturale del lavoro tramite agenzia, indicano indici per valutare l'abuso (durata complessiva, specificità del settore, spiegazioni oggettive) e affermano l'obbligo degli Stati membri di adottare misure per prevenire missioni successive elusive

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Cass. n. 7702/2018; Cass. n. 13982/2022)

    Precedenti nazionali che riconoscono la configurabilità di frode alla legge per reiterazione di contratti interinali/somministrazione e l'obbligo del giudice di merito di verificare la temporaneità in conformità al diritto UE

Massime di principio

  • La temporaneità delle missioni è un requisito strutturale del lavoro tramite agenzia: missioni successive che, valutate nel loro complesso, superino una durata non più ragionevolmente qualificabile come temporanea possono integrare un abuso.
  • La decadenza dall'impugnazione di singoli contratti non preclude che tali contratti vengano considerati come antecedenti storici rilevanti nella verifica complessiva dell'abuso e della frode alla legge; il giudice deve poter ricomporre la sequenza contrattuale per valutare l'effettiva temporaneità.
  • Il giudice nazionale è obbligato all'interpretazione conforme: deve esaminare tutte le norme nazionali pertinenti e, se possibile, interpretarle in modo da assicurare l'efficacia della Direttiva 2008/104/CE; solo se ciò è impossibile può considerare altri rimedi.
  • Indici utili per la valutazione dell'abuso: numero di missioni successive, durata complessiva dell'attività presso lo stesso utilizzatore, continuità e interruzioni, specificità del settore, mancata fornitura di spiegazioni oggettive da parte dell'utilizzatore, presenza di intese tra somministratore e utilizzatore.
  • Strumenti nazionali per contrastare l'abuso: applicazione dell'art. 1344 c.c. (frode alla legge) con conseguente nullità dei contratti e ricostituzione del rapporto di lavoro subordinato; verifica della conformità della disciplina interna agli obblighi derivanti dalla Direttiva.
  • Per i lavoratori: è utile impugnare tempestivamente i contratti più recenti e chiedere che il giudice valuti l'intero arco temporale delle missioni; per imprese e agenzie: è fondamentale documentare ragioni oggettive e motivate per il ricorso ripetuto alla somministrazione (motivazioni tecniche, organizzative o di settore, contratti collettivi che prevedono limiti, ecc.).
  • Il giudice del rinvio (merito) deve compiere un'istruttoria concreta e motivata sulla fattispecie, tenendo conto delle indicazioni della Corte di Giustizia e della totalità degli elementi probatori.

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