Cassazione Civile, Sentenza n. 23495/2022 del 27/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Brescia che aveva confermato il rigetto della sua domanda volta a dichiarare l'illegittimità di plurimi contratti di somministrazione a tempo determinato (stipulati tra il 1/8/2007 e il 6/4/2012) con conseguente costituzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e risarcimento del danno. Lavoratore sosteneva che la reiterazione delle missioni (oltre 4 anni complessivi) escludeva la temporaneità delle causali e che fossero stati violati i limiti di proroga previsti dal CCNL per i somministrati; censurava inoltre la motivazione della Corte territoriale e omessa pronuncia su specifiche questioni probatorie
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto i primi tre motivi relativi a presunte carenze motivazionali e omissioni di pronuncia (ritenendo percepibile il percorso logico dei giudici di merito e che le critiche attengono al giudizio di merito sulle prove). Ha però accolto i motivi quarto, quinto e sesto nella parte in cui la Corte territoriale non ha valutato, conformemente al diritto dell'Unione (Direttiva 2008/104 e giurisprudenza CJEU), se la reiterazione di missioni successive presso la stessa utilizzatrice, pur con causali specifiche per ogni contratto, abbia determinato un superamento della temporaneità e quindi una elusione/abuso idoneo a determinare la nullità dei contratti (art. 1344 c.c. e disciplina nazionale sulla somministrazione). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata in relazione a questi profili e la causa è stata rimessa al giudice del rinvio per un nuovo esame conforme ai principi dell'Unione europea e alla valutazione caso per caso degli indici di abusività; in pratica la Corte ha disposto il rinvio perché il merito verifichi la durata complessiva, il numero dei contratti, le specificità settoriali e l'eventuale mancanza di spiegazioni oggettive che giustifichino il ricorso reiterato alla somministrazione
Norme richiamate
art. 20 d.lgs. n. 276/2003
“la somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore. La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi in conformità alla disciplina di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368”
La Corte ricorda il contenuto della norma e sottolinea che, anche se all'epoca vigente richiedeva causali, la temporaneità del ricorso alla somministrazione è requisito immanente in conformità al diritto UE; l'accertamento della legittimità non può limitarsi alla verifica delle causali per singolo contratto senza valutare la reiterazione complessiva
art. 21 d.lgs. n. 276/2003
“i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo, di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 20”
Indica che il contratto di somministrazione deve riportare le causali; la Corte osserva che la presenza della causale in ogni contratto non esclude la necessità di una valutazione complessiva della temporaneità
art. 22 d.lgs. n. 276/2003
testo richiamato nella motivazione (riguardo all'estensione della disciplina del d.lgs. 368/2001 al rapporto somministratore-lavoratore e alle proroghe consentite dal contratto collettivo applicato dal somministratore)
La norma regola il rapporto somministratore/prestatore e le proroghe secondo il CCNL del somministratore; la Corte osserva che i limiti negoziali del CCNL si applicano al rapporto somministratore-lavoratore e non direttamente all'utilizzatrice
art. 27 d.lgs. n. 276/2003
“il lavoratore p(ossa) chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione”
Norma sulla somministrazione irregolare che consente al lavoratore di chiedere la costituzione del rapporto con l'utilizzatore; la Corte la richiama per evidenziare gli effetti della somministrazione illegittima
art. 28 d.lgs. n. 276/2003
testo richiamato riguardo alla somministrazione fraudolenta e alla sanzione pecuniaria
Disciplina la fattispecie di somministrazione posta in essere per eludere norme inderogabili e le relative sanzioni; utile per l'analisi dell'eventuale frode/elusione
legge n. 92/2012 (modifica d.lgs. 368/2001)
"Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi..." (testo integrale del comma 1-bis richiamato nella motivazione)
La modifica ha escluso l'obbligo di motivazione per la prima missione entro 12 mesi e ha inciso sull'art. 20 d.lgs. 276/2003; la Corte la ricostruisce per collocare temporalmente la disciplina applicabile al caso (contratti 2007-2012)
decreto-legge n. 34/2014 (conv. legge n. 78/2014)
testo richiamato nella motivazione: la soppressione dei primi due periodi dell'art. 20, comma 4
Ha eliminato l'obbligo delle causali per la somministrazione a termine (per il periodo successivo), ma la Corte sottolinea che per i rapporti oggetto di causa si applicava la disciplina previgente
d.lgs. n. 81/2015 (capo IV - somministrazione)
art. 31, comma 2: "La somministrazione di lavoro a tempo determinato è utilizzata nei limiti quantitativi individuati dai contratti collettivi applicati dall'utilizzatore..."; art. 34, comma 2: "Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato... nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore"; art. 38, commi 1-2: "In mancanza di forma scritta il contratto è nullo..." e disciplina della somministrazione al di fuori dei limiti
Ridisegna la disciplina nazionale successiva al 2015; la Corte richiama le disposizioni principali e, pur considerando la mancanza di specifici limiti temporali legislativi, afferma che la temporaneità è un requisito impresso dalla giurisprudenza UE da valutare caso per caso
Direttiva 2008/104/CE
La Corte interpreta la Direttiva (soprattutto art. 5 par. 5 e considerando 15) e la giurisprudenza CJEU (C-681/18 e C-232/20) nel senso che il lavoro tramite agenzia ha carattere intrinseco di temporaneità; gli Stati membri devono adottare misure per evitare missioni successive volte ad eludere tale carattere. Se la normativa nazionale non fissa una durata, il giudice deve valutare caso per caso se la reiterazione ha reso la situazione permanente/abusiva
art. 1344 cod. civ.
Rilevato dalla Corte come strumento interno idoneo a sanzionare condotte elusive (frode alla legge) consistenti nella reiterazione di rapporti a termine/missioni per eludere la temporaneità; può condurre alla nullità dei contratti
art. 1418 cod. civ.
Richiamato in combinato disposto con l'art. 1344 c.c. in relazione alle conseguenze di atti contrari a norme imperative (nullità)
art. 132 n. 4 c.p.c. e art. 112 c.p.c.
Citate rispetto a doglianze procedurali e motivazionali sollevate dal ricorrente; la Corte ha ritenuto inammissibili o infondate tali censure nella parte in cui attendevano al mero sindacato di merito sulla valutazione probatoria
CCNL lavoratori somministrati (art. 42 richiamato)
Il giudice territoriale aveva ritenuto il CCNL applicabile al rapporto somministratore-lavoratore e non direttamente vincolante per l'utilizzatrice; la Cassazione conferma che limiti del CCNL rilevano nel rapporto con l'agenzia, ma non esonerano il giudice dal valutare complessivamente l'eventuale abuso alla luce del diritto UE
Massime di principio
- La legittimità di ciascun contratto di somministrazione va valutata anche alla luce della temporaneità complessiva delle missioni: la prova di causali diverse per singolo contratto non esclude automaticamente una valutazione di abuso per reiterazione
- Se missioni successive presso la stessa utilizzatrice determinano una durata complessiva che non è "ragionevolmente temporanea" (tenuto conto del settore e delle circostanze), il giudice deve poter dichiarare l'elusione/abuso e conseguente nullità contrattuale, applicando anche principi di diritto interno come l'art. 1344 c.c.
- Il giudice nazionale è obbligato ad un'interpretazione conforme al diritto dell'Unione (Direttiva 2008/104): se la normativa nazionale non fissa limiti temporali, il giudice deve valutare caso per caso gli indici di abusività e richiedere spiegazioni oggettive dall'utilizzatrice
- I limiti e le proroghe disciplinati dal CCNL dei somministratori rilevano nel rapporto somministratore-lavoratore; tuttavia l'assenza di applicabilità diretta del CCNL all'utilizzatrice non impedisce di valutare l'abuso complessivo in base al diritto UE e agli strumenti anti-elusione del diritto interno
- In procedura di impugnazione vanno ben circostanziate le censure sulla motivazione e sulle omissioni di pronuncia: l'errore di fatto o la diversa valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito non sono direttamente sindacabili in Cassazione, salvo manifesta motivazione apparente o nullità
- In casi analoghi il giudice del merito dovrà esaminare il numero totale di contratti/missioni, la durata complessiva dell'utilizzo, la natura delle causali, le specificità del settore e l'eventuale mancanza di spiegazioni oggettive; solo dopo tale verifica potrà dichiarare l'abuso e le relative conseguenze
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 27 lug 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 23490/2022 del 27/07/2022
- Sentenza lavoro · 27 lug 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 23494/2022 del 27/07/2022
- Sentenza lavoro · 27 lug 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 23497/2022 del 27/07/2022
- Sentenza lavoro · 27 lug 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 23499/2022 del 27/07/2022
- Sentenza lavoro · 27 lug 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 23531/2022 del 27/07/2022
- Sentenza lavoro · 28 lug 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 23674/2022 del 28/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →