Cassazione Penale, Ordinanza n. 03140/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato originariamente contestato al capo B) e ha rideterminato la pena per il residuo reato di detenzione ai fini di spaccio. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) vizio di motivazione per asserita mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla ritenuta sussistenza della condotta criminosa; (2) violazione di legge per mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito e perché, quanto al secondo motivo, la sentenza di merito aveva correttamente valorizzato gli indici ostativi alla particolare tenuità e alla non abitualità del comportamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. Ha quindi confermato gli effetti della sentenza di appello: proscioglimento per prescrizione del reato al capo B) e condanna per il residuo reato al capo A), con pena già rideterminata in mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro 1.200 di multa. Conseguentemente ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 4 l. 18 aprile 1975, n. 110
Norma richiamata come titolo del reato contestato al capo B), dichiarato estinto per prescrizione in appello.
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma richiamata come residuo reato per il quale l'imputato è rimasto condannato, con pena rideterminata dalla Corte di appello.
La particolare tenuità del fatto richiede congiuntamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento, da valutarsi in base agli indici della condotta, dell'esiguità del danno o del pericolo e ai criteri dell'art. 133, comma 1, c.p.
Richiamato come criterio di valutazione degli indici della particolare tenuità dell'offesa ai fini dell'art. 131-bis c.p.
La modifica normativa non consente alla Cassazione una rilettura del fatto o una nuova valutazione delle prove; il sindacato sulla motivazione resta limitato ai soli vizi rilevanti in sede di legittimità.
Non citato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio né una rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione di merito: il ricorso che si limiti a proporre una diversa ricostruzione dei fatti è inammissibile.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto come mera contrapposizione tra la valutazione del giudice di merito e una lettura alternativa più favorevole al ricorrente, se il ricorso non si confronta specificamente con l'iter logico-giuridico della sentenza impugnata.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede cumulativamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento; la mancanza anche di uno solo dei due presupposti esclude l'applicazione dell'art. 131-bis c.p.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p. il giudice deve valorizzare gli indici della modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo, secondo i criteri dell'art. 133, comma 1, c.p., potendo negare la causa di non punibilità quando tali elementi non evidenzino una offensività tenue e non abituale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero non ravvisate nel caso concreto.
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