Cassazione Civile, Ordinanza n. 15496/2026 del 21/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Il condominio aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di più condomini per il pagamento di contributi condominiali ripartiti nei rendiconti consuntivo 2016/2017 e preventivo 2017/2018, approvati con deliberazione assembleare del 20 ottobre 2017. Uno dei condomini proponeva opposizione e, soccombente in primo grado e in appello, ricorreva per cassazione deducendo violazione degli artt. 1117, 1123 e 1126 c.c. in relazione agli artt. 633 e 63 disp. att. c.c., sostenendo che il giudice dell’opposizione avesse erroneamente escluso la possibilità di scrutinare l’invalidità della delibera assembleare posta a fondamento del decreto ingiuntivo, in contrasto con il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 9839/2021. Il ricorrente aggiungeva di avere comunque promosso autonomo giudizio di impugnazione della delibera del 21 ottobre 2017 e deduceva inoltre che non vi fosse impugnazione relativa a una precedente delibera del 23 luglio 2016 di cui era stata eccepita la nullità assoluta.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha corretto la motivazione del Tribunale, precisando che il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali può sì sindacare la nullità della delibera posta a fondamento dell’ingiunzione e, se proposta con apposita domanda riconvenzionale nei termini, anche la sua annullabilità; tuttavia, nel caso concreto, i vizi dedotti attenevano all’annullabilità della delibera e il ricorrente non aveva allegato e provato che il parallelo giudizio di impugnazione della delibera fosse ancora pendente, sicché non vi era base per sospendere il processo di opposizione. Inoltre, la Corte ha escluso di poter esaminare in questa sede la dedotta nullità della precedente delibera del 23 luglio 2016 per l’asserito effetto espansivo sulla successiva delibera del 21 ottobre 2017. Conseguentemente, è rimasta ferma la prova del credito del condominio sulla base del rendiconto approvato e il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente tra le norme sulle parti comuni, ma non è oggetto di specifica applicazione decisoria autonoma nella motivazione finale
richiamato dal ricorrente quale norma sulla ripartizione delle spese condominiali
richiamato dal ricorrente quale norma sulla ripartizione delle spese condominiali
richiamato in relazione al procedimento monitorio e al decreto ingiuntivo
norma posta a fondamento del decreto ingiuntivo per la riscossione dei contributi condominiali
la nullità o l’annullabilità della delibera condominiale possono rilevare nel giudizio, ma l’annullabilità deve essere fatta valere con apposita domanda riconvenzionale nel termine perentorio previsto; l’invalidità della delibera ha efficacia per tutti i condomini
norma del rito camerale per la decisione in Cassazione
norma del rito camerale richiamata per la fissazione della decisione
consente la correzione della motivazione della sentenza impugnata da parte della Corte di cassazione
richiamato per il possibile rapporto di continenza tra opposizione al decreto e impugnazione della delibera
richiamato per la riunione dei procedimenti connessi dinanzi al medesimo ufficio giudiziario
richiamato come possibile causa di sospensione del giudizio di opposizione in presenza di pregiudizialità
richiamato come ulteriore base per la sospensione del giudizio di opposizione in relazione al giudizio pregiudiziale
richiamato nel riepilogo dei precedenti per escludere che la sentenza sopravvenuta di annullamento della delibera incidesse nel giudizio di cassazione in violazione del divieto di nuovi documenti
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. 115/2002 sul contributo unificato aggiuntivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
impone il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
parametro per determinare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può scrutinare la nullità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell’ingiunzione e può esaminare anche l’annullabilità solo se questa sia dedotta con apposita domanda riconvenzionale proposta nei termini di cui all’art. 1137, comma 2, c.c.
- Quando penda separatamente il giudizio di impugnazione della deliberazione condominiale e il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo fondato su quella delibera, tra le due cause può sussistere un rapporto di pregiudizialità/dipendenza idoneo a giustificare, secondo i casi, continenza, riunione o sospensione del processo di opposizione.
- La sospensione del giudizio di opposizione per la pendenza del giudizio di impugnazione della delibera presuppone che il rapporto di pregiudizialità sia concreto e attuale; in cassazione non può essere disposta se non risulta che il giudizio pregiudiziale sia ancora pendente.
- I vizi della deliberazione che attengono alla ripartizione concreta delle spese tra i condomini integrano, in linea generale, ipotesi di annullabilità e non di nullità.
- In presenza di una deliberazione non sospesa e non risultata definitivamente caducata nel giudizio pertinente, il credito condominiale azionato in via monitoria resta assistito da idoneo titolo probatorio.
- Non è consentito in sede di legittimità sindacare autonomamente la nullità di una diversa deliberazione precedente, se tale questione non è utilmente scrutinabile nel perimetro del giudizio oggetto del ricorso.
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