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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33371/2022 del 11/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di contestazione di sanzioni notificato a una persona fisica ritenuta concorrente, insieme al padre e alla società estera/sammarinese Antical Planet s.r.l., nelle violazioni tributarie collegate alla qualificazione della società come "esterovestita" e alla conseguente ripresa a tassazione di maggiori ricavi non dichiarati in Italia per l’anno 2012. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della contribuente, escludendone la responsabilità personale sulla base dell’art. 7 del d.l. n. 269/2003, ritenendo che le sanzioni dovessero gravare esclusivamente sulla persona giuridica e che non fosse emersa una società meramente fittizia-schermo. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione e falsa applicazione dell’art. 9 d.lgs. n. 472/1997, dell’art. 7 d.l. n. 269/2003, degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente valutato le prove indiziarie e che la contribuente fosse ideatrice, autrice e beneficiaria delle violazioni, con società costituita per procurare vantaggi alla famiglia; (2) omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la CTR non avesse considerato gli elementi probatori idonei a dimostrare la natura artificiosa/fittizia della società.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo carente di specificità e, comunque, diretto a ottenere una nuova valutazione del merito istruttorio, non consentita in cassazione; ha inoltre rilevato la mancata puntuale localizzazione dei documenti richiamati, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché, sotto la veste dell’omesso esame di fatti decisivi, censurava in realtà questioni e valutazioni probatorie già esaminate dal giudice di merito, senza indicare veri fatti storici trascurati. Non sono state liquidate spese per la mancata difesa dell’intimata; è stato inoltre precisato che non era dovuto l’ulteriore contributo unificato, trattandosi di impugnazione proposta da un’Amministrazione dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 9 d.lgs. n. 472/1997

    richiamato dall’Agenzia come norma sulla responsabilità per le sanzioni tributarie; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, ma rileva che il motivo non è specifico e tende a una rivalutazione del fatto.

  • art. 7 d.l. n. 269/2003, conv. in l. n. 326/2003

    le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica gravano esclusivamente sulla persona giuridica; resta uno spazio eccezionale per la responsabilità personale solo in presenza di un esclusivo interesse egoistico e di un ente usato come schermo o paravento.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    invocati per contestare la valutazione delle prove presuntive; la Corte osserva che il motivo non indica in modo adeguato l’asserita erroneità del ragionamento inferenziale e, in concreto, mira a una nuova ponderazione del materiale istruttorio.

  • art. 2697 c.c.

    la Corte rileva che la censura sull’onere della prova è rimasta oscura e non spiega quale errata allocazione dell’onere sarebbe stata compiuta dal giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione è denunciabile in cassazione solo a condizioni rigorose, non soddisfatte nel caso; la doglianza è stata formulata in modo non pertinente.

  • art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.

    il ricorso deve essere specifico e, per i documenti richiamati, deve indicarne la produzione e la collocazione processuale; la mancata osservanza di tali oneri ha contribuito alla declaratoria di inammissibilità.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    le censure formulate ex n. 3 e n. 5 sono state ritenute, rispettivamente, una richiesta di nuova valutazione del merito e una deduzione di questioni, non di fatti storici decisivi omessi.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    la mancata indicazione della sede processuale dei documenti richiamati integra un vizio del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte esclude l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato per le impugnazioni proposte da un’Amministrazione dello Stato.

Massime di principio

  • In materia di sanzioni tributarie relative al rapporto fiscale di società o enti con personalità giuridica, la regola è l’imputazione esclusiva alla persona giuridica; la responsabilità personale di chi agisce per l’ente può residuare solo in via eccezionale, quando sia accertato che la condotta sia stata posta in essere nel suo esclusivo interesse egoistico e che l’ente sia stato usato come mero schermo o paravento.
  • La mera esterovestizione o la contestazione di una residenza estera fittizia non equivale di per sé alla costituzione di una società fittizia: per attrarre la responsabilità personale occorre un accertamento specifico sulla reale inesistenza dell’ente o sulla sua strumentalizzazione come schermo per interessi personali.
  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che, sotto forma di violazione di legge o omesso esame, persegua in realtà una nuova valutazione del materiale probatorio e degli indizi, poiché il sindacato di legittimità non consente una rivalutazione del merito.
  • Chi deduce la violazione delle norme sulle presunzioni o sull’onere della prova deve indicare in modo puntuale quale regola sia stata violata e in che modo il giudice di merito avrebbe errato; la critica generica o oscura è inammissibile.
  • L’onere di specificità del ricorso per cassazione impone anche, quando si richiamano documenti, di indicarne esattamente produzione e collocazione processuale, pena l’inammissibilità della censura.
  • La denuncia di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se riguarda veri fatti storici decisivi e discussi tra le parti, non semplici questioni valutative o argomentazioni probatorie già considerate dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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