Cassazione Civile, Ordinanza n. 33371/2022 del 11/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di contestazione di sanzioni notificato a una persona fisica ritenuta concorrente, insieme al padre e alla società estera/sammarinese Antical Planet s.r.l., nelle violazioni tributarie collegate alla qualificazione della società come "esterovestita" e alla conseguente ripresa a tassazione di maggiori ricavi non dichiarati in Italia per l’anno 2012. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della contribuente, escludendone la responsabilità personale sulla base dell’art. 7 del d.l. n. 269/2003, ritenendo che le sanzioni dovessero gravare esclusivamente sulla persona giuridica e che non fosse emersa una società meramente fittizia-schermo. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione e falsa applicazione dell’art. 9 d.lgs. n. 472/1997, dell’art. 7 d.l. n. 269/2003, degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente valutato le prove indiziarie e che la contribuente fosse ideatrice, autrice e beneficiaria delle violazioni, con società costituita per procurare vantaggi alla famiglia; (2) omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la CTR non avesse considerato gli elementi probatori idonei a dimostrare la natura artificiosa/fittizia della società.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo carente di specificità e, comunque, diretto a ottenere una nuova valutazione del merito istruttorio, non consentita in cassazione; ha inoltre rilevato la mancata puntuale localizzazione dei documenti richiamati, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché, sotto la veste dell’omesso esame di fatti decisivi, censurava in realtà questioni e valutazioni probatorie già esaminate dal giudice di merito, senza indicare veri fatti storici trascurati. Non sono state liquidate spese per la mancata difesa dell’intimata; è stato inoltre precisato che non era dovuto l’ulteriore contributo unificato, trattandosi di impugnazione proposta da un’Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
richiamato dall’Agenzia come norma sulla responsabilità per le sanzioni tributarie; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, ma rileva che il motivo non è specifico e tende a una rivalutazione del fatto.
art. 7 d.l. n. 269/2003, conv. in l. n. 326/2003
le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica gravano esclusivamente sulla persona giuridica; resta uno spazio eccezionale per la responsabilità personale solo in presenza di un esclusivo interesse egoistico e di un ente usato come schermo o paravento.
invocati per contestare la valutazione delle prove presuntive; la Corte osserva che il motivo non indica in modo adeguato l’asserita erroneità del ragionamento inferenziale e, in concreto, mira a una nuova ponderazione del materiale istruttorio.
la Corte rileva che la censura sull’onere della prova è rimasta oscura e non spiega quale errata allocazione dell’onere sarebbe stata compiuta dal giudice di merito.
la sua violazione è denunciabile in cassazione solo a condizioni rigorose, non soddisfatte nel caso; la doglianza è stata formulata in modo non pertinente.
art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.
il ricorso deve essere specifico e, per i documenti richiamati, deve indicarne la produzione e la collocazione processuale; la mancata osservanza di tali oneri ha contribuito alla declaratoria di inammissibilità.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
le censure formulate ex n. 3 e n. 5 sono state ritenute, rispettivamente, una richiesta di nuova valutazione del merito e una deduzione di questioni, non di fatti storici decisivi omessi.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
la mancata indicazione della sede processuale dei documenti richiamati integra un vizio del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato per le impugnazioni proposte da un’Amministrazione dello Stato.
Massime di principio
- In materia di sanzioni tributarie relative al rapporto fiscale di società o enti con personalità giuridica, la regola è l’imputazione esclusiva alla persona giuridica; la responsabilità personale di chi agisce per l’ente può residuare solo in via eccezionale, quando sia accertato che la condotta sia stata posta in essere nel suo esclusivo interesse egoistico e che l’ente sia stato usato come mero schermo o paravento.
- La mera esterovestizione o la contestazione di una residenza estera fittizia non equivale di per sé alla costituzione di una società fittizia: per attrarre la responsabilità personale occorre un accertamento specifico sulla reale inesistenza dell’ente o sulla sua strumentalizzazione come schermo per interessi personali.
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che, sotto forma di violazione di legge o omesso esame, persegua in realtà una nuova valutazione del materiale probatorio e degli indizi, poiché il sindacato di legittimità non consente una rivalutazione del merito.
- Chi deduce la violazione delle norme sulle presunzioni o sull’onere della prova deve indicare in modo puntuale quale regola sia stata violata e in che modo il giudice di merito avrebbe errato; la critica generica o oscura è inammissibile.
- L’onere di specificità del ricorso per cassazione impone anche, quando si richiamano documenti, di indicarne esattamente produzione e collocazione processuale, pena l’inammissibilità della censura.
- La denuncia di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se riguarda veri fatti storici decisivi e discussi tra le parti, non semplici questioni valutative o argomentazioni probatorie già considerate dal giudice di merito.
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