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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28718/2022 del 04/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

Una correntista aveva convenuto la banca deducendo che su tre rapporti di conto corrente erano state contabilizzate operazioni di borsa da lei mai disposte, asseritamente eseguite dal figlio mediante falsificazione della sua firma, con conseguente ingente scopertura dei conti; chiedeva lo storno degli addebiti e il risarcimento del danno morale e biologico. La banca si era difesa sostenendo che il figlio aveva operato con il consenso della madre e aveva proposto domanda riconvenzionale per il pagamento di saldi passivi e rate di finanziamenti; aveva inoltre chiamato in causa il figlio in garanzia. In appello la banca insisteva, tra l'altro, sul diritto di depurare i conti da tutte le operazioni di borsa, comprese quelle con esito positivo, e sosteneva che la correntista fosse consapevole delle operazioni perché il figlio agiva per conto della madre, perché vi sarebbero stati indizi desumibili dagli estratti conto e da altre vicende documentali. Con il ricorso per cassazione la banca deduceva: nullità della sentenza per asserita contraddittorietà tra motivazione e dispositivo; violazione delle norme sulla valutazione della prova e sulla rappresentanza/mandato, lamentando che la corte territoriale avesse escluso la prova del consenso della correntista e avesse male interpretato la sentenza penale; omesso esame di un fatto decisivo relativo al mancato reclamo della correntista su altri conti e alla sua presunta consapevolezza delle operazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza di nullità perché il richiamo della corte d'appello allo storno delle operazioni di borsa era coerente con il rigetto della domanda di condanna al pagamento del saldo passivo, avendo il consulente tecnico accertato che, una volta eliminate le operazioni contestate, i conti risultavano addirittura attivi. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo nella parte in cui mirava a una nuova valutazione del materiale probatorio, osservando che la corte territoriale aveva effettivamente esaminato gli elementi dedotti e aveva motivatamente escluso che vi fosse prova della consapevolezza della correntista circa la falsificazione delle firme e le operazioni di borsa. Ha ritenuto il terzo motivo in parte inammissibile per difetto di autosufficienza e in parte manifestamente infondato, perché l'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. quando il fatto storico decisivo sia comunque stato considerato. La banca è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 156, secondo comma, c.p.c.

    la dedotta nullità per contraddittorietà tra motivazione e dispositivo è esclusa quando la motivazione e il dispositivo risultino coerenti nella loro ratio complessiva.

  • art. 115 c.p.c.

    la censura non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, trattandosi di profilo riservato al giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione della regola di valutazione della prova non è configurabile se il giudice ha effettivamente esaminato le risultanze istruttorie e le ha apprezzate motivatamente.

  • art. 1703 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di mandato, senza che la Corte ravvisasse un errore di diritto nella valutazione della fattispecie concreta.

  • art. 1704 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di mandato con rappresentanza, ma non ritenuto decisivo ai fini della prova del consenso.

  • art. 1387 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di rappresentanza, senza che emergesse un concreto errore nell'applicazione della norma.

  • art. 1388 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di effetti della rappresentanza, ma la Corte ha escluso che i fatti provati imponessero una diversa conclusione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il vizio non sussiste quando il fatto storico decisivo sia stato comunque preso in considerazione, anche se il giudice non abbia esaminato tutte le singole risultanze probatorie.

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato in relazione alla preclusione dei nuovi documenti in appello e al requisito di indispensabilità per l'ammissione di nuova prova/documentazione.

  • art. 184 c.p.c.

    citato nel racconto processuale come sede di deposito di allegazioni in replica, senza specifica statuizione della Corte di cassazione sul punto.

  • art. 75 c.p.p.

    richiamato nel giudizio di merito per dichiarare improcedibile l'azione proposta in garanzia nei confronti del terzo chiamato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    menzionato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La nullità della sentenza per asserita contraddittorietà tra motivazione e dispositivo richiede un contrasto effettivo e insanabile; non basta che il ricorrente legga la decisione in modo difforme, se la ratio complessiva rende coerenti le conclusioni raggiunte.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare le censure di violazione di legge o di vizio motivazionale in una nuova valutazione del merito probatorio: se il giudice di merito ha esaminato i fatti rilevanti e li ha motivatamente apprezzati, la cassazione non può sostituirsi ad esso.
  • L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo quando il fatto storico centrale sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
  • La deduzione di fatti nuovi o la produzione di documenti in appello è soggetta alle preclusioni del rito: occorre dimostrarne la tempestiva deduzione e la concreta indispensabilità ai fini della decisione.
  • Per contestare la ricostruzione dei saldi di un conto corrente in presenza di operazioni ritenute abusive, la parte che invoca lo storno deve allegare e provare in modo puntuale il fatto storico rilevante e il nesso tra le operazioni contestate e la pretesa di pagamento, non potendo limitarsi a prospettare indizi alternativi o letture congetturali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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