Cassazione Civile, Ordinanza n. 22790/2022 del 20/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidate in euro 6.000,00 oltre euro 200,00 per esborsi, spese generali e accessori di legge. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva convenuto in giudizio un notaio chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente derivati dall'inesatto adempimento dell'incarico professionale relativo agli adempimenti conseguenti a una sentenza di scioglimento di comunione immobiliare. In particolare, gli venivano imputati: la tardiva trascrizione della sentenza; l'errata o illegittima iscrizione di ipoteca legale per il conguaglio su tutti i cespiti assegnati; il mancato pagamento dell'intera imposta di registro sulla sentenza. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda risarcitoria. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti sei motivi: (1) violazione di norme processuali per l'inammissibilità dell'appello sulla mancata ammissione delle prove orali; (2) e (4) vizi relativi all'ipoteca legale e al nesso causale tra preteso inadempimento e danno; (3) tardiva trascrizione della sentenza e travisamento della ricostruzione dei fatti; (5) errata interpretazione dell'incarico sul pagamento dell'imposta di registro e dell'obbligo del notaio sostituto d'imposta; (6) violazione dei principi sulla responsabilità professionale del notaio. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i motivi, rilevando in più punti difetti di specificità e la mancata critica puntuale delle rationes decidendi della sentenza impugnata.
Norme richiamate
consente all'avvocato di stare in giudizio in proprio
richiamato tra le norme processuali invocate dal ricorrente
richiamato tra le norme processuali invocate dal ricorrente
richiamato in relazione alla specificità dei motivi di appello
richiamato tra le norme processuali invocate dal ricorrente
richiamato in tema di prove orali non ammesse
norma dei motivi di ricorso per cassazione richiamata in relazione ai vari vizi denunciati
art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c.
consente di dichiarare inammissibile il motivo quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiede l'esposizione sommaria dei fatti di causa; la sua violazione è stata ravvisata per difetto di specificità
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
richiede l'indicazione specifica degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda; la sua violazione è stata ravvisata più volte
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per la trattazione camerale e il deposito di memoria
norma sull'ipoteca legale del condividente avente diritto al conguaglio in una divisione
richiamato dal ricorrente quale termine per la trascrizione della sentenza
richiamato dal ricorrente in tema di responsabilità aquiliana e nesso causale
richiamato dal ricorrente in tema di responsabilità da inadempimento
richiamato in tema di diligenza professionale
richiamato dal ricorrente in tema di onere della prova
richiamato dal ricorrente in tema di nesso causale
richiamato dal ricorrente in tema di nesso causale
richiamato dal ricorrente in tema di contratto d'opera intellettuale
richiamato dal ricorrente in tema di esecuzione dell'opera professionale
richiamato in relazione alla formazione e interpretazione dell'accordo sull'incarico professionale
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, la censura contro il mancato accoglimento di richieste istruttorie già formulate in primo grado deve essere specifica; non è sufficiente un generico rinvio agli atti del primo grado o alle precedenti memorie.
- Nel ricorso per cassazione è necessario indicare con precisione, ex art. 366 c.p.c., il contenuto degli atti e documenti rilevanti; la mancanza di trascrizione o di puntuale localizzazione documentale comporta inammissibilità.
- La censura di legittimità deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: non è sufficiente insistere sul fatto storico dell'inadempimento se la decisione si fonda sull'assenza di nesso causale tra quell'inadempimento e il danno lamentato.
- L'accertamento dell'effettivo contenuto dell'incarico professionale, quando fondato sulla ricostruzione della volontà negoziale e su un apprezzamento delle prove, integra un giudizio di fatto non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non apparente o illogica.
- Chi deduce la responsabilità professionale deve allegare e dimostrare non solo l'eventuale inesatto adempimento, ma anche il danno e il nesso causale tra la condotta del professionista e il pregiudizio subito.
- Una doglianza che si limiti a richiamare in astratto i principi generali sulla responsabilità del professionista, senza collegarli a specifiche statuizioni della decisione impugnata, è inammissibile per difetto di specificità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22674/2022 del 20/07/2022
- ordinanza_civile · 20 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22678/2022 del 20/07/2022
- ordinanza_civile · 20 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22682/2022 del 20/07/2022
- ordinanza_civile · 20 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22683/2022 del 20/07/2022
- ordinanza_civile · 20 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22684/2022 del 20/07/2022
- ordinanza_civile · 20 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22685/2022 del 20/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →