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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05700/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un'operazione nella quale una società aveva ottenuto un mutuo e parte della somma ricavata era stata impiegata per la sottoscrizione di quote di un fondo comune di investimento. In primo grado la società aveva ottenuto la condanna della banca al risarcimento del danno, ritenendo che mutuo e investimento fossero tra loro collegati in un unico assetto negoziale atipico, o comunque in un collegamento tra negozi, finalizzato a perseguire un lucro finanziario a beneficio della sola banca, con squilibrio contrattuale e nullità per illiceità della causa. La Corte d'appello ha invece riformato la decisione, escludendo la contemporaneità tra mutuo e investimento, valorizzando la data successiva della sottoscrizione delle quote rispetto al mutuo e ritenendo adempiuti gli obblighi informativi dell'intermediario alla luce della documentazione sottoscritta dal cliente. In cassazione la società ha proposto otto motivi: omesso esame di fatti decisivi sulla contemporaneità dei rapporti e sulla funzione di garanzia; violazione delle regole di interpretazione contrattuale; violazione delle norme sulla nullità per causa illecita e squilibrio dell'alea; violazione degli obblighi informativi dell'intermediario; erronea attribuzione di efficacia confessoria alle dichiarazioni del cliente; contestazione della sufficienza della documentazione informativa e della rilevanza della dichiarazione resa dall'investitore. La banca ha resistito e ha proposto ricorso incidentale tardivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che i motivi fondati sull'omesso esame di fatti decisivi fossero inammissibili per difetto di autosufficienza e perché miravano in realtà a una rivalutazione del merito o a valorizzare meri elementi istruttori, non un fatto storico decisivo. Ha inoltre dichiarato inammissibili i motivi di violazione di legge e di interpretazione contrattuale perché formulati in modo non conforme ai canoni del ricorso per cassazione, risolvendosi nella contrapposizione tra lettura del ricorrente e decisione impugnata. Quanto ai motivi relativi agli obblighi informativi dell'intermediario, la Corte ha osservato che la sentenza impugnata non si era basata solo sulla dichiarazione del cliente di aver ricevuto il prospetto informativo, ma anche sulla consegna del documento sui rischi generali e sulla compilazione del questionario informativo, da cui emergevano esperienza finanziaria pregressa e obiettivi di investimento compatibili con il profilo dell'operazione; pertanto, le doglianze non erano decisive. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inefficace perché tardivo ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c. La società ricorrente principale è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il ricorso deve indicare specificamente dove e quando il fatto dedotto sia stato allegato e discusso nel giudizio di merito; in difetto il motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo; non riguarda meri elementi istruttori o la richiesta di rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 1362 c.c.

    la censura per violazione dei criteri ermeneutici non può risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione proposta dalla parte e quella accolta dal giudice di merito; occorre indicare puntualmente i canoni violati e il modo della loro violazione.

  • artt. 1322, 1343 e 1418 c.c.

    i motivi che evocano causa illecita, squilibrio contrattuale e nullità devono essere dedotti secondo un effettivo errore di diritto; non possono essere usati per sollecitare una nuova ricostruzione dei fatti di causa.

  • artt. 21 e 23 d.lgs. n. 58 del 1998 (TUF)

    gli obblighi informativi dell'intermediario sono valutati alla luce dell'assetto concreto dell'operazione e della documentazione complessivamente acquisita; la loro violazione non è dimostrata da doglianze che non si confrontino con tale complessivo quadro fattuale.

  • art. 28, comma 1, lett. a) e b), Reg. Consob n. 11522 del 1998

    la conoscenza del cliente e del prodotto può risultare anche dal questionario informativo e dagli elementi documentali sottoscritti, che consentono di valutare esperienza finanziaria, propensione al rischio e adeguatezza delle informazioni rese.

  • art. 2735 c.c.

    la dichiarazione del cliente resa contestualmente all'operazione non è automaticamente confessione stragiudiziale; per esserlo occorrono consapevolezza e volontà di ammettere un fatto specifico sfavorevole.

  • art. 2697 c.c.

    il motivo che contesta l'apprezzamento probatorio deve confrontarsi con il riparto dell'onere della prova; nel caso degli obblighi informativi, l'investitore deve indicare in modo circostanziato quali informazioni sarebbero state omesse.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    il ricorso incidentale tardivo diventa inefficace se il ricorso principale è dichiarato inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    quando ricorrono i presupposti, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte soccombente.

  • artt. 28 e 29 Reg. Intermediari

    gli obblighi di adeguata informazione dell'intermediario vanno valutati tenendo conto delle informazioni raccolte sul cliente e della documentazione consegnata al momento dell'investimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se indica un fatto storico decisivo effettivamente omesso; non può riguardare elementi istruttori, questioni di merito o una diversa lettura delle prove.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: chi deduce un fatto o un documento deve indicare specificamente dove esso sia stato introdotto e discusso nei precedenti gradi di giudizio.
  • La censura per violazione dei criteri di interpretazione contrattuale richiede l'indicazione puntuale dei canoni ermeneutici asseritamente violati e del concreto modo della loro violazione; non basta contrapporre una lettura alternativa del contratto.
  • Le doglianze sulla nullità o illiceità della causa non possono essere utilizzate per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio quando la sentenza impugnata ha già ricostruito i fatti in modo coerente.
  • In materia di servizi di investimento, l'adempimento degli obblighi informativi va valutato sulla base del complessivo assetto documentale e del profilo del cliente; la mera contestazione generica non basta a dimostrare l'inadempimento dell'intermediario.
  • La dichiarazione dell'investitore di aver ricevuto informazioni o documenti non vale automaticamente come confessione stragiudiziale, ma può essere elemento indiziario del corretto assolvimento degli obblighi informativi, se inserita in un contesto documentale coerente.
  • Se il ricorso principale è dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale tardivo diventa inefficace.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaMutuoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civileContratti
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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