Cassazione Civile, Ordinanza n. 23524/2024 del 02/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente ecclesiastico)
La controversia
La controversia nasce dal diniego, opposto dalla direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate, dell'iscrizione di una parrocchia nell'anagrafe delle ONLUS. Il diniego era fondato sull'assenza, tra gli allegati alla comunicazione di iscrizione, di un regolamento in forma di scrittura privata registrata che recepisse le clausole previste dall'art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997, requisito desunto dalla circolare n. 168/E del 1998 dell'Agenzia. La parrocchia aveva impugnato il provvedimento e aveva ottenuto accoglimento sia in primo grado sia in appello, con ritenuta illegittimità della pretesa amministrativa. In Cassazione l'Agenzia deduceva, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997, sostenendo che la circolare interpretava correttamente la disciplina e che, per gli enti ecclesiastici privi di statuto o atto costitutivo, il regolamento servisse a realizzare la funzione degli atti richiesti dalla legge e a documentare l'impegno al rispetto dei requisiti ONLUS. La resistente è rimasta intimata.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ricostruito la disciplina ratione temporis applicabile all'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, evidenziando che per gli enti ecclesiastici era sufficiente presentare la comunicazione prevista dalla legge e allegare una dichiarazione sostitutiva attestante attività svolte e possesso dei requisiti dell'art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997, ovvero, se disponibile, lo statuto o l'atto costitutivo. Ha escluso che la normativa previgente imponesse anche la predisposizione di un regolamento recepente le clausole dell'art. 10, reputando tale richiesta priva di base legislativa e fondata soltanto sulla circolare interna dell'Agenzia, la quale non è fonte di diritto e non è censurabile in cassazione come violazione di legge. La sentenza impugnata è stata quindi confermata; nessuna statuizione sulle spese perché la controparte era rimasta intimata.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro processuale invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge; la Corte ha escluso che il ricorso potesse fondarsi sulla pretesa violazione di una circolare amministrativa.
art. 10 d.lgs. n. 460 del 1997
Per la disciplina previgente, definisce i requisiti delle ONLUS e, per gli enti ecclesiastici, consente la qualificazione limitatamente alle attività elencate, con obbligo di separata tenuta delle scritture contabili per tali attività; non prevede l'obbligo di un regolamento recepente le clausole del comma 1.
art. 11 d.lgs. n. 460 del 1997
Stabilisce la comunicazione all'anagrafe unica delle ONLUS come condizione per beneficiare delle agevolazioni e demanda a decreti ministeriali le modalità di controllo dei requisiti formali.
Regola le modalità di controllo dei requisiti formali per l'uso della denominazione ONLUS e prevede, per l'iscrizione, la comunicazione con dichiarazione sostitutiva o statuto/atto costitutivo; non richiede un regolamento ulteriore.
art. 2 D.M. 18 luglio 2003, n. 266
Prevede che alla comunicazione sia allegata una dichiarazione sostitutiva attestante attività svolte e requisiti, in alternativa lo statuto o l'atto costitutivo.
art. 3 D.M. 18 luglio 2003, n. 266
Attribuisce alla direzione regionale il controllo formale sui requisiti e la possibilità di chiedere chiarimenti; in mancanza di diniego nei termini opera il silenzio-accoglimento.
art. 21, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000
Richiamato come modalità di autenticazione della firma della dichiarazione sostitutiva allegata alla comunicazione.
Indica la trattazione in camera di consiglio del ricorso in Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude di far luogo all'attestazione prevista dalla norma nel caso dell'Agenzia fiscale.
L. n. 121 del 1985
Richiamata quale legge di ratifica dell'Accordo modificativo del Concordato Lateranense, nel contesto argomentativo dell'Agenzia.
art. 7 L. n. 121 del 1985
Citata nel ragionamento della CTR sulla disciplina degli enti ecclesiastici.
Citata nel ragionamento della CTR sulle attività degli enti ecclesiastici.
art. 1, comma 3, d.lgs. n. 112 del 2017
La Corte lo richiama solo per evidenziare che l'obbligo di regolamento per gli enti religiosi è stato introdotto da normativa successiva e non era applicabile ratione temporis.
art. 4, comma 3, d.lgs. n. 117 del 2017
Richiamato per la stessa ragione: introduce un regolamento per gli enti religiosi civilmente riconosciuti, ma solo nel regime successivo del Terzo settore.
art. 45, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017
Istituisce il RUNTS; richiamo funzionale al quadro normativo successivo.
art. 102, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 117 del 2017
Dispone l'abrogazione degli artt. 10-29 del d.lgs. n. 460 del 1997, salvo eccezioni, nel regime successivo.
art. 104, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017
Individua il momento di decorrenza della nuova disciplina; serve solo a delimitare la normativa non applicabile al caso.
art. 38, comma 3, d.m. 15 settembre 2020, n. 106
Richiamato per la soppressione dell'anagrafe ONLUS nel sistema successivo, senza incidenza sul caso concreto.
Massime di principio
- Per la qualificazione e l'iscrizione in un elenco agevolativo, l'amministrazione non può imporre requisiti ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti dalla legge o da fonti regolamentari aventi base normativa.
- Le circolari amministrative hanno natura di atti interni di indirizzo e non costituiscono norme di diritto: la loro eventuale violazione non integra, di per sé, violazione di legge deducibile in cassazione.
- Quando la disciplina applicabile prevede un controllo formale sulla domanda di iscrizione, l'ufficio deve limitarsi alla verifica dei presupposti espressamente contemplati dalla fonte primaria e regolamentare, senza introdurre adempimenti aggiuntivi.
- Se la legge consente ad un ente di attestare il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva o documentazione alternativa tipizzata, l'amministrazione non può subordinare l'iscrizione alla produzione di un atto ulteriore non previsto dal sistema vigente ratione temporis.
- L'introduzione di un regolamento specificamente imposto agli enti religiosi per l'accesso al regime del Terzo settore non consente di estendere retroattivamente tale obbligo alla disciplina previgente delle ONLUS.
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