Cassazione Civile, Ordinanza n. 15870/2022 del 17/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione il decreto con cui il Tribunale di Catanzaro aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il ricorso era affidato a sei motivi, ma la Corte non esamina il merito delle censure: rileva che il giudizio è disciplinato dall'art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008, il quale impone, a pena di inammissibilità, che la procura speciale per il ricorso per cassazione sia conferita in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e che tale posteriorità sia certificata dal difensore. Nel caso concreto, la procura conteneva la data e la firma del ricorrente, ma l'autenticazione recava soltanto la formula "la firma è autentica", senza alcuna esplicita certificazione della data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento. Il Ministero dell'interno si è costituito soltanto per partecipare alla discussione orale, con atto ritenuto irrituale e quindi inidoneo a costituire valida partecipazione alla fase decisoria scritta.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per difetto della valida certificazione, da parte del difensore, della data successiva alla comunicazione del decreto impugnato nella procura speciale. Ha inoltre rilevato l'inammissibilità della costituzione del Ministero dell'interno, effettuata solo per la discussione orale. Non sono state liquidate spese processuali per l'irritualità della costituzione dell'intimato. È stato altresì dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 35-bis d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25
comma tredicesimo, quarto periodo
nei ricorsi per cassazione in materia di protezione internazionale la procura speciale deve essere conferita in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificare espressamente tale posteriorità, a pena di inammissibilità del ricorso
richiamato come disciplina ordinaria del conferimento della procura speciale, derogata dalla previsione speciale dell'art. 35-bis
richiamato come disciplina ordinaria del conferimento della procura speciale per il ricorso per cassazione, derogata dalla previsione speciale dell'art. 35-bis
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il parametro di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
art. 6, comma 1, lett. g), d.l. 17 febbraio 2017, n. 13
norma che ha introdotto l'art. 35-bis nel d.lgs. n. 25/2008
legge di conversione del d.l. n. 13/2017 che ha introdotto la disciplina speciale
legge 24 dicembre 2012, n. 228
richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Nelle controversie soggette all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008, la procura speciale per il ricorso per cassazione è valida solo se contiene in modo espresso la data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e se il difensore ne certifica la posteriorità.
- La certificazione richiesta dalla norma speciale non può essere desunta implicitamente dal contenuto complessivo della procura, neppure quando essa indichi la data del rilascio o quella del provvedimento impugnato: serve un'asseverazione esplicita del difensore.
- L'autenticazione della sola firma del conferente non equivale, di per sé, alla certificazione della data di rilascio della procura; la formula di autentica deve consentire di ricavare chiaramente anche la verifica della posteriorità temporale richiesta dalla legge.
- Nel procedimento camerale dinanzi alla Corte di cassazione la partecipazione alla fase decisoria deve avvenire in forma scritta; la mera costituzione dell'intimato con atto finalizzato solo alla discussione orale è inidonea a integrare valida costituzione processuale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e l'intimato non si costituisce ritualmente, la Corte può non provvedere sulle spese; resta invece ferma la verifica dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15660/2022 del 17/05/2022
- ordinanza_civile · 17 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15673/2022 del 17/05/2022
- ordinanza_civile · 17 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15675/2022 del 17/05/2022
- ordinanza_civile · 17 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15677/2022 del 17/05/2022
- ordinanza_civile · 17 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15678/2022 del 17/05/2022
- ordinanza_civile · 17 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15682/2022 del 17/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →