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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15870/2022 del 17/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione il decreto con cui il Tribunale di Catanzaro aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il ricorso era affidato a sei motivi, ma la Corte non esamina il merito delle censure: rileva che il giudizio è disciplinato dall'art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008, il quale impone, a pena di inammissibilità, che la procura speciale per il ricorso per cassazione sia conferita in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e che tale posteriorità sia certificata dal difensore. Nel caso concreto, la procura conteneva la data e la firma del ricorrente, ma l'autenticazione recava soltanto la formula "la firma è autentica", senza alcuna esplicita certificazione della data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento. Il Ministero dell'interno si è costituito soltanto per partecipare alla discussione orale, con atto ritenuto irrituale e quindi inidoneo a costituire valida partecipazione alla fase decisoria scritta.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per difetto della valida certificazione, da parte del difensore, della data successiva alla comunicazione del decreto impugnato nella procura speciale. Ha inoltre rilevato l'inammissibilità della costituzione del Ministero dell'interno, effettuata solo per la discussione orale. Non sono state liquidate spese processuali per l'irritualità della costituzione dell'intimato. È stato altresì dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nelle controversie soggette all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008, la procura speciale per il ricorso per cassazione è valida solo se contiene in modo espresso la data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e se il difensore ne certifica la posteriorità.
  • La certificazione richiesta dalla norma speciale non può essere desunta implicitamente dal contenuto complessivo della procura, neppure quando essa indichi la data del rilascio o quella del provvedimento impugnato: serve un'asseverazione esplicita del difensore.
  • L'autenticazione della sola firma del conferente non equivale, di per sé, alla certificazione della data di rilascio della procura; la formula di autentica deve consentire di ricavare chiaramente anche la verifica della posteriorità temporale richiesta dalla legge.
  • Nel procedimento camerale dinanzi alla Corte di cassazione la partecipazione alla fase decisoria deve avvenire in forma scritta; la mera costituzione dell'intimato con atto finalizzato solo alla discussione orale è inidonea a integrare valida costituzione processuale.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e l'intimato non si costituisce ritualmente, la Corte può non provvedere sulle spese; resta invece ferma la verifica dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

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