Cassazione Penale, Sentenza n. 15562/2022 del 21/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Fasone impugna la sentenza di conferma della condanna (Tribunale 17/06/2019, confermata il 15/09/2020) per la contravvenzione prevista dall'art. 76, comma 4, d.lgs. n.159/2011 (omesso versamento, nel termine di 30 giorni, di euro 500 a titolo di imposta cauzione), cui era stata applicata la pena di 1 anno di arresto. Il ricorso indica: (i) vizio per mancato rinvio dell'udienza del 15/09/2020 nonostante istanza di legittimo impedimento del difensore prodotta il 7/9/2020; (ii) carenza di motivazione rispetto alla dedotta impossidenza economica del ricorrente (la difesa non avrebbe prodotto documentazione); (iii) violazione di norme applicabili come motivo per ritenere erronea la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e mancata concessione delle attenuanti generiche; (iv) deduzione che il reato si è estinto per prescrizione.
La decisione
La Cassazione ritiene il ricorso non manifestamente infondato, rilevando l'assenza di qualsiasi riferimento nel verbale d'udienza del 15/09/2020 e nella sentenza impugnata all'istanza di rinvio per legittimo impedimento contenuta nel fascicolo di secondo grado. Per effetto di ciò e dopo il calcolo dei termini di prescrizione, dichiara intervenuta la prescrizione del reato commesso il 27/08/2015, in relazione al termine massimo quinquennale previsto dagli artt. 157 e 160 c.p., tenuto conto soltanto della sospensione disposta dal 9/03/2020 al 11/05/2020 ai sensi dell'art.83 del d.l. n.18/2020 e dell'art.36 del d.l. n.23/2020. Segue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
d.lgs. n.159/2011, art. 76, comma 4
Norma che punisce l'omesso versamento dell'imposta cauzione. Nel caso di specie il reato contestato è stato applicato per il mancato versamento di euro 500 entro 30 giorni.
Dispositivo relativo alla particolare tenuità del fatto. La Corte territoriale ha ritenuto non applicabile l'art. 131-bis a causa della condotta del Fasone e dei suoi numerosi precedenti, impedendo di qualificare il fatto come di particolare tenuità.
cod. proc. pen., art. 129, comma 1
Norma che dispone l'effetto della prescrizione sul procedimento e sulla sentenza. La Corte di Cassazione l'ha richiamata per dichiarare intervenuta la prescrizione e annullare senza rinvio.
Disposizioni che determinano i termini di prescrizione dei reati. La Cassazione ha calcolato il termine quinquennale di prescrizione alla luce di tali articoli per il reato del 27/08/2015.
Previsione di sospensione dei termini processuali in conseguenza dell'emergenza COVID-19. La Corte ha considerato la sospensione dal 9/03/2020 al 11/05/2020 nel calcolo della prescrizione.
Ulteriore norma che ha disposto sospensioni dei termini processuali durante l'emergenza COVID-19; la Corte l'ha richiamata unitamente all'art. 83 del d.l. n.18/2020 nel computo della prescrizione.
cod. proc. pen., art. 129 (richiami procedurali sulla dichiarazione di estinzione del reato)
Richiamata in combinato disposto con la valutazione della prescrizione per l'effetto annullatorio della sentenza senza rinvio.
Massime di principio
- La mancata trascrizione in verbale e nella motivazione di una istanza processuale rilevante (es. rinvio per legittimo impedimento del difensore) può costituire elemento idoneo a fondare il riesame in Cassazione e incidere sulla regolarità del giudizio di secondo grado.
- La difesa che deduce uno stato di impossidenza economica per escludere la colpevolezza o ottenere benefici deve documentare la circostanza: mere affermazioni prive di prova non soddisfano il criterio richiesto dal giudice di merito.
- L'applicazione dell'art. 131-bis (particolare tenuità del fatto) è esclusa se la valutazione della condotta e la personalità del reo (es. numerosi precedenti) rendono il fatto non di minima gravità.
- Il calcolo della prescrizione richiede attenzione alle sospensioni e interruzioni previste da legge; le sospensioni straordinarie (anche quelle disposte per l'emergenza COVID-19) vanno computate secondo le norme che le hanno prevedute e possono comunque non impedire l'estinzione del reato se il termine utile si esaurisce.
- Quando la Cassazione accerta la prescrizione intervenuta, può annullare la sentenza senza rinvio: l'interesse pubblico al processo non permette sempre un nuovo giudizio se il reato è estinto.
- Per evitare rischi processuali, difensori e parti devono assicurarsi che istanze rilevanti siano formalmente depositate e annotate nel verbale d'udienza; conservare e versare in atti la documentazione probatoria rispetto a circostanze personali (es. impossidenza) è fondamentale.
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