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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15562/2022 del 21/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Fasone impugna la sentenza di conferma della condanna (Tribunale 17/06/2019, confermata il 15/09/2020) per la contravvenzione prevista dall'art. 76, comma 4, d.lgs. n.159/2011 (omesso versamento, nel termine di 30 giorni, di euro 500 a titolo di imposta cauzione), cui era stata applicata la pena di 1 anno di arresto. Il ricorso indica: (i) vizio per mancato rinvio dell'udienza del 15/09/2020 nonostante istanza di legittimo impedimento del difensore prodotta il 7/9/2020; (ii) carenza di motivazione rispetto alla dedotta impossidenza economica del ricorrente (la difesa non avrebbe prodotto documentazione); (iii) violazione di norme applicabili come motivo per ritenere erronea la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e mancata concessione delle attenuanti generiche; (iv) deduzione che il reato si è estinto per prescrizione.

La decisione

La Cassazione ritiene il ricorso non manifestamente infondato, rilevando l'assenza di qualsiasi riferimento nel verbale d'udienza del 15/09/2020 e nella sentenza impugnata all'istanza di rinvio per legittimo impedimento contenuta nel fascicolo di secondo grado. Per effetto di ciò e dopo il calcolo dei termini di prescrizione, dichiara intervenuta la prescrizione del reato commesso il 27/08/2015, in relazione al termine massimo quinquennale previsto dagli artt. 157 e 160 c.p., tenuto conto soltanto della sospensione disposta dal 9/03/2020 al 11/05/2020 ai sensi dell'art.83 del d.l. n.18/2020 e dell'art.36 del d.l. n.23/2020. Segue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.159/2011, art. 76, comma 4

    Norma che punisce l'omesso versamento dell'imposta cauzione. Nel caso di specie il reato contestato è stato applicato per il mancato versamento di euro 500 entro 30 giorni.

  • cod. pen., art. 131-bis

    Dispositivo relativo alla particolare tenuità del fatto. La Corte territoriale ha ritenuto non applicabile l'art. 131-bis a causa della condotta del Fasone e dei suoi numerosi precedenti, impedendo di qualificare il fatto come di particolare tenuità.

  • cod. proc. pen., art. 129, comma 1

    Norma che dispone l'effetto della prescrizione sul procedimento e sulla sentenza. La Corte di Cassazione l'ha richiamata per dichiarare intervenuta la prescrizione e annullare senza rinvio.

  • cod. pen., artt. 157 e 160

    Disposizioni che determinano i termini di prescrizione dei reati. La Cassazione ha calcolato il termine quinquennale di prescrizione alla luce di tali articoli per il reato del 27/08/2015.

  • d.l. n.18/2020, art. 83

    Previsione di sospensione dei termini processuali in conseguenza dell'emergenza COVID-19. La Corte ha considerato la sospensione dal 9/03/2020 al 11/05/2020 nel calcolo della prescrizione.

  • d.l. n.23/2020, art. 36

    Ulteriore norma che ha disposto sospensioni dei termini processuali durante l'emergenza COVID-19; la Corte l'ha richiamata unitamente all'art. 83 del d.l. n.18/2020 nel computo della prescrizione.

  • cod. proc. pen., art. 129 (richiami procedurali sulla dichiarazione di estinzione del reato)

    Richiamata in combinato disposto con la valutazione della prescrizione per l'effetto annullatorio della sentenza senza rinvio.

Massime di principio

  • La mancata trascrizione in verbale e nella motivazione di una istanza processuale rilevante (es. rinvio per legittimo impedimento del difensore) può costituire elemento idoneo a fondare il riesame in Cassazione e incidere sulla regolarità del giudizio di secondo grado.
  • La difesa che deduce uno stato di impossidenza economica per escludere la colpevolezza o ottenere benefici deve documentare la circostanza: mere affermazioni prive di prova non soddisfano il criterio richiesto dal giudice di merito.
  • L'applicazione dell'art. 131-bis (particolare tenuità del fatto) è esclusa se la valutazione della condotta e la personalità del reo (es. numerosi precedenti) rendono il fatto non di minima gravità.
  • Il calcolo della prescrizione richiede attenzione alle sospensioni e interruzioni previste da legge; le sospensioni straordinarie (anche quelle disposte per l'emergenza COVID-19) vanno computate secondo le norme che le hanno prevedute e possono comunque non impedire l'estinzione del reato se il termine utile si esaurisce.
  • Quando la Cassazione accerta la prescrizione intervenuta, può annullare la sentenza senza rinvio: l'interesse pubblico al processo non permette sempre un nuovo giudizio se il reato è estinto.
  • Per evitare rischi processuali, difensori e parti devono assicurarsi che istanze rilevanti siano formalmente depositate e annotate nel verbale d'udienza; conservare e versare in atti la documentazione probatoria rispetto a circostanze personali (es. impossidenza) è fondamentale.

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