Cassazione Penale, Sentenza n. 15496/2022 del 21/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP (11/06/2020) che, in sede esecutiva e con procedura de plano ex artt. 667, comma 4 e 676 c.p.p., aveva ordinato la confisca di euro 83.450,00 a seguito di una sentenza di patteggiamento (pena anni 3 e multa euro 12.000) per il reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. 309/90; la Corte di cassazione aveva annullato la decisione limitatamente alla confisca. Il ricorrente deduceva l'abnormità strutturale del provvedimento e l'inosservanza dell'art. 240-bis c.p.p., sostenendo che il giudice dell'esecuzione non aveva titolo a decidere sul punto in sede di rinvio e che il contraddittorio non era stato garantito.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto che sussista un'abnormità strutturale: dopo l'annullamento parziale della sentenza in punto di confisca, il giudice chiamato a decidere doveva essere il giudice della cognizione (tribunale in sede di merito) e non il giudice dell'esecuzione; inoltre doveva essere fissata udienza con avviso alle parti per garantire il contraddittorio. Il GIP aveva illegittimamente provveduto de plano in sede esecutiva su una questione non ancora definitiva. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Torino per il proseguimento del procedimento.
Norme richiamate
D.P.R. 309/1990, art. 73, comma 1
Norma sostanziale che disciplina il reato per il quale è stato patteggiato il ricorrente; richiamata per contestualizzare l'oggetto della confisca decisa in sede esecutiva
Codice di procedura penale, art. 667, comma 4
Norma che disciplina i poteri del giudice dell'esecuzione in materia di esecuzione delle pene e provvedimenti patrimoniali; la Corte ha ritenuto che l'uso di tale procedura fosse improprio quando la confisca era stata oggetto di annullamento dalla Cassazione e la questione spettava al giudice della cognizione
Codice di procedura penale, art. 676
Norma che disciplina la fase dell'esecuzione relativa a beni e somme; utilizzata dal GIP per agire in sede esecutiva, ma la Corte ha evidenziato il limite della competenza dell'esecuzione rispetto al giudice della cognizione
Codice di procedura penale, art. 240-bis
Norma richiamata dal ricorrente (e menzionata nell'atto) con riferimento agli effetti del patteggiamento e ai limiti procedurali; la Corte ha ritenuto l'inosservanza delle regole procedurali e del contraddittorio nel provvedimento impugnato
Codice di procedura penale, art. 546, comma 2
Richiamato incidentalmente in sentenza per motivi formali (sostituzione nella sottoscrizione della sentenza), senza incidenza sul merito
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U., n. 26 del 24/11/1999)
Fornisce il concetto di 'abnormità' dell'atto processuale: non solo atti eccentrici rispetto all'ordinamento, ma anche atti che, sebbene formalmente nelle prerogative, sono compiuti fuori dai casi consentiti o oltre ogni ragionevole limite; la Corte l'ha applicata per qualificare l'operato del GIP come abnorme per carenza di potere
Massime di principio
- Se la Cassazione annulla parzialmente una sentenza in punto di confisca, la decisione sulla destinazione del denaro compete al giudice della cognizione (tribunale in sede di merito) e non al giudice dell'esecuzione.
- Il giudice dell'esecuzione non può decidere de plano su questioni che non sono ancora definitive o che attengono alla cognizione del merito; l'intervento dell'esecuzione è limitato ai casi espressamente previsti dalla legge.
- Il mancato esperimento del contraddittorio (fissazione di udienza e avviso alle parti) quando la questione incide su diritti patrimoniali delle parti è vizio rilevante e può determinare l'annullamento del provvedimento.
- L'istituto dell'abnormità processuale opera sia per atti manifestamente estranei all'ordinamento sia per atti compiuti al di fuori dei limiti di competenza: atti processuali compiuti senza potere possono essere annullati senza rinvio.
- In presenza di annullamento da parte della Cassazione, il procedimento deve essere rimesso al giudice competente per il prosieguo (con le garanzie del contraddittorio), salvo casi in cui sia possibile intervenire diversamente in base a specifiche disposizioni normative.
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