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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15484/2022 del 21/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Cremona per presunta violazione dell'art. 186, comma 2, lett. c) C.d.S.: il Tribunale non avrebbe disposto la confisca dell'autoveicolo né fornito indicazioni sull'appartenenza del veicolo. Si deduce che, se il veicolo appartiene a terzi, la sospensione della patente avrebbe dovuto essere raddoppiata (minimo due anni); se appartenente all'imputato, avrebbe dovuto essere disposta la confisca.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di specificità e violazione del principio di autosufficienza (art. 591, comma 1, lett. c) e art. 581 c.p.p.). Il ricorso era generico e non indicava gli elementi fattuali necessari (in particolare la proprietà del veicolo) per consentire l'esame della questione sulla confisca o sul raddoppio della sospensione. La Corte non ha esaminato il merito delle censure; ha ribadito il principio giurisprudenziale secondo cui la confisca del veicolo è sanzione amministrativa accessoria obbligatoria in caso di condanna salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato, e che l'art. 186, comma 2, lett. c) C.d.S. prevede la sospensione della patente da uno a due anni con raddoppio se il veicolo appartiene a terzi.

Norme richiamate

  • art. 186 Codice della Strada

    la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni; durata che viene raddoppiata se il veicolo appartiene a persona estranea al reato. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato "salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato".

    La Corte conferma che la confisca e la sospensione sono sanzioni accessorie disciplinate dall'art. 186: la confisca è obbligatoria nella sentenza di condanna salvo il caso di proprietario estraneo; la sospensione va da 1 a 2 anni e si raddoppia se il veicolo appartiene a terzi.

  • art. 186, comma 2-quater Codice della Strada

    Stabilisce che le sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti; la Corte lo usa per ribadire l'applicabilità obbligatoria delle misure accessorie con la sentenza.

  • art. 591, comma 1, lett. c) codice di procedura penale

    Richiama il motivo di inammissibilità per carenza di autosufficienza: il ricorso è inammissibile se i motivi sono generici e non consentono l'individuazione autonoma delle questioni sottoposte alla Cassazione.

  • art. 581 codice di procedura penale

    Imposta il requisito di specificità del ricorso: l'atto deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica, pena l'inammissibilità.

  • art. 546, comma 2 codice di procedura penale

    Norma procedurale richiamata solo per motivare la sottoscrizione del provvedimento da parte del consigliere più anziano per impedimento del Presidente; non incide sulla decisione di merito.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione deve essere specifico: indicare chiaramente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto (es. chi è il proprietario del veicolo) che fondano la censura, altrimenti è inammissibile per inesattezza/autosufficienza.
  • Quando si contesta la mancata applicazione di sanzioni accessorie previste dall'art. 186 C.d.S., è essenziale documentare o far emergere dagli atti la titolarità del veicolo, perché la prescritta misura (confisca o raddoppio della sospensione) dipende dalla proprietà.
  • La Corte di Cassazione non esamina il merito delle questioni non adeguatamente illustrate: prima il requisito formale di specificità, poi il sindacato di legittimità sul merito.
  • Se si vuole ottenere la confisca del veicolo, occorre dimostrare che il veicolo appartiene all'imputato; se si chiede il raddoppio della sospensione, occorre dimostrare che il veicolo appartiene a terzi.
  • In casi di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) le sanzioni accessorie previste dall'art. 186 si applicano comunque, però la relativa decisione deve risultare adeguatamente motivata in sentenza.
  • Per evitare l'inammissibilità, il ricorrente deve indicare puntualmente quali passaggi decisionali si ritengono viziati e su quali elementi di fatto si basa la censura, con riferimenti agli atti e alla motivazione impugnata.

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