Cassazione Penale, Sentenza n. 15488/2022 del 21/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Pascariu è stato condannato per furto aggravato (capo A) e per illecita detenzione di un caricatore di pistola Beretta (capo B); è stata inoltre contestata l'aggravante ex art. 625 n.2 c.p. per la presunta manomissione del sistema di videosorveglianza e disposta la misura di allontanamento dallo Stato ex art. 235 c.p. Il difensore ha impugnato in Cassazione per vizio di motivazione sulla qualificazione del caricatore come arma da guerra (art. 2 L. 895/67), per omissione di valutazione circa l'effettivo danneggiamento del sistema di videosorveglianza (art. 625 n.2 c.p.), per contestazioni sulla misura della pena e sulla revoca dell'ordine di allontanamento, nonché per presunta errata applicazione di norme procedurali relative alla prova e all'aggravante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al capo B (illecita detenzione del caricatore sotto la L. 895/67) e all'aggravante ex art. 625 n.2 c.p., perché la motivazione della Corte territoriale non ha spiegato (1) perché il caricatore dovesse essere qualificato come parte di arma da guerra e (2) se la rimozione dell'hard disk abbia effettivamente cagionato un danneggiamento o una trasformazione del sistema di videosorveglianza. Su questi punti ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo esame. Il ricorso è stato invece rigettato per il resto: è stata confermata la condanna per il furto aggravato (capo A), l'applicazione dell'aggravante ex art. 61 n.7 c.p. per il grave danno patrimoniale e la misura di allontanamento ex art. 235 c.p.; la determinazione della pena è stata ritenuta correttamente motivata in sede di merito.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che mancasse motivazione adeguata sulla qualificazione del caricatore come parte di 'arma da guerra'; la classificazione di un elemento come arma richiede specifica spiegazione tecnica e giuridica nei motivi di merito
Codice penale (art. 625, n. 2)
Per configurare l'aggravante è necessario che la condotta abbia prodotto una rottura, guasto, danneggiamento o trasformazione della cosa; la semplice rimozione o manipolazione, salvo prova di effettivo danneggiamento o necessità di ripristino, non è automaticamente sufficiente
L'aggravante è stata ritenuta applicabile alla luce dell'entità del danno patrimoniale (preziosi per circa 20.000 euro) e della valutazione della gravità del danno alle vittime
La Corte di merito ha motivato la determinazione della pena valorizzando i precedenti penalie il valore dei beni sottratti; tale valutazione di merito è rimasta insindacabile in Cassazione
L'ordine di allontanamento dallo Stato è stato ritenuto adeguatamente motivato sulla base della pericolosità sociale dell'imputato; la doppia conforme fra primo e secondo grado giustifica la conferma
Codice di procedura penale (artt. 530 e 533)
Le censure basate su tali norme (riguardanti profili di insufficienza probatoria e statuizioni processuali) sono state ritenute assorbite o collegate ai vizi motivazionali già accertati, senza ulteriore disamina autonoma
Codice di procedura penale (art. 546, comma 2)
Richiamata in calce alla decisione per motivi formali relativi alla sottoscrizione della sentenza da parte del Presidente, attestando l'impossibilità di sottoscrivere del Presidente medesimo
Massime di principio
- Il giudice di merito deve rispondere puntualmente alle censure rilevanti sollevate dalle parti: l'omessa risposta a rilievi decisivi integra vizio di motivazione e può determinare annullamento parziale
- La qualificazione giuridica di un oggetto come 'arma' richiede specifica motivazione tecnica e giuridica; non è sufficiente l'affermazione generica che l'oggetto costituisca parte di arma da guerra
- Per l'aggravante prevista dall'art. 625 n.2 c.p. è necessario accertare e motivare che la condotta abbia effettivamente provocato una rottura, guasto, danneggiamento o trasformazione; la mera rimozione o manipolazione non basta senza prova del danno o della necessità di ripristino
- La determinazione della pena e la valutazione dei precedenti sono in larga parte questioni di merito e solo eccezionalmente sindacabili in Cassazione se adeguatamente motivate
- La misura di sicurezza (es. ordine di allontanamento) può essere confermata se il giudice di merito ha valutato la pericolosità sociale con motivazione congrua; la cosiddetta doppia conforme (primo e secondo grado convergenti) rafforza la tenuta della decisione
- In sede di impugnazione è strategico porre espressi e circostanziati rilievi su punti specifici: l'assenza di precisi richiami nelle censure può indebolire la possibilità di ottenere l'annullamento
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