Cassazione Penale, Sentenza n. 15495/2022 del 21/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. per reati connessi al traffico di stupefacenti (artt. 73 e 74 D.P.R. 309/1990) contestati in più capi. Il ricorrente deduce: carenza e genericità della motivazione su numerosi capi (violazione art. 292 c.p.p. e art. 6 CEDU, artt. 24 e 111 Cost.), valutazioni congetturali e inversione dell'onere probatorio rispetto alla partecipazione all'associazione (art. 416 bis/74 DPR 309/1990), insufficiente prova della natura e qualità della sostanza ("droga parlata") e mancata considerazione di elementi probatori favorevoli e di elementi provenienti da altro procedimento; infine deduce l'assenza di esigenze cautelari attuali rilevanti (art. 274 c.p.p.).
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti e quattro i motivi: 1) ha confermato che il Tribunale del riesame e il G.I.P. hanno fornito autonoma e logica valutazione delle esigenze cautelari e della gravità indiziaria, anche se con richiami ad atti precedenti; 2) ha descritto e condiviso la ricostruzione fattuale che prova l'esistenza di un sodalizio finalizzato al narcotraffico (ruoli, canali di approvvigionamento, spartizione territoriale, cassa comune, base logistica, rilevantissimi movimenti economici); 3) ha ritenuto corretta la valutazione delle intercettazioni "droga parlata" in presenza di elementi corroboranti e di assenza di plausibili ricostruzioni alternative; 4) ha ritenuto superata la presunzione in favore della custodia carceraria solo perché il Tribunale ha motivato adeguatamente la persistenza del pericolo di recidiva e delle esigenze cautelari. Conseguentemente è stata confermata la misura detentiva e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Riferimento alla disciplina dell'impugnazione dei provvedimenti de libertate; la Corte ricorda l'onere del ricorrente in Cassazione di indicare come la presunta omissione motivazionale avrebbe impedito apprezzamenti contrari decisivi.
Obbligo di 'autonoma valutazione' da parte del giudice delle esigenze cautelari e dei gravi indizi; la Corte chiarisce che non richiede una riscrittura integrale degli elementi ma l'esplicitazione dei criteri adottati; il 'copia e incolla' è ammissibile se accompagnato da motivazione analitica.
Norma sulle aggravanti relative alle circostanze e alla rilevanza dell'attività di spaccio (quantitativi, modalità, continuazione); la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia effettuato il necessario esame dei parametri (mezzi, quantità, finalità) escludendo la lieve entità.
Delitto associativo finalizzato al traffico di stupefacenti: la Corte richiama i criteri per la configurabilità (vincolo associativo stabile, programma criminoso indeterminato, apporto individuale non episodico) e condivide la ricostruzione del Tribunale sul carattere strutturato e stabile del sodalizio.
Riguarda il pericolo di reiterazione del reato come esigenza cautelare; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia motivato adeguatamente la sussistenza del concreto e attuale pericolo di recidiva, anche sulla base dei rapporti con soggetti di elevato spessore criminale e della persistenza di ruoli e capacità operative.
Regole sulla valutazione delle dichiarazioni captate: la Corte ricorda che la valutazione dell'interpretazione del linguaggio criptico e della 'droga parlata' è questione di fatto rimessa al giudice di merito, il quale deve però motivare con rigore se non vi sono sequestri o riscontri diretti.
art. 275 cod. proc. pen. / pronuncia Corte Costituzionale n. 231/2011
Riferimento al regime cautelare per il delitto associativo e alla pronuncia costituzionale che ha escluso la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere: il giudice deve motivare più analiticamente se ritiene non vincolante la presunzione, ma tale onere sorge solo se l'indagato produce elementi idonei a contestarla.
art. 6 CEDU; artt. 24 e 111 Cost.
Richieste difensive volte a censurare la motivazione e la tutela dei diritti di difesa; la Corte richiama i principi di giurisprudenza nazionale ed europea ma ritenute infondate le censure specifiche sulla motivazione e sui limiti del sindacato di legittimità.
Massime di principio
- L'impugnazione in Cassazione di provvedimenti de libertate richiede che il ricorrente indichi concretamente quali passi motivazionali avrebbero impedito apprezzamenti contrari; perciò le censure meramente di merito sono inammissibili.
- L'obbligo di 'autonoma valutazione' del giudice cautelare non implica la necessità di riscrivere integralmente le argomentazioni del P.M.; è sufficiente che il giudice espliciti i criteri e il convincimento in modo logico e non meramente formale.
- La "droga parlata" (conversazioni allusive senza sequestro) può costituire prova idonea se il giudice di merito fornisce motivazione rigorosa e sussistono elementi corroboranti (ruoli, movimenti economici, canali, ripetitività) e mancano spiegazioni alternative plausibili.
- Per configurare l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti sono richiesti: vincolo associativo stabile tra almeno tre persone, programma criminoso indeterminato, struttura anche minima ma stabile e contributo non episodico dei singoli; la prova può emergere dalla continuità e omogeneità di atti e intercettazioni.
- Nel controllo di legittimità la Corte di Cassazione verifica la correttezza giuridica e la logicità della motivazione ma non sostituisce il giudizio di merito né procede a rivalutazioni probatorie libere.
- La presunzione relativa che giustifica la custodia per reati associativi non è assoluta: l'indagato può proporre elementi per persuadere che le esigenze cautelari siano soddisfabili con misure meno afflittive; tuttavia l'onere probatorio per ottenere tale deroga è significativo e richiede elementi concreti.
- L'uso di elementi probatori provenienti da altri procedimenti è ammissibile purché il loro valore sia adeguatamente valutato e non si fondi su mera trasposizione: il giudice deve comunque motivare il nesso probatorio.
- Quando il linguaggio intercettato è criptico, la sua interpretazione resta valutazione di merito; il difensore deve proporre letture alternative concrete per mettere in crisi la ricostruzione accusatoria.
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