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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15490/2022 del 21/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma del primo grado, aveva ricondotto la fattispecie all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 escludendo il riconoscimento della 'lieve entità' di cui al comma 5. Denunciava violazione ed erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, nonché manifesta illogicità della motivazione per presunta mancanza di una valutazione globale dei parametri rilevanti (mezzi, modalità, circostanze, quantità e qualità della sostanza).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente effettuato una valutazione complessiva dei parametri previsti dall'art. 73, considerando decisive la consistente quantità di cocaina sequestrata (100,364 grammi netti; principio attivo puro 19,493 grammi, indicativamente 130 dosi), le modalità sofisticate di occultamento (involucri sottovuoto nascosti nel vano del fanale posteriore tra moquette e lamiera) e il rinvenimento a notevole distanza dal luogo di residenza, elementi da cui deriva una offensività non lieve. Ha quindi confermato che il fatto non rientra nell'ipotesi di cui al comma 5 e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, comma 1

    Disciplina la fattispecie aggravata con maggiori sanzioni; la Corte ha ritenuto applicabile la norma per la rilevata offensività della condotta.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, comma 5

    Norma che prevede la fattispecie di 'lieve entità' richiedente una valutazione complessiva di mezzi, modalità, circostanze e quantità/qualità della sostanza; può essere esclusa anche se uno solo dei parametri risulta preponderante.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen.

    Grounds di impugnazione in cassazione invocate dal ricorrente (violazione di legge e motivazione manifesta illogicità); la Corte ha ritenuto il motivo infondato.

  • art. 173, comma 1, disp. att./coord./trans. cod. proc. pen.

    Limiti alla motivazione necessaria per l'esame di cassazione; il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma autorizzante la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende; applicata per la somma di euro 3.000 a carico del ricorrente.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 40 del 2019

    Richiamata per il principio secondo cui il riconoscimento della lieve entità richiede minima offensività, valutata in relazione a quantità, qualità e altri parametri; utile nel quadro interpretativo adottato dalla Corte di cassazione.

Massime di principio

  • La qualificazione della fattispecie come 'lieve entità' ex art. 73, comma 5, va fatta con una valutazione complessiva di tutti i parametri indicati dalla norma (mezzi, modalità, circostanze, quantità e qualità).
  • Basta un singolo elemento preponderante (es. elevata quantità o elevato grado di purezza, occultamento sofisticato, modalità organizzative) per escludere la riconducibilità alla fattispecie di lieve entità.
  • Quantità netta, principio attivo puro e stima delle dosi potenziali sono elementi decisivi e possono indicare finalità di spaccio anziché detenzione per uso personale.
  • Modalità di occultamento e livello di organizzazione (confezionamento sottovuoto, nascondigli tecnici, distanza dal domicilio) rafforzano l'indicazione di offensività non lieve.
  • In sede di cassazione non si rimettono in discussione valutazioni di merito congruamente motivate; il ricorso deve dimostrare violazione di legge o manifesta illogicità motivazionale.
  • Per la difesa, è strategico produrre elementi concreti che ridimensionino quantità/purezza o dimostrino l'assenza di finalità di spaccio (es. prova di uso personale, assenza di confezionamento per la vendita, contesto probatorio), onde favorire il riconoscimento del comma 5.

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