Cassazione Penale, Sentenza n. 15492/2022 del 21/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva confermato la condanna per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolico superiore a 1,5 g/l e per avere provocato un incidente stradale(art. 186 cod. strada, commi 2 lett. c e 2-bis). Il ricorrente ha articolato quattro censure: 1) vizio di motivazione per mancata derubricazione a illecito amministrativo in ragione del tempo intercorrente tra guida e prelievo e dell'applicazione della 'curva di Widmark' (sostiene che il picco si sarebbe raggiunto dopo la guida e che al momento della guida il tasso fosse inferiore); 2) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), con riferimento all'assenza di precedenti, assenza di danni a terzi e prossimità del valore alla soglia inferiore; 3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) nonostante l'assenza di precedenti; 4) mancata concessione dei benefici (sospensione condizionale della pena e non menzione, artt. 163,164,175 c.p.) per presunta assenza di resipiscenza, nonostante inesistenza di persone offese e danni
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto inammissibile in sede di legittimità la rivalutazione della formula di Widmark senza specifica prova peritale e ha confermato che la misurazione del tasso alcolico (circa 1,56 g/l) è idonea a dimostrare lo stato di ebbrezza, integrando prova convergente con le modalità del sinistro (assenza di frenata, invasione corsia opposta, gravità dell'incidente e lesioni subite dall'imputato). La Corte ha affermato che l'intervallo temporale tra guida e prelievo (circa 1 ora e 25 minuti) non è di per sé sufficiente a escludere l'attendibilità dell'accertamento e che, in difetto di elementi oggettivi e peritali forniti dal ricorrente, l'onere di dimostrare la falsazione per eccesso grava sull'imputato. Quanto all'art. 131-bis c.p., la Corte ha confermato la valutazione di merito secondo cui la condotta, pur senza danni a terzi, aveva profili di pericolosità concreti (orario serale, invasione corsia opposta) idonei a escludere la particolare tenuità. Le circostanze attenuanti generiche sono state legittimamente negate in assenza di elementi positivi idonei a giustificarle; analogamente la sospensione condizionale e la non menzione sono state escluse in ragione della carenza di resipiscenza e della motivazione inverosimile fornita dall'imputato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
art. 186, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada)
commi 2, lett. c, e 2-bis
La Corte ha ritenuto integrata la fattispecie penale per guida in stato di ebbrezza grave in relazione al tasso accertato (1,56 g/l) e alla dinamica dell'incidente; si è sottolineato il carattere di reato di pericolo presunto, per cui la pericolosità concreta della condotta può escludere valutazioni di tenuità anche in assenza di danni a terzi
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Norma procedurale richiamata per i motivi di ricorso in cassazione; le censure di carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sono state valutate e respinte dalla Corte
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del pericolo/danno; la Corte ha ritenuto che nella specie il pericolo non fosse esiguo e quindi ha escluso l'applicazione dell'art. 131-bis
Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi positivi e non deriva automaticamente dall'assenza di precedenti; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego in assenza di elementi mitiganti concreti
Tali disposizioni disciplinano la sospensione condizionale della pena e la non menzione nella certificazione del casellario; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego dei benefici per mancanza di resipiscenza e per i profili di pericolosità emersi
Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione di elementi quali modalità della condotta, grado di colpevolezza e entità del pericolo/danno, richiamati dalla Corte per giustificare il diniego di attenuanti e benefici
art. 173, comma 1, disp. att./coord./trans. c.p.p.
Richiamata per i limiti della esposizione dei motivi del ricorso e per il rispetto del principio di motivazione nei termini strettamente necessari
Massime di principio
- La misurazione strumentale o ematica del tasso alcolico, se conforme alle prescrizioni, costituisce prova rilevante e grava sull'imputato l'onere di dimostrare elementi oggettivi e peritali che ne compromettano l'attendibilità; la sola distanza temporale tra guida e prelievo non è sufficiente a invalidarla
- L'utilizzo della formula di Widmark come criterio di rivalutazione retrospettiva del tasso richiede produzione di prova peritale specifica e non può essere efficacemente invocata in sede di legittimità senza che il giudice di merito abbia valutato elementi peritali
- Per l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità) è necessaria una valutazione complessiva e concreta della fattispecie: in reati di pericolo presunto (es. guida in stato di ebbrezza) la presenza di modalità di condotta concretamente pericolose può escludere la tenuità anche in assenza di danni a terzi
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è automatico in presenza di assenza di precedenti; occorrono elementi positivi idonei a dimostrare una personale connotazione attenuante
- La concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione è rimessa al giudizio di merito e può essere negata per la valutazione negativa della resipiscenza o per motivazioni ritenute incongrue o non sincere dal giudice
- Le decisioni di merito motivate in modo congruo, logico e coerente sono difficilmente sindacabili in cassazione se gli accertamenti di fatto poggiano su elementi concreti e non contraddetti da perizie o elementi nuovi
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