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Cassazione Civile, Ordinanza n. 9348/2019 del 04/04/2019

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (responsabili civili)

La controversia

La controversia trae origine dai danni arrecati, durante una manovra di retromarcia, a un motociclo parcheggiato in strada, di proprietà della ricorrente e privo di copertura assicurativa, da un’autovettura assicurata presso la compagnia resistente. La proprietaria aveva chiesto il pagamento di ulteriori Euro 4.030,46, a saldo dei danni al mezzo quantificati in Euro 7.355,46 e di Euro 150,00 per tre giorni di fermo tecnico, detratto l’acconto di Euro 3.475,00 già ricevuto dall’assicurazione. Il Giudice di Pace di Brindisi aveva rigettato la domanda; il Tribunale di Brindisi, con sentenza n. 314/17 depositata il 20 febbraio 2017, aveva rigettato l’appello e condannato l’appellante alle spese. Il Tribunale aveva ritenuto integralmente satisfattivo l’acconto per il danno materiale, escluso l’IVA perché il motociclo era stato riparato e poi alienato senza documentazione fiscale che comprovasse la riparazione e il pagamento dell’imposta, e negato il danno da fermo tecnico perché il mezzo, non assicurato, non poteva circolare. Con un unico articolato motivo, la ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., che l’IVA sulle riparazioni sarebbe risarcibile anche senza prova che la riparazione sia stata eseguita; che il danno da fermo tecnico sarebbe in re ipsa, considerati gli oneri di circolazione e assicurazione e il deprezzamento del veicolo; e che la liquidazione non avrebbe dovuto dipendere da circostanze successive al sinistro. Ha inoltre contestato valutazioni di merito relative al preventivo e alla consulenza tecnica.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. La censura formulata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. era preclusa dalla cosiddetta doppia conforme, poiché il giudice di primo grado e il Tribunale avevano condiviso le valutazioni di fatto e la ricorrente non aveva indicato ragioni fattuali diverse tra le due decisioni; inoltre, non erano stati assolti gli oneri di allegazione richiesti per individuare il fatto omesso e la sua discussione processuale. Le contestazioni sulla ricostruzione dei danni e sulla valutazione del preventivo e della consulenza tecnica investivano apprezzamenti di merito, non sindacabili in cassazione sotto la veste della violazione di legge. Quanto all’IVA, la Corte ha ribadito che essa può essere compresa nel risarcimento del costo di riparazione anche se la riparazione non è ancora avvenuta, salvo il diritto del danneggiato alla detrazione o al rimborso dell’imposta; tuttavia, nel caso concreto, il Tribunale aveva accertato che il motociclo era stato riparato e alienato senza prova di spese o del versamento dell’IVA, ritenendo quindi che la riparazione fosse avvenuta in economia e che non fosse dimostrato un danno per tale voce. Si trattava di un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità. È stata respinta anche la censura sul fermo tecnico: il danno deve essere allegato e provato e la mera indisponibilità del veicolo non basta; occorre provare la spesa per procurarsi un mezzo sostitutivo oppure la perdita dei proventi ricavabili dal suo uso. La ricorrente non aveva fornito elementi concreti idonei a superare l’accertamento che il motociclo, privo di assicurazione obbligatoria, non poteva essere utilizzato. Nulla è stato liquidato per le spese di cassazione, non avendo le resistenti svolto attività difensiva. La Corte ha dato atto dei presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 348-ter, comma 4, c.p.c.

    In via preliminare deve rilevarsi che, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 4, (applicabile, nel caso di specie, essendo stato l’appello introdotto con atto notificato dopo l’11 settembre 2012), avendo il giudice del primo e quello del secondo grado condiviso le medesime valutazioni di fatto, alla ricorrente era precluso porre a fondamento del motivo di ricorso la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, a meno di indicare – ciò che non è avvenuto nel caso di specie – che le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello erano tra loro diverse (ex plurimis Cass. 22/12/2016, n. 26774).

    Quando la decisione d’appello conferma quella di primo grado sulla base delle medesime valutazioni di fatto, il ricorso per cassazione non può denunciare il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., salvo che il ricorrente indichi la diversità delle ragioni fattuali poste a fondamento delle due decisioni.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Si deve, infatti, ribadire che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta per mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione.

    La violazione di legge riguarda l’erronea interpretazione della fattispecie astratta normativa; la contestazione della ricostruzione della fattispecie concreta alla luce delle prove investe invece la valutazione di merito e può essere censurata in cassazione soltanto nei limiti del vizio di motivazione.

  • art. 18 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Non è revocabile in dubbio che il risarcimento del danno patrimoniale debba comprendere anche gli oneri accessori e conseguenziali: pertanto, se esso è consistito nelle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento deve comprendere anche l’importo dovuto dal danneggiato all’autoriparatore a titolo di IVA, pur quando la riparazione non sia ancora avvenuta (a meno che il danneggiato, per l’attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell’IVA versata), dal momento che l’autoriparatore, per legge (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 18), deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente (ex plurimis, Cass. 27/01/2010, n. 1688).

    Il risarcimento delle spese necessarie per riparare un veicolo comprende l’IVA dovuta all’autoriparatore anche se la riparazione non è stata ancora eseguita, salvo che il danneggiato abbia diritto alla detrazione o al rimborso dell’imposta.

  • art. 1227, comma 2, c.c.

    la tassa di circolazione e le spese di assicurazione non possono reputarsi inutilmente pagate: la prima perchè prescinde dall’uso del veicolo, essendo una tassa di proprietà; le secondo perchè, con un comportamento improntato al rispetto di quanto previsto dall’art. 1227 c.c., comma 2, possono essere sospese (su richiesta del danneggiato);

    Nel valutare il danno da fermo tecnico non si possono considerare automaticamente inutilmente sostenute la tassa di proprietà e le spese assicurative: queste ultime possono essere sospese, su richiesta del danneggiato, in applicazione del dovere di contenere le conseguenze dannose.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • Quando la sentenza d’appello conferma la decisione di primo grado sulla base delle medesime valutazioni di fatto, la censura motivazionale prevista dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. è preclusa, salvo che il ricorrente indichi che le ragioni fattuali delle due decisioni sono diverse.
  • La denuncia di violazione di legge deve riguardare l’interpretazione della fattispecie astratta prevista dalla norma; non consente di ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione della fattispecie concreta, riservate al giudice di merito.
  • Il risarcimento delle spese di riparazione di un veicolo comprende l’IVA dovuta all’autoriparatore anche prima che la riparazione sia eseguita, salvo che il danneggiato abbia diritto alla detrazione o al rimborso dell’imposta. Se risulta che il veicolo è stato riparato ma non è provato il pagamento dell’IVA o il sostenimento di spese, il giudice può accertare in fatto l’assenza di un danno risarcibile per tale voce.
  • L’indisponibilità di un veicolo durante il tempo necessario alle riparazioni non costituisce, da sola, prova del danno da fermo tecnico. Il danneggiato deve allegare e dimostrare una spesa sostenuta per procurarsi un mezzo sostitutivo oppure una perdita economica derivante dalla rinuncia ai proventi dell’uso del veicolo.
  • La liquidazione equitativa determina la misura di un pregiudizio già accertato nella sua esistenza e consistenza ontologica; non può sostituire la prova dell’esistenza del danno.
  • Non costituiscono, di per sé, prova del danno da fermo tecnico gli oneri relativi alla tassa di proprietà e all’assicurazione: la tassa prescinde dall’uso del veicolo e le spese assicurative possono essere sospese su richiesta; inoltre, il deprezzamento del mezzo è collegato alla necessità della riparazione, non al fermo tecnico.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoImpugnazioniProve
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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