Cassazione Civile, Ordinanza n. 9037/2019 del 01/04/2019
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il verbale del 21 luglio 2011 della Polizia Stradale di Savona, con cui gli erano state contestate le violazioni degli artt. 146 e 148 C.d.S. per avere sorpassato veicoli fermi in colonna in prossimità di una curva, provocando un incidente con lesioni a terzi. Il Giudice di pace di Albenga aveva rigettato l’opposizione e convalidato il verbale, ritenendo più solida la ricostruzione degli agenti, fondata sui fatti direttamente accertati e su una testimonianza raccolta nell’immediatezza, rispetto alla ricostruzione alternativa sostenuta da una testimonianza resa successivamente al difensore. Il Tribunale di Savona, con sentenza n. 784/2017, depositata il 23 giugno 2017, aveva rigettato l’appello e condannato l’appellante alle spese, reputando adeguate la motivazione e la ricostruzione dei fatti. In Cassazione l’automobilista ha proposto un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 c.c. e degli artt. 21, 22, 22-bis e 23 della L. n. 689/1981, nonché vizi motivazionali e nullità della sentenza e del procedimento ai sensi dell’art. 360, nn. 4 e 5, c.p.c. Ha censurato l’attribuzione di fede privilegiata al verbale redatto dopo il sinistro, sostenendo che tale efficacia riguarda soltanto le dichiarazioni rese al pubblico ufficiale e i fatti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti; ha inoltre invocato i segni della caduta nella propria corsia e il solco sull’asfalto per escludere che fosse in fase di sorpasso e che vi fosse una colonna di veicoli. Ha contestato, in sostanza, la valutazione delle risultanze e la ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ribadito che il verbale fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti e dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza; le altre circostanze apprese da terzi o ricavate da ulteriori accertamenti sono invece materiale probatorio liberamente valutabile dal giudice. Nel caso concreto il Tribunale non aveva esteso indebitamente la fede privilegiata alla ricostruzione del sinistro: aveva valutato autonomamente, secondo il prudente apprezzamento, le dichiarazioni dei coinvolti, quella della testimone imparziale presente ai fatti e sentita nell’immediatezza, la posizione post-urto dei veicoli e i dati tecnici riportati nel verbale. La ricostruzione degli agenti era stata ritenuta logicamente coerente, mentre quella alternativa era sostenuta da un elemento giudicato meno solido. Le ulteriori doglianze miravano a sostituire l’apprezzamento del ricorrente a quello riservato al giudice di merito e non potevano quindi condurre alla cassazione della sentenza. Nessuna liquidazione delle spese del giudizio di legittimità è stata disposta, poiché il Ministero è rimasto intimato. La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
l’atto pubblico (e, dunque, anche il rapporto della polizia municipale) fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell’indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti.
La fede privilegiata del verbale pubblico riguarda le dichiarazioni rese al pubblico ufficiale e i fatti da lui direttamente compiuti o percepiti. Le circostanze apprese da terzi o risultanti da accertamenti ulteriori sono invece elementi probatori soggetti alla libera valutazione del giudice insieme alle altre risultanze.
Ciò posto, cadono anche le ulteriori considerazioni del ricorrente posto che esse impingono in una ricostruzione della fattispecie che viene operata secondo l’apprezzamento della stessa parte ricorrente, cosi da surrogarsi (inammissibilmente) al potere di accertamento del fatto riservato al giudice del merito.
Le censure di legittimità non possono risolversi nella richiesta di sostituire la ricostruzione e l’apprezzamento dei fatti proposti dalla parte a quelli compiuti dal giudice di merito.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Il Collegio dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-bis
Il Collegio dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
La disposizione è richiamata quale parametro per determinare l’importo del contributo unificato dovuto per il ricorso, al quale è commisurato l’ulteriore importo.
Massime di principio
- Il verbale redatto da un pubblico ufficiale fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni rese davanti a lui e dei fatti che attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti; non copre invece con fede privilegiata le valutazioni ricostruttive né le circostanze apprese da terzi o emerse da ulteriori accertamenti.
- Le circostanze riferite nel verbale ma non coperte da fede privilegiata costituiscono materiale probatorio liberamente valutabile dal giudice, che può apprezzarle insieme alle testimonianze e agli altri elementi istruttori.
- Il giudice di merito può recepire la ricostruzione del sinistro contenuta negli atti degli agenti intervenuti successivamente, purché la faccia propria mediante autonoma valutazione logica e coerente delle risultanze probatorie.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova ricostruzione dei fatti sostituendo l’apprezzamento della parte a quello riservato al giudice di merito.
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