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Cassazione Civile, Ordinanza n. 8766/2019 del 29/03/2019

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (spettatori)

La controversia

Gli spettatori avevano chiesto la restituzione del prezzo dei biglietti acquistati per assistere a una rappresentazione lirica, interrotta definitivamente dopo il primo atto a causa delle avverse condizioni atmosferiche. Il Giudice di pace di Taranto aveva accolto la domanda di rimborso; il Tribunale di Taranto, con sentenza del 13 ottobre 2015, aveva respinto l'appello della Fondazione. In cassazione la Fondazione ha articolato cinque motivi: con i primi due ha contestato l'applicazione della disciplina dell'impossibilità sopravvenuta e della risoluzione, sostenendo che le clausole del contratto escludevano il rimborso una volta iniziato lo spettacolo e che l'esecuzione parziale avrebbe dovuto comportare, al più, una restituzione parziale; ha inoltre censurato l'applicazione degli artt. 33 e 34 del Codice del consumo e la qualificazione della rappresentazione come prestazione inscindibile. Con il terzo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 1341 c.c. e dell'art. 33, lett. l), del Codice del consumo. Con il quarto ha contestato che l'accertamento compiuto in un precedente giudizio promosso da altri spettatori potesse avere efficacia di giudicato riflesso nei confronti delle parti del presente giudizio. Con il quinto ha censurato l'ingresso nel processo di fatti provati nel precedente giudizio, ma non allegati in quello attuale. Ha altresì dedotto vizi di motivazione e omesso esame di fatti decisivi. La Corte ha rilevato che le censure richiamavano atti e documenti senza riprodurli in modo adeguato o indicarne puntualmente la collocazione processuale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo i motivi in parte inammissibili e in parte infondati. Ha giudicato preliminarmente carenti le censure, perché la ricorrente non aveva rispettato l'onere di specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti su cui si fondavano, richiesto dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; tale carenza impediva il vaglio delle doglianze. Nel merito, ha confermato che la rappresentazione lirica costituiva un'opera unitaria e non scindibile e che la sua interruzione definitiva dopo il primo atto, per condizioni atmosferiche avverse, comportava l'estinzione dell'obbligazione ai sensi dell'art. 1256 c.c. e la risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1463 c.c. La parte liberata dalla prestazione divenuta impossibile non poteva trattenere il prezzo già ricevuto e doveva restituirlo. Ha inoltre ritenuto corretta l'applicazione del principio sull'efficacia riflessa del giudicato ai diritti dipendenti dalla situazione definita nel precedente giudizio; le ulteriori doglianze miravano, inammissibilmente, a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove. La Fondazione è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 1.400,00, di cui euro 1.200,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Essi rilevano ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso.

    Il ricorrente per cassazione deve indicare in modo specifico gli atti e i documenti rilevanti, riproducendone le parti necessarie e precisandone la collocazione processuale; la mancanza di tali indicazioni rende inammissibile la censura e preclude l'esame del merito.

  • art. 1256 c.c.

    il giudice dell’appello, nel confermare sul punto la sentenza del giudice di prime cure, ha considerato lo spettacolo lirico “(OMISSIS)” come “un unicum di portata artistica… non scindibile”, e, movendo dall’accertamento che nel caso esso “di fatto” non è stato “eseguito nella sua totalità, pur dopo l’esecuzione del solo 1 atto”, ha concluso per l’estinzione “a norma dell’art. 1256 c.c.” dell'”obbligazione de qua”, con “piena liberazione del debitore incolpevole”

    L'impossibilità sopravvenuta, non imputabile al debitore, estingue l'obbligazione quando la prestazione artistica, considerata unitariamente e non scindibile, non possa essere completata.

  • art. 1463 c.c.

    a fronte dell’automatico operare dell’effetto risolutivo ex art. 1463 c.c. con “liberazione del contraente obbligato alla prestazione divenuta impossibile”, la “parte liberata non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuto secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito”.

    Quando la prestazione diviene impossibile e il contratto si risolve, la parte liberata non può pretendere o trattenere la controprestazione già ricevuta, che deve restituire; nel caso, l'organizzatore doveva rimborsare il prezzo dei biglietti.

  • art. 1464 c.c.

    per l’affermazione che gli elementi connotanti la causa concreta del contratto -la quale assume rilievo, oltre che come elemento di qualificazione, anche relativamente alla sorte del contratto, quale criterio di relativo adeguamento, con la conseguenza che, nell’economia funzionale complessiva del contratto l’impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore per causa a lui non imputabile, pur se normativamente non specificamente prevista, è da considerarsi causa di estinzione dell’obbligazione, autonoma e distinta dalla sopravvenuta totale (ex art. 1463 c.c.) o parziale (ex art. 1464 c.c.) impossibilità di esecuzione della medesima

    La decisione richiama l'impossibilità parziale disciplinata dall'art. 1464 c.c. per distinguere da essa l'autonoma ipotesi di sopravvenuta inutilizzabilità della prestazione per il creditore, quando venga meno la finalità essenziale del contratto.

  • art. 2909 c.c.

    giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità il giudicato, oltre ad avere una sua efficacia diretta nei confronti delle parti, loro eredi e aventi causa, è dotato anche di un’efficacia riflessa, nel senso che la sentenza, come affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata emessa, allorquando questi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o comunque di un diritto subordinato a tale situazione, con la conseguenza reciproca che l’efficacia del giudicato non si estende a quanti siano titolari di un diritto autonomo rispetto al rapporto giuridico definito con la prima sentenza.

    Il giudicato può avere efficacia riflessa verso soggetti estranei al processo quando il loro diritto dipende o è subordinato alla situazione definita dalla sentenza; non si estende invece a chi vanta un diritto autonomo.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve individuare specificamente gli atti e i documenti sui quali ciascuna censura si fonda, riproducendo quanto necessario e indicandone la collocazione nei fascicoli processuali; in difetto, il motivo è inammissibile e la Corte non può procedere al suo esame nel merito.
  • Quando una prestazione artistica è accertata come unitaria e non scindibile, la sua esecuzione solo parziale non equivale all'adempimento della prestazione dovuta; se la prestazione non può essere completata per impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore, l'obbligazione si estingue.
  • La sopravvenuta inutilizzabilità della prestazione per il creditore, quando dipenda da causa a lui non imputabile e venga meno l'interesse a riceverla, può comportare l'estinzione dell'obbligazione per il venir meno della finalità essenziale e della causa concreta del contratto.
  • In caso di risoluzione per impossibilità sopravvenuta, la parte liberata dalla propria prestazione non può trattenere la controprestazione già ricevuta e deve restituirla secondo le regole della ripetizione dell'indebito.
  • Il giudicato può produrre effetti riflessi verso soggetti estranei al processo solo quando il loro diritto dipenda o sia subordinato alla situazione definita dalla sentenza; non si estende ai titolari di un diritto autonomo.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiRisoluzione del contrattoGiudicato

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