Cassazione Civile, Ordinanza n. 8651/2019 del 28/03/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Comune)
La controversia
La Congregazione impugnava una cartella di pagamento relativa alla TARSU dovuta per una casa di riposo per l’anno d’imposta 2009. La Commissione tributaria provinciale di Palermo aveva parzialmente accolto il ricorso, dichiarando illegittima l’iscrizione a ruolo e applicabile la tariffa vigente prima della deliberazione comunale n. 165 del 1996. In appello, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza del 22 aprile 2015, accoglieva l’appello principale del Comune e respingeva quello incidentale della Congregazione, ritenendo la Giunta comunale competente a variare tariffe e aliquote e legittima la differenziazione tariffaria tra case di riposo e abitazioni private. In cassazione la Congregazione proponeva due motivi. Con il primo deduceva che la CTR avrebbe dovuto disapplicare le deliberazioni della Giunta che avevano aumentato del 75% la TARSU, perché riproducevano il contenuto di una precedente deliberazione annullata dal TAR Sicilia con sentenza n. 1550/2009, asseritamente passata in giudicato; contestava inoltre la competenza della Giunta, anziché del Consiglio comunale, ad adottare le variazioni tariffarie. Con il secondo motivo denunciava la violazione della disciplina TARSU e degli obblighi di motivazione, sostenendo che l’applicazione alla casa di riposo di una tariffa molto superiore a quella delle abitazioni non fosse giustificata dai criteri normativi e che la deliberazione tariffaria non spiegasse tale differenza. Sollevava altresì una questione di costituzionalità.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Sul primo, ha rilevato che la cartella era fondata su una deliberazione successiva e distinta da quella annullata dal TAR, autonomamente idonea a sorreggere l’atto impositivo e non impugnata davanti al giudice amministrativo: la sentenza amministrativa invocata non poteva quindi spiegare efficacia di giudicato esterno nel giudizio relativo alla cartella in esame. Ha inoltre confermato che, nel quadro normativo applicabile in Sicilia e in base allo Statuto del Comune di Palermo, la Giunta era competente ad adottare variazioni delle tariffe e delle aliquote comunali nei limiti di legge o delle indicazioni del Consiglio comunale. Sul secondo motivo, ha ritenuto legittima la distinzione tariffaria tra abitazioni e strutture ricettive con maggiore capacità produttiva di rifiuti, estendendo tale criterio alla casa di riposo in ragione dell’attività di ospitalità e dei servizi offerti, analoghi a quelli alberghieri. Ha escluso che la deliberazione tariffaria, quale atto amministrativo generale rivolto a una pluralità indistinta di destinatari, fosse soggetta a uno specifico obbligo di motivazione. La questione di costituzionalità è stata dichiarata manifestamente infondata: la legge statale disciplina i presupposti dell’imposizione e consente differenziazioni regolamentari per categorie fondate su dati verificabili di comune esperienza relativi alla produttività dei rifiuti. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il Comune non si è costituito. La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 5
La giurisprudenza ormai consolidata in materia di esercizi alberghieri (cfr cassazione citata nella sentenza della Ctr ma anche, più recentemente e sempre su controversie che vedevano contrapposti il Comune di Palermo e le locali imprese alberghiere, Cass. n. 15050/2017 17498/2017) ha affermato il principio secondo il quale ” è legittima la Delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime.
La Corte respinge la censura di illegittimità tariffaria e conferma la legittimità della differenziazione delle categorie e delle relative tariffe. La decisione non sviluppa però una specifica interpretazione dell’art. 7, comma 5, qui indicato dalla ricorrente.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 64, comma 1
Non essendo stata impugnata tale ultima delibera davanti al giudice amministrativo, non vi è spazio alcuno per sostenere l’efficacia di giudicato esterno della sentenza nr 1550/2009 emessa dal Tar Sicilia Sezione I nel presente giudizio, che ha ad oggetto una cartella relativa ad atto impositivo fondato su una diversa delibera di giunta.
La Corte esclude che la pronuncia del TAR relativa a una deliberazione tariffaria possa fondare il giudicato esterno nel giudizio su una cartella basata su una diversa deliberazione, autonomamente idonea a sostenerla e non impugnata.
L.R. Sicilia 11 dicembre 1991, n. 48, art. 1, lett. a)
nella Regione Sicilia, dotata di competenza esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali (Statuto Regionale, artt. 14 e 15 approvato con R.D.L. n. 15 maggio 1946, n. 455), trova applicazione la riserva contenuta nella L. n. 142 del 1990, art. 4, recepita a livello regionale dalla L.R. n. 48 del 1991, art. 1, lett. a), secondo la quale lo statuto, nell’ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l’organizzazione dell’ente e, in particolare, determina le attribuzioni degli organi;
In Sicilia, la disciplina recepita riserva allo statuto comunale la determinazione delle attribuzioni degli organi dell’ente, nel quadro dei principi fissati dalla legge.
Statuto del Comune di Palermo, art. 49
orbene, pur dovendosi rilevare che il T.U. enti locali (D.Lgs. n. 267 del 2000, abrogativo della L. n. 142 del 1990) non è stato recepito nella Regione Siciliana (Cass. nn. 10230/12, 11396/11; 18563/09), è decisiva la circostanza che, ai sensi dello Statuto del Comune di Palermo, art. 49, la Giunta, all’interno delle competenze ad essa riservate, mantiene quella di adottare variazioni delle tariffe ed aliquote dei tributi comunali e dei corrispettivi dei servizi a domanda individuale, entro i limiti indicati dalla legge o dal Consiglio Comunale;
La Giunta comunale di Palermo è competente ad adottare variazioni di tariffe e aliquote comunali entro i limiti stabiliti dalla legge o dal Consiglio comunale.
L.R. Sicilia 26 agosto 1992, n. 7, art. 13
alla medesima conclusione si perviene considerando altresì il contenuto precettivo di cui alla L.R. n. 7 del 1992, art. 13, secondo il quale la competenza del sindaco riguarda tutti gli atti che dalla legge o dallo statuto non siano stati specificamente attribuiti alla competenza di altri organi.
La competenza residuale del sindaco riguarda gli atti non specificamente attribuiti dalla legge o dallo statuto ad altri organi; la disposizione è richiamata a sostegno della competenza tariffaria della Giunta individuata dallo statuto comunale.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 65
Quanto alla carenza di motivazione della delibera, la giurisprudenza di questo Collegio ha affermato che “in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non è configurabile alcun obbligo di motivazione della Delibera comunale di determinazione della tariffa di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 65, poichè la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta, anche se determinabile “ex post, di destinatari, occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili”
La deliberazione comunale che determina la tariffa TARSU, in quanto atto generale o collettivo rivolto a una pluralità indistinta di destinatari, non richiede una specifica motivazione.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Il giudicato amministrativo che abbia annullato una deliberazione tariffaria non si estende automaticamente a una cartella fondata su una deliberazione successiva e distinta, autonomamente idonea a sorreggere l’atto impositivo e non impugnata davanti al giudice amministrativo.
- Nel quadro normativo applicabile in Sicilia, la competenza a variare le tariffe e le aliquote comunali va individuata anche in base allo statuto dell’ente; lo Statuto del Comune di Palermo attribuisce tale competenza alla Giunta entro i limiti posti dalla legge o dal Consiglio comunale.
- È legittimo assoggettare le strutture ricettive a tariffe TARSU superiori a quelle delle abitazioni quando la maggiore tariffa corrisponda alla maggiore capacità produttiva di rifiuti; tale criterio può essere applicato anche a una casa di riposo che svolga attività di ospitalità e offra servizi analoghi a quelli alberghieri.
- La deliberazione comunale di determinazione della tariffa TARSU, quale atto amministrativo generale o collettivo rivolto a una pluralità indistinta di destinatari, non è soggetta a uno specifico obbligo di motivazione.
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