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Cassazione Civile, Ordinanza n. 7630/2019 del 18/03/2019

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (persona con disabilità)

La controversia

La ricorrente era transitata con la propria automobile in una zona a traffico limitato senza avere previamente comunicato al Comune il numero di targa, comunicazione prescritta da due ordinanze comunali del 2014 per le persone aventi diritto al transito in ragione della disabilità. Il giudice di pace aveva annullato il verbale, lasciando tuttavia a carico della ricorrente le spese di accertamento e notifica e compensando le spese di lite. In appello, il Tribunale di Bolzano, con sentenza n. 741/2017 depositata il 15 giugno 2017, aveva eliminato la condanna alle spese di accertamento e notifica e compensato le spese di entrambi i gradi per la novità della questione e l’assenza di precedenti giurisprudenziali. Con il primo motivo, articolato in due doglianze, la ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., contestando la compensazione delle spese, e ha inoltre lamentato la mancata rifusione del contributo unificato, chiedendo di applicare al processo civile la regola prevista per quello amministrativo dal D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 6-bis.1. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione della L. n. 2248/1865, art. 5, All. E, e del D.Lgs. n. 165/2001, art. 63, comma 1, per non avere il Tribunale esplicitamente disapplicato le ordinanze comunali che imponevano la comunicazione preventiva della targa.

La decisione

La Cassazione ha accolto la prima doglianza del primo motivo: il giudizio, introdotto il 22 giugno 2015, era soggetto al testo dell’art. 92, comma 2, c.p.c. introdotto dal D.L. n. 132/2014, convertito dalla L. n. 162/2014, che ammetteva la compensazione soltanto in caso di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza. Nel caso concreto non ricorreva nessuna di tali ipotesi: la questione non era assolutamente nuova, poiché Cass. n. 719/2008 aveva già affermato che esigenze organizzative o di controllo automatizzato non consentono di limitare il diritto dell’invalido munito di contrassegno ad accedere alla ZTL con qualsiasi veicolo al suo servizio. La doglianza relativa al contributo unificato è stata dichiarata assorbita; la Corte ha richiamato Cass. n. 29679/2017, secondo cui la disciplina del processo amministrativo che pone il contributo a carico della parte soccombente anche in caso di compensazione non è applicabile per analogia al processo civile. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse: annullando la sanzione, il Tribunale aveva implicitamente disapplicato le ordinanze, sicché mancava un’utilità concreta nell’ottenere una dichiarazione esplicita. La sentenza è stata cassata con rinvio al Tribunale di Bolzano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    La prima delle due suddette doglianze deve giudicarsi fondata.

    La doglianza fondata riguarda la disciplina delle spese processuali, ma la Corte non formula un’autonoma interpretazione dell’art. 91 c.p.c.; la cassazione dipende specificamente dai limiti alla compensazione stabiliti dall’art. 92 c.p.c.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Il presente giudizio è stato infatti introdotto il 22.6.2015 (cfr. pag.1, p. 1, del controricorso) e, pertanto, nel medesimo si applica, ratione temporis, l’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. 19 settembre 2014 n. 132, convertito con la L. 10 novembre 2014, n. 162, alla cui stregua la compensazione delle spese è consentita solo nei casi di soccombenza reciproca, o nel caso di assoluta novità della questione trattata o di un mutamento della giurisprudenza.

    Per i giudizi introdotti dopo l’entrata in vigore della novella applicabile ratione temporis, la compensazione delle spese è consentita soltanto in caso di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza. La novità deve essere assoluta e non ricorre quando un precedente della Cassazione abbia già enunciato il principio rilevante.

  • D.L. 19 settembre 2014, n. 132

    Il presente giudizio è stato infatti introdotto il 22.6.2015 (cfr. pag.1, p. 1, del controricorso) e, pertanto, nel medesimo si applica, ratione temporis, l’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. 19 settembre 2014 n. 132, convertito con la L. 10 novembre 2014, n. 162, alla cui stregua la compensazione delle spese è consentita solo nei casi di soccombenza reciproca, o nel caso di assoluta novità della questione trattata o di un mutamento della giurisprudenza.

    Il decreto-legge, convertito con modificazioni, ha introdotto il testo dell’art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile ratione temporis al giudizio, delimitando i casi in cui è possibile compensare le spese.

  • L. 10 novembre 2014, n. 162

    Il presente giudizio è stato infatti introdotto il 22.6.2015 (cfr. pag.1, p. 1, del controricorso) e, pertanto, nel medesimo si applica, ratione temporis, l’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. 19 settembre 2014 n. 132, convertito con la L. 10 novembre 2014, n. 162, alla cui stregua la compensazione delle spese è consentita solo nei casi di soccombenza reciproca, o nel caso di assoluta novità della questione trattata o di un mutamento della giurisprudenza.

    La legge di conversione rende applicabile al giudizio, in ragione della data della sua introduzione, la disciplina dell’art. 92, comma 2, c.p.c. che circoscrive la compensazione delle spese alle ipotesi tassativamente indicate.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 6-bis.1

    In tema di contributo unificato atti giudiziari, la disciplina dettata per il processo amministrativo dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 6-bis. 1 (introdotto dal D.L. n. 138 del 2011, art. 2, comma 35-bis, lett. e, conv., con modif., dalla L. n. 148 del 2011) – secondo cui il relativo onere è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche se sia stata disposta la compensazione delle spese o se la stessa parte non si sia costituita – non è suscettibile di applicazione analogica al processo civile o tributario, non essendo ravvisabile una “eadem ratio” tra le relative discipline, che fissano differenti criteri di quantificazione del contributo e si caratterizzano per disomogeneità di materia e diversità di posizioni delle parti, tali da giustificare un diverso trattamento, senza per ciò determinare un “vulnus” in punto di ragionevolezza o un “deficit” in tema di uguaglianza, rientrando tale evenienza nelle prerogative discrezionali del legislatore.

    La disposizione, propria del processo amministrativo, che pone il contributo unificato a carico della parte soccombente anche in caso di compensazione delle spese non è applicabile per analogia al processo civile, poiché le discipline presentano differenti criteri di quantificazione e non sono omogenee.

  • L. n. 2248/1865, art. 5, All. E

    Il motivo è inammissibile per carenza di interesse in quanto l’impugnata sentenza, annullando la sanzione che era stata irrogata all’odierna ricorrente per essere ella transitata in zona a traffico limitato senza avere previamente comunicato all’Amministrazione municipale il proprio numero di targa, ha implicitamente disapplicato le ordinanze comunali che tale comunicazione prescrivevano.

    Quando il giudice ordinario annulla la sanzione fondata su un’ordinanza amministrativa, la pronuncia che rimuove la sanzione può comportare implicitamente la disapplicazione dell’atto presupposto; non sussiste interesse a impugnare per ottenere soltanto l’esplicitazione di tale disapplicazione.

  • D.Lgs. n. 165/2001, art. 63, comma 1

    Il motivo è inammissibile per carenza di interesse in quanto l’impugnata sentenza, annullando la sanzione che era stata irrogata all’odierna ricorrente per essere ella transitata in zona a traffico limitato senza avere previamente comunicato all’Amministrazione municipale il proprio numero di targa, ha implicitamente disapplicato le ordinanze comunali che tale comunicazione prescrivevano.

    La Corte dichiara inammissibile la censura che invocava la disposizione, perché l’annullamento della sanzione aveva già prodotto l’effetto sostanziale perseguito e mancava dunque un interesse concreto a ottenere una motivazione esplicita.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la violazione della L. n. 2248 del 1865, art. 5, All. E e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in cui la sentenza impugnata sarebbe incorsa non disapplicando espressamente le ordinanze comunali di Bolzano n. 71/2014 (lett. “C” n. 23) e n. 228/2014 (lett. “C” n. 23).

    La norma è indicata quale parametro del motivo di ricorso; la Corte non ne sviluppa una distinta interpretazione e dichiara la censura inammissibile per carenza di interesse, poiché la disapplicazione era già implicita nell’annullamento della sanzione.

Massime di principio

  • Nel regime dell’art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile ratione temporis, la compensazione delle spese è ammessa solo per soccombenza reciproca, assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza. La questione non è assolutamente nuova se un precedente della Cassazione ha già enunciato il principio rilevante per deciderla.
  • La disposizione sul contributo unificato prevista per il processo amministrativo, che pone l’onere a carico della parte soccombente anche in caso di compensazione, non è applicabile per analogia al processo civile, data la disomogeneità delle discipline e l’assenza di una eadem ratio.
  • È inammissibile per carenza di interesse la censura diretta a ottenere soltanto l’esplicitazione della disapplicazione di un atto amministrativo quando la sentenza impugnata, annullando la sanzione fondata su quell’atto, lo abbia già implicitamente disapplicato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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