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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11170/2019 del 23/04/2019

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (madre)

La controversia

Il padre ha impugnato il decreto della Corte d’appello di Venezia del 30 gennaio 2018, che aveva confermato il provvedimento del Tribunale di Rovigo, sfavorevole alla richiesta di affidamento della figlia ad entrambi i genitori e di riduzione da 600 a 300 euro mensili del contributo di mantenimento. Con il primo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 30 Cost., 8 CEDU, 315-bis e 337-ter c.c. e degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la decisione fosse fondata su una consulenza tecnica nulla e svolta con gravi violazioni del contraddittorio, e che avesse omesso di disciplinare gli incontri con la figlia, attribuendo rilievo al rifiuto di lei, che assumeva manipolata dalla madre. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 337-ter c.c. e degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., contestando che fossero stati presunti redditi extra da attività concertistiche e deducendo di non percepire tali introiti e di non avere entrate irregolari attuali; ha chiesto quindi la riduzione dell’assegno. La madre non ha svolto difese in cassazione.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha respinto la censura sulla nullità della consulenza tecnica, rilevando che il giudice di merito aveva esaminato e motivatamente disatteso i profili di vizio dedotti. Ha ritenuto correttamente motivata la sospensione delle visite, considerato che la figlia, allora sedicenne, aveva ripetutamente manifestato di non volere un rapporto continuativo con il padre; la decisione aveva affidato ai servizi sociali il monitoraggio della situazione e la promozione della ripresa dei rapporti, senza imporre coercitivamente relazioni affettive. Ha inoltre confermato il mancato accoglimento della richiesta di riduzione dell’assegno: le circostanze economiche dedotte erano già emerse e considerate nei precedenti gradi e non erano stati indicati fatti nuovi e imprevedibili idonei a giustificare la modifica. Ricorso rigettato; nulla sulle spese, in assenza di attività difensiva della controparte. La Corte ha escluso i presupposti per l’applicazione del doppio contributo.

Norme richiamate

  • art. 337-ter c.c.

    La sentenza impugnata ha congruamente motivato il rifiuto della riduzione dell’assegno di mantenimento, che può essere disposta solo in presenza di circostanze nuove ed imprevedibili rispetto alla data di conclusione del giudizio di merito che nella specie risultano assenti.

    La modifica dell’assegno di mantenimento è giustificata soltanto da circostanze nuove e imprevedibili rispetto a quelle già valutate nel giudizio di merito; non basta riproporre elementi preesistenti e già considerati.

  • artt. 112, 115 e 116 c.p.c.

    Infondata è la censura di nullità della CTU in quanto il giudice di merito ha già respinto con ampia e circostanziata motivazione ogni profilo di vizio sollevato dal ricorrente, con argomenti condivisibili ed immuni da vizi logici.

    La censura relativa ai vizi della consulenza tecnica non è fondata quando il giudice di merito abbia esaminato e respinto in modo circostanziato i profili dedotti con motivazione priva di vizi logici.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1 quater.

    Nel caso concreto la Corte ha escluso la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La modifica dell’assegno di mantenimento richiede circostanze nuove e imprevedibili rispetto a quelle già valutate nel giudizio di merito; elementi economici preesistenti e già considerati non giustificano la riduzione.
  • Nel regolare i rapporti tra genitore e figlio, non è appropriato imporre coercitivamente relazioni affettive: quando il figlio manifesta il rifiuto di un rapporto continuativo, può essere disposta la sospensione degli incontri e affidato ai servizi sociali il compito di monitorare la situazione e favorire la ripresa dei rapporti.
  • La censura di nullità della consulenza tecnica va disattesa quando il giudice di merito abbia esaminato e respinto con motivazione circostanziata e priva di vizi logici i singoli profili di invalidità dedotti.

Come è indicizzato

MaterieAffidamento dei figliAssegno di mantenimento e divorzileProve
RamiFamigliaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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