Cassazione Civile, Ordinanza n. 30673/2022 del 18/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva ottenuto in via definitiva il riconoscimento del diritto al rimborso del 90% dell'IRPEF versata in eccedenza per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, ai sensi dell'art. 9, comma 17, della l. n. 289/2002. Poiché l'amministrazione non aveva dato piena esecuzione al giudicato, il contribuente aveva proposto giudizio di ottemperanza davanti alla CTR. Il giudice dell'ottemperanza aveva ritenuto non applicabile ai giudizi in corso la limitazione introdotta dall'art. 16-octies del d.l. n. 91/2017, che incide sulle risorse destinate ai rimborsi, e aveva nominato un commissario ad acta per l'integrale adempimento. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione della disciplina sui rimborsi e sul giudizio di ottemperanza, sostenendo che il nuovo limite alle risorse dovesse applicarsi anche al caso concreto, perché la sentenza da eseguire era stata pubblicata dopo l'entrata in vigore della norma sopravvenuta; ha inoltre invocato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui tali limiti operano nella fase esecutiva/ottemperanza e richiamato il proprio provvedimento direttoriale sulle modalità di esecuzione. Il contribuente ha resistito eccependo anche l'inammissibilità del ricorso e sostenendo che la questione fosse coperta dal giudicato o comunque non deducibile in ottemperanza.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le eccezioni di inammissibilità sollevate dal contribuente, chiarendo che in sede di giudizio di ottemperanza è deducibile anche il difettoso esercizio del potere-dovere del giudice di interpretare e integrare il giudicato, incluso il profilo dei limiti al rimborso. Nel merito ha affermato che il giudice dell'ottemperanza deve verificare la disponibilità dei fondi stanziati per i rimborsi e, in caso di incapienza, attivare le procedure contabili sostitutive previste, compreso lo speciale ordine di pagamento in conto sospeso; tuttavia, nella specie, il contribuente ha documentato che nelle more dell'istanza l'amministrazione aveva effettuato l'integrale pagamento delle somme dovute in tre versamenti del 16 dicembre 2019. Perciò è risultato inutile il rinvio al giudice a quo, essendo l'ottemperanza già avvenuta. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, correggendo la motivazione della sentenza impugnata nei termini indicati, con condanna alle spese.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, l. 27 dicembre 2002, n. 289
costituisce il presupposto sostanziale del diritto al rimborso del 90% dell'IRPEF versata in eccedenza per gli anni d'imposta indicati.
art. 1, comma 665, l. 23 dicembre 2014, n. 190
disciplina gli stanziamenti e le modalità di attuazione dei rimborsi, richiedendo la verifica della disponibilità delle risorse in sede di esecuzione/ottemperanza.
art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla l. 3 agosto 2017, n. 123
introduce una limitazione all'attuazione dei rimborsi, da considerare nella fase esecutiva o di ottemperanza, senza incidere sull'esistenza del diritto sostanziale accertato in giudicato.
art. 62-bis d.lgs. n. 546/1992
richiamato nel motivo di ricorso per la denunciata violazione processuale.
art. 70, comma 10, d.lgs. n. 546/1992
interpretato nel senso che il ricorso per cassazione avverso la decisione di ottemperanza può denunciare non solo violazioni del rito di ottemperanza, ma anche altri errori in procedendo del giudice dell'ottemperanza, incluso il mancato o difettoso esercizio del potere di integrare il giudicato.
art. 24 Cost.
la Corte esclude che la disciplina sui limiti di spesa e sulle modalità di rimborso violi il diritto di difesa o il diritto di azione del contribuente.
art. 3 Cost.
la Corte esclude una violazione del principio di uguaglianza rispetto ai contribuenti che non avevano versato l'imposta in eccedenza, valorizzando il bilanciamento realizzato dal legislatore.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 dicembre 1997, n. 30
consente, in presenza di titolo esecutivo e mancanza di disponibilità nel capitolo di spesa, l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso.
richiamato solo sul piano organizzativo-processuale, per il rinvio della causa alla trattazione in camera di consiglio non semplificata.
d.m. 1 ottobre 2002
richiamato come disciplina delle modalità dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso.
d.m. 24 giugno 2015
richiamato come disciplina delle modalità dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso.
art. 29 d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla l. 28 febbraio 2020, n. 8
richiamato quale successiva modifica del sistema degli stanziamenti per i rimborsi.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza tributaria il giudice non si limita a un controllo formale dell'inerzia dell'amministrazione, ma deve ricostruire il contenuto del giudicato e verificare tutti i presupposti e le condizioni necessari per la sua concreta attuazione, potendo integrare il dictum quando occorra individuare il quomodo dell'adempimento.
- Le norme sopravvenute che limitano o modulano l'erogazione dei rimborsi fiscali in relazione alla disponibilità delle risorse pubbliche operano nella fase esecutiva o di ottemperanza e non incidono sull'an e sul quantum del diritto sostanziale già definitivamente accertato.
- L'eventuale incapienza dei fondi stanziati per i rimborsi non estingue il diritto del contribuente, ma impone al giudice dell'ottemperanza di attivare le procedure sostitutive previste dalla contabilità pubblica, incluse quelle che consentono il pagamento mediante speciale ordine in conto sospeso.
- Nel contenzioso sui rimborsi fiscali per eventi calamitosi, il giudice deve specificare nella decisione di ottemperanza le modalità concrete dell'intervento sostitutivo, non potendo limitarsi a formule generiche di condanna all'adempimento.
- La disponibilità successiva delle somme da parte dell'erario rende superfluo il rinvio al giudice dell'ottemperanza quando l'amministrazione abbia già eseguito integralmente il pagamento nelle more del giudizio di cassazione.
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