Cassazione Civile, Ordinanza n. 09243/2023 del 04/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una serie di contratti di lavoro a termine stipulati tra una società operante nel settore dei servizi aeroportuali e alcuni lavoratori. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado, dichiarando l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenze e inquadramenti specifici per ciascun lavoratore, ordinando il ripristino del rapporto e condannando la società al pagamento di un'indennità ai sensi dell'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010. La corte di merito aveva ritenuto illegittimo il superamento del limite di trentasei mesi previsto dall'art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001, escludendo che la disciplina derogatoria per le attività stagionali potesse applicarsi ai contratti in questione; aveva inoltre ritenuto che la contrattazione collettiva non avesse validamente tipizzato le attività stagionali. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 5 d.lgs. n. 368/2001, degli artt. 19 e 21 d.lgs. n. 81/2015, dell'art. 30 del CCNL del personale di terra del trasporto aereo e dell'art. 12 disp. prel. c.c., sostenendo che la contrattazione collettiva di settore avesse legittimamente confermato la specificità stagionale dei contratti del settore aeroportuale e che, pertanto, essi fossero sottratti al limite massimo di durata cumulativa di trentasei mesi. I lavoratori hanno resistito con controricorso, chiedendo il rigetto; in via subordinata hanno chiesto un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sulla compatibilità della disciplina nazionale con la clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. Hanno inoltre richiamato ulteriori profili di nullità non esaminati in appello, come il superamento delle percentuali di contingentamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione di merito, precisando che la nozione di attività stagionale, rilevante per sottrarre i contratti a termine al limite cumulativo dei trentasei mesi, va intesa in senso stretto: deve trattarsi di attività preordinate e organizzate per un espletamento limitato a una stagione, non di mere punte di intensificazione dell'attività normale dovute a esigenze di mercato o produttive. Ha inoltre rilevato che l'elenco delle attività stagionali contenuto nel d.P.R. n. 1525/1963 ha natura tassativa e che, quindi, la contrattazione collettiva può derogare al limite legale solo individuando in modo specifico attività effettivamente stagionali. L'art. 30 del CCNL richiamato, invece, si è limitato a un rinvio tautologico all'art. 2 d.lgs. n. 368/2001 e a una generica valorizzazione dei "picchi di stagionalità", senza tipizzare attività stagionali in senso proprio. La società è stata condannata alle spese di legittimità, con distrazione in favore dei difensori antistatari, ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, d.lgs. n. 368/2001
Consente l'apposizione del termine nei rapporti del settore trasporto aereo e aeroportuale per periodi e limiti specifici; nel caso concreto non vale a fondare una generica qualificazione stagionale dell'intera attività normale dell'impresa.
art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001
Prevede la conversione a tempo indeterminato del rapporto quando la durata complessiva dei contratti a termine, comprensive proroghe e rinnovi, superi i trentasei mesi, salvo deroghe specifiche.
art. 5, comma 4-ter, d.lgs. n. 368/2001
La deroga al limite dei trentasei mesi opera solo per attività stagionali definite dal d.P.R. n. 1525/1963 o individuate specificamente da avvisi comuni e contratti collettivi nazionali; la delega alla contrattazione non è in bianco e richiede una tipizzazione puntuale.
art. 19, comma 2, d.lgs. n. 81/2015
Richiamato come disciplina applicabile ai contratti conclusi nel 2016, in collegamento con l'art. 21, comma 2, del medesimo decreto.
art. 21, comma 2, d.lgs. n. 81/2015
Richiamato quale disposizione di rinvio nella disciplina successiva dei contratti a termine.
art. 30 CCNL per il personale di terra del trasporto aereo e delle attività aeroportuali dell'8 luglio 2010
Non tipizza specifiche attività stagionali, ma si limita a confermare in modo tautologico la specificità stagionale dell'art. 2 d.lgs. n. 368/2001 e a menzionare generici picchi di stagionalità; pertanto non è idoneo a derogare validamente al limite legale.
art. 12 disp. prel. c.c.
Richiamato come criterio interpretativo, ma la Corte valorizza soprattutto l'interpretazione letterale e sistematica delle norme sul lavoro a termine.
art. 32, comma 5, L. n. 183/2010
Fondamento dell'indennità risarcitoria liquidata dalla corte di merito in favore dei lavoratori.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Presuppone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La deroga al limite massimo di durata complessiva dei contratti a termine è di stretta interpretazione e richiede una previsione normativa o collettiva che individui in modo specifico attività realmente stagionali, non essendo sufficiente il richiamo a esigenze produttive cicliche o a picchi di lavoro della normale attività aziendale.
- L'attività stagionale, ai fini della disciplina dei contratti a termine, non coincide con l'attività ordinaria dell'impresa intensificata in alcuni periodi dell'anno, ma presuppone un'organizzazione strutturalmente limitata a una stagione o comunque una prestazione connotata da intrinseca temporaneità stagionale.
- La contrattazione collettiva può operare la deroga solo se esercita la delega legislativa tipizzando le attività stagionali in modo puntuale; un rinvio generico alla normativa di base o una clausola tautologica non sono sufficienti.
- L'elencazione delle attività stagionali contenuta nella normativa richiamata dalla legge ha natura tassativa e non può essere estesa in via analogica per ricomprendervi situazioni diverse, come i meri picchi di domanda del mercato.
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