Cassazione Civile, Ordinanza n. 15728/2023 del 05/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e condannato il contribuente alle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal silenzio-rifiuto opposto dall'Ufficio a due istanze di rimborso IRPEF presentate da un ex dipendente di banca, che chiedeva la restituzione delle ritenute operate sugli assegni straordinari erogati dal Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito e della riconversione professionale. Il contribuente sosteneva che tali somme dovessero beneficiare della tassazione separata prevista dall'art. 17 d.P.R. n. 917/1986, in forza dell'art. 59, comma 3, l. n. 449/1997. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR aveva poi accolto solo in parte l'appello dell'Agenzia, dichiarando inammissibile il rimborso per il 2008-2011 ma confermando il diritto al rimborso per il 2012-2013. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione e falsa applicazione dell'art. 2 d.m. n. 375/2003 e del d.m. n. 158/2000, in combinato disposto con l'art. 59, comma 3, l. n. 449/1997, come interpretato autenticamente dall'art. 26, comma 23, l. n. 448/1998 e dall'art. 2, comma 28, l. n. 662/1996, sostenendo che il regime di tassazione separata non era applicabile agli addetti alla riscossione dei crediti erariali perché il d.m. n. 375/2003 non richiamava la disciplina speciale; (2) violazione dell'art. 19, comma 4-bis, d.P.R. n. 917/1986, per avere la CTR applicato l'aliquota dimezzata. Il contribuente è rimasto intimato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro processuale del ricorso per cassazione per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
art. 2, comma 28, l. n. 662/1996
Ha istituito fondi presso l'INPS per il sostegno al reddito nei processi di ristrutturazione aziendale, demandando alla contrattazione collettiva le modalità di erogazione.
art. 59, comma 3, l. n. 449/1997
«Mediante accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente, stipulati anteriormente alla costituzione dei fondi nazionali per il settore del credito ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque non oltre il 31 marzo 1998 [...]»
La disciplina fiscale di favore della tassazione separata opera solo per gli accordi collettivi stipulati entro il 31 marzo 1998 e solo nell'ambito del settore creditizio come regolato dalla norma transitoria.
È il regime di tassazione separata richiamato dalla normativa speciale per determinate indennità di esodo.
art. 19, comma 4-bis, d.P.R. n. 917/1986
La CTR avrebbe implicitamente applicato l'aliquota dimezzata; la censura dell'Agenzia è stata però assorbita dall'accoglimento del primo motivo.
art. 26, comma 23, l. n. 448/1998
Richiamata quale disposizione di interpretazione autentica della disciplina di cui all'art. 59, comma 3, l. n. 449/1997.
Regolamento istitutivo del Fondo di solidarietà per il personale addetto al servizio di riscossione tributi; non richiama la disciplina transitoria dell'art. 59, comma 3, l. n. 449/1997.
Regolamento relativo al Fondo di solidarietà per il personale dipendente dalle imprese di credito, che richiama il regime transitorio dell'art. 59, comma 3, l. n. 449/1997.
Massime di principio
- La tassazione separata prevista per specifiche indennità di esodo può essere applicata solo quando il rapporto e il relativo fondo di solidarietà rientrino esattamente nell'ambito soggettivo e oggettivo delineato dalla norma speciale e dalla sua disciplina attuativa.
- Il richiamo legislativo a un regime fiscale di favore non è estensibile in via analogica a fattispecie diverse da quelle espressamente contemplate, soprattutto quando il regolamento attuativo del diverso settore non richiami la norma transitoria che fonda il beneficio.
- Se il giudice di merito applica al caso concreto un regime agevolativo non spettante per difetto dei presupposti normativi, la sentenza è cassabile per violazione di legge e, in assenza di ulteriori accertamenti, la Corte può decidere nel merito rigettando la domanda originaria.
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