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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35182/2022 del 30/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza tributaria instaurato per dare esecuzione a una precedente sentenza che aveva riconosciuto alla contribuente il diritto al rimborso integrale di somme versate in eccedenza, in relazione a benefici fiscali connessi a eventi calamitosi. Nel giudizio di ottemperanza la Commissione tributaria regionale aveva accolto la domanda della contribuente e nominato un commissario ad acta, ritenendo che l'Agenzia non avesse provato lo sforamento delle istanze di rimborso rispetto alle risorse stanziate per il triennio 2015/2017, con conseguente insussistenza del presupposto per applicare la riduzione al 50% prevista dalla normativa sopravvenuta. L'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizi processuali: sostiene che il giudice dell'ottemperanza avrebbe erroneamente riconosciuto l'integrale pagamento del rimborso, senza applicare la disciplina introdotta dall'art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017, conv. in l. n. 123 del 2017, che modifica l'art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014 e impone limiti quantitativi al rimborso nella misura del 50%, applicabili anche ai giudizi esecutivi e di ottemperanza instaurati dopo l'entrata in vigore della norma.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia nei termini indicati in motivazione. Ha affermato che nel giudizio tributario di ottemperanza il giudice deve applicare la disciplina sopravvenuta sui limiti quantitativi del rimborso, verificando la disponibilità dei fondi stanziati e, in caso di incapienza, attivando le procedure di contabilità pubblica previste, anche mediante nomina di un commissario ad acta. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è il parametro di deduzione del motivo di ricorso per violazione di legge e nullità processuale.

  • art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014

    è la disposizione che disciplina i rimborsi fiscali per eventi calamitosi e i relativi limiti di copertura finanziaria.

  • art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017, conv. in l. n. 123 del 2017

    la norma sopravvenuta introduce/rafforza i limiti quantitativi al rimborso nella misura del 50% e si applica anche alla fase esecutiva e ai giudizi di ottemperanza instaurati dopo la sua entrata in vigore.

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione alle garanzie del processo e alla corretta esecuzione del giudicato.

  • artt. 69 e 70 d.lgs. n. 546 del 1992

    definiscono la disciplina dell'ottemperanza nel processo tributario; il giudice deve dare concreta attuazione al giudicato, chiarendone il contenuto e verificandone l'eseguibilità secondo la normativa applicabile.

  • art. 2669 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso, ma nel testo non emerge una specifica elaborazione interpretativa centrale della Corte.

  • art. 29 d.l. n. 162 del 2019

    richiamato come ulteriore modifica della disciplina dei fondi per i rimborsi.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario di ottemperanza il giudice non si limita a un controllo formale del giudicato, ma deve dare concreta attuazione al comando contenuto nella decisione definitiva, anche precisandone il contenuto operativo e verificandone la compatibilità con la disciplina sopravvenuta applicabile alla fase esecutiva.
  • I limiti quantitativi al rimborso previsti dalla normativa speciale si applicano anche quando il diritto al rimborso sia stato accertato con sentenza passata in giudicato, se il giudizio esecutivo o di ottemperanza è instaurato dopo l'entrata in vigore della disciplina limitativa.
  • In materia di rimborsi fiscali per eventi calamitosi, il giudice dell'ottemperanza deve verificare la disponibilità dei fondi stanziati; se essi risultano incapienti, deve attivare le procedure di contabilità pubblica previste, anche tramite commissario ad acta, senza poter disporre una falcidia del credito giudizialmente accertato non prevista dalla legge.
  • La fase esecutiva del rimborso è disciplinata dalla normativa vigente al momento dell'instaurazione del giudizio di ottemperanza, quando questa disciplina espressamente incide sulle modalità di attuazione del diritto e non ne elimina il riconoscimento sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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