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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00044/2026 del 01/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La controversia nasce dall'occupazione, per la realizzazione di un'arteria di penetrazione dell'agglomerato industriale connessa all'autostrada, di terreni appartenenti a due proprietarie private. Le attrici chiedevano il ristoro per la perdita dei suoli, l'indennità per l'occupazione legittima e il risarcimento per l'occupazione illegittima di una ulteriore porzione, oltre ai danni al fondo residuo, assumendo che i terreni fossero edificabili. Il Tribunale aveva accolto in larga parte la domanda e la Corte d'appello, dopo varie vicende processuali, aveva invece ridotto il riconoscimento risarcitorio escludendo il valore edificatorio, negando il ristoro per le fasce di rispetto stradale e per i relitti ritenuti ancora coltivabili, ma riconoscendo che l'occupazione legittima si era protratta fino alla proroga legale del 4/12/1996. Con il ricorso per cassazione la proprietaria erede ha dedotto: (1) violazione di norme in tema di espropriazione e risarcimento per contestare il momento di riferimento per la valutazione del bene, sostenendo che il valore dovesse essere fissato non già al 4/12/1996 ma al momento della riassunzione del giudizio successiva alla sentenza delle Sezioni Unite n. 735/2015; (2) violazione di norme urbanistiche ed espropriative per sostenere che i suoli dovessero comunque considerarsi edificabili in quanto inseriti nel piano di sviluppo industriale, con conseguente irrilevanza della qualificazione agricola del certificato urbanistico e della tesi dello stralcio; (3) violazione di legge e richiesta di nuova valutazione delle prove per contestare la natura agricola dei terreni e la loro asserita non edificabilità; (4) violazione delle norme sulle fasce di rispetto stradale e sull'espropriazione larvata per ottenere il ristoro anche per la porzione incisa dal vincolo di rispetto, sostenendo che il vincolo fosse conseguenza dell'opera e non preesistente; (5) omesso esame di fatto decisivo sulla effettiva estensione dei relitti inutilizzabili, sostenendo che la Corte d'appello avesse confuso la superficie residua con la sommatoria di tracciato, fascia di rispetto e relitti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto le eccezioni preliminari del consorzio sulla notificazione del ricorso e ha affermato che la notifica presso il domicilio fisico eletto non è divenuta inammissibile per il solo fatto dell'esistenza del domicilio digitale, mentre la pretesa inesistenza della notifica per competenza territoriale dell'ufficiale giudiziario integra al più una nullità sanata dalla costituzione del controricorrente. Nel merito, la Corte ha ritenuto infondato il primo motivo perché la data del 4/12/1996 era ormai coperta da giudicato interno quale momento di riferimento per il valore venale dei terreni; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la ricorrente non aveva trascritto gli atti rilevanti e comunque non aveva dimostrato che il piano industriale avesse comportato le necessarie modifiche al PRG idonee a conferire edificabilità legale; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché mirava a una nuova valutazione di merito delle risultanze istruttorie già esaminate dalla Corte territoriale, che aveva ricondotto i terreni alla zona rurale E a seguito dello stralcio del 1979; ha rigettato il quarto motivo affermando che le fasce di rispetto stradale sono vincoli conformativi non indennizzabili e che, nel caso concreto, i terreni erano agricoli e quindi non era riconoscibile alcun deprezzamento indennizzabile per la porzione occupata; ha dichiarato inammissibile il quinto motivo poiché sollecitava una rivalutazione del compendio istruttorio e la Corte d'appello aveva logicamente escluso che i relitti fossero inutilizzabili. Il ricorso è dunque stato respinto integralmente, con conferma sostanziale della decisione di merito nei limiti sopra indicati.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    richiamato come base della responsabilità da occupazione illegittima in assenza di potere ablativo o di titolo valido, ma non utile ad accogliere le doglianze della ricorrente nel caso concreto

  • art. 2058 c.c.

    richiamato come schema della tutela reale/restitutoria alternativa al risarcimento per equivalente

  • art. 37 d.P.R. n. 327/2001

    invocato dalla ricorrente in tema di criteri di stima del bene espropriato/occupato

  • art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001

    richiamato dalla ricorrente tra le norme sulla disciplina dell'occupazione illegittima e della acquisizione sanante

  • art. 55 d.P.R. n. 327/2001

    richiamato dalla ricorrente tra le norme espropriative applicabili alla liquidazione

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo quale parametro della dedotta violazione di legge

  • art. 16-sexies d.l. n. 179/2012

    "quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata"

    non attribuisce esclusività assoluta al domicilio digitale e non elimina la possibilità di notificare presso il domicilio fisico eletto

  • artt. 106 e 107 d.P.R. n. 1229/1959

    la competenza dell'ufficiale giudiziario per la notificazione del ricorso per cassazione è ritenuta promiscua/alternativa e, comunque, l'eventuale vizio della notifica è sanabile per raggiungimento dello scopo

  • art. 20 l. n. 865/1961

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la tesi dell'occupazione usurpativa per tardiva esecuzione del decreto di occupazione

  • art. 2 l.r. Sicilia n. 71/1978

    richiamato per lo stralcio delle aree agricole specializzate e la loro destinazione a zona rurale, elemento valorizzato per escludere l'edificabilità legale

  • artt. 50, 51, 52 e 53 d.P.R. n. 218/1978

    richiamati per la disciplina dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale e per la sequenza procedimentale di approvazione

  • art. 5 l. n. 1150/1942

    richiamato quale parametro procedurale dei piani urbanistici e industriali

  • art. 27 l. n. 865/1971

    richiamato dalla ricorrente in collegamento con la disciplina urbanistica ed espropriativa

  • artt. 18, 19 e 21 l.r. Sicilia n. 1/1984

    richiamati dalla ricorrente per sostenere che il piano ASI e il decreto assessoriale attribuissero edificabilità legale all'area

  • art. 41-septies l. n. 1150/1942

    le fasce di rispetto stradale sono vincoli conformativi che rendono le aree legalmente inedificabili e non danno diritto a indennizzo per il solo vincolo

  • art. 46 l. n. 2359/1865

    richiamato in relazione alla c.d. espropriazione larvata e ai danni da opera pubblica su area incisa dal vincolo di rispetto

  • art. 33 l. n. 47/1985

    richiamato per l'esclusione della sanatoria di opere in contrasto con vincoli di inedificabilità anteriori

Massime di principio

  • Dopo il superamento della figura dell'occupazione acquisitiva, l'occupazione illegittima di un fondo privato da parte della pubblica amministrazione è ricondotta allo schema generale dell'illecito aquiliano: il proprietario non perde automaticamente il bene per effetto dell'illecito e conserva, in alternativa al risarcimento, le tutele reali e cautelari consentite dall'ordinamento.
  • Quando le parti hanno già devoluto in giudizio il momento di riferimento per la valutazione del bene e su tale punto si è formato giudicato interno, la successiva evoluzione giurisprudenziale non consente di rimettere in discussione quel parametro temporale nel medesimo processo.
  • L'inclusione di un'area in un piano per insediamenti o sviluppo industriale non basta, di per sé, a dimostrarne la edificabilità legale: occorre verificare se il piano abbia effettivamente prodotto le conseguenti modifiche dello strumento urbanistico generale, altrimenti resta ferma la classificazione urbanistica risultante dagli atti vigenti.
  • Le fasce di rispetto stradale costituiscono vincoli conformativi legali, inderogabili e generalmente non indennizzabili per il solo fatto della loro imposizione; la diminuzione di valore è risarcibile solo se dedotta e provata con riferimento a una concreta perdita patrimoniale diversa dal mero vincolo astratto.
  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale istruttorio quando la censura mira solo a sostituire una diversa lettura dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito, se la motivazione di quest'ultimo è logicamente coerente e priva di omissioni decisive.
  • Per ottenere il riconoscimento di aree residue come relitti inutilizzabili, la parte deve dimostrare in modo puntuale la reale consistenza e l'inutilizzabilità concreta dei cespiti residui; in mancanza, il giudice può escludere il danno valorizzando la loro ulteriore coltivabilità o utilizzabilità agricola.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioniProveVizi dell'immobileCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileResponsabilità civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaNesso di causalità

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