Cassazione Civile, Ordinanza n. 25426/2023 del 29/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un pensionato di vecchiaia, con decorrenza del trattamento dal 1 gennaio 2005, volta a far dichiarare l'illegittimità dell'art. 10, comma 8, del regolamento della Cassa approvato con D.I. 14 luglio 2004, nella parte in cui, per il calcolo della quota di pensione da determinarsi secondo il criterio reddituale, introduceva un incremento del numero degli anni da assumere a base di computo, ritenuto peggiorativo rispetto alla disciplina vigente al momento della maturazione del diritto. La Corte d'appello aveva accolto la domanda e ordinato alla Cassa la riliquidazione della quota di pensione relativa alle anzianità contributive anteriori al 31/12/2003, con corresponsione degli arretrati e accessori. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, e dell'art. 1, comma 12, nonché dei successivi commi 17 e 18, sostenendo l'erronea interpretazione del principio del pro rata e il potere delle Casse di introdurre diverse determinazioni dei trattamenti pensionistici.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha rilevato che non era contestato che il diritto a pensione dell'assicurato fosse maturato con decorrenza anteriore al gennaio 2007 e ha applicato il consolidato orientamento secondo cui sono illegittime le deliberazioni degli enti privatizzati che introducono modifiche in peius in materia di accesso alla pensione o criteri di calcolo meno favorevoli per l'assicurato. Ha richiamato in particolare il principio per cui gli enti previdenziali privatizzati non possono, invocando l'equilibrio di bilancio, adottare atti che incidano in senso peggiorativo su trattamenti già determinati o su anzianità già maturate, poiché ciò contrasta con il principio del pro rata e lede l'affidamento dell'assicurato. La Corte ha inoltre ribadito che, per i trattamenti maturati prima del 1 gennaio 2007, continua a valere il regime originario dell'art. 3, comma 12, L. n. 335 del 1995, senza applicazione delle modifiche peggiorative introdotte prima della successiva attenuazione legislativa del principio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3, comma 12, L. n. 335 del 1995
Per i trattamenti pensionistici degli enti privatizzati, per i diritti maturati prima del 1 gennaio 2007 continua a operare il regime originario, con limite del principio del pro rata e divieto di modifiche peggiorative retroattive.
art. 1, comma 12, L. n. 335 del 1995
Richiamato dalla ricorrente come base del potere regolamentare delle Casse nella determinazione dei trattamenti pensionistici.
art. 1, commi 17 e 18, L. n. 335 del 1995
Richiamati dalla ricorrente in connessione con la disciplina del pro rata e delle facoltà di regolazione dei trattamenti.
Gli enti previdenziali privatizzati disciplinati da tale decreto non possono introdurre, per i diritti già maturati, modifiche peggiorative su accesso e calcolo della pensione oltre i limiti consentiti dalla legge.
L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763
Richiamata per la successiva attenuazione del principio del pro rata, ma non applicabile ai trattamenti maturati prima del 1 gennaio 2007 secondo la giurisprudenza richiamata.
L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488
Indicata come norma interpretativa/successiva che incide sul quadro del pro rata, senza rendere legittime le modifiche peggiorative già applicate ai trattamenti maturati anteriormente al 1 gennaio 2007.
Norma richiamata per il rito camerale di trattazione del ricorso.
Parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, con atti regolamentari o deliberativi, modifiche in peius che incidano sui requisiti di accesso o sui criteri di calcolo della pensione per le anzianità già maturate, quando il trattamento sia destinato a soggetti che hanno perfezionato il diritto nel periodo coperto dal regime originario.
- Il principio del pro rata opera come limite alla potestà regolamentare degli enti privatizzati e tutela l'affidamento dell'assicurato a una pensione proporzionata ai contributi versati e alle anzianità già maturate.
- Per i trattamenti pensionistici maturati prima del 1 gennaio 2007, le modifiche peggiorative introdotte dagli enti previdenziali privatizzati prima dell'attenuazione legislativa del pro rata non possono trovare applicazione se contrastanti con il regime originario vigente al momento della maturazione del diritto.
- L'esigenza di equilibrio di bilancio dell'ente previdenziale non legittima misure che, senza incidere sui criteri generali di determinazione del trattamento, comportino una riduzione o trattenuta su pensioni già determinate secondo la disciplina applicabile.
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