Cassazione Civile, Ordinanza n. 27625/2023 del 29/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla qualificazione di una serie di rapporti formalmente denominati di collaborazione intercorsi tra una lavoratrice e un ente pubblico di ricerca nel periodo 2004-2007. Il giudice di merito aveva ritenuto che, nonostante il nomen iuris negoziale, l'attività fosse stata svolta con modalità tipiche della subordinazione: prestazioni esecutive, amministrative e di segreteria, inserite nell'organizzazione dell'ente e assoggettate a poteri di controllo e conformazione dei superiori, con riconoscimento del rapporto subordinato continuativo e delle differenze retributive. L'ente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione degli artt. 2094 e 2086 c.c., art. 409 c.p.c. e art. 7 d.lgs. 165/2001, sostenendo che la Corte d'appello avesse trascurato la mancanza di reale assoggettamento ai poteri direttivi, disciplinari e organizzativi e avesse dato rilievo decisivo all'etero-organizzazione; (2) violazione anche degli artt. 1362, 1363, 1367 e 1325 c.c., per omessa interpretazione sistematica dei contratti e analisi della sola clausola sull'oggetto; (3) violazione delle regole ermeneutiche e degli artt. 1362 e 1325 c.c., per avere la Corte negato rilievo al nomen iuris contrattuale; (4) richiesta di effetto espansivo della cassazione ai capi dipendenti, incluso il capo sugli interessi; (5) violazione degli artt. 2094, 2086, 2126 c.c., art. 409 c.p.c. e artt. 7 e 36 d.lgs. 165/2001, deducendo che, in caso di collaborazioni fuori dai presupposti di legge, il lavoratore avrebbe diritto solo a tutela risarcitoria e non alle differenze retributive, con conseguente carenza di domanda risarcitoria specifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché sostanzialmente miravano a una rivalutazione del fatto e del materiale probatorio, in particolare dei contratti e delle modalità di svolgimento della prestazione, rispetto all'accertamento di merito che aveva valorizzato plurimi elementi convergenti della subordinazione; ha inoltre considerato il quarto motivo inammissibile perché fondato su una norma ritenuta non applicabile alla fattispecie. Il quinto motivo è stato invece respinto nel merito: alla data dei rapporti l'art. 36 d.lgs. 165/2001 non si applicava agli enti di ricerca e, comunque, per le prestazioni rese in fatto durante un rapporto nullo o irregolare opera il principio di corrispettività ex art. 2126 c.c., con diritto alle retribuzioni e ai correlati oneri, non essendo limitata la tutela alla sola dimensione risarcitoria. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come norma definitoria della subordinazione; la Corte ribadisce che la qualificazione dipende dall'effettivo svolgimento del rapporto e non dal solo nomen iuris.
Richiamato tra le norme invocate sulla direzione dell'impresa e l'assetto dei poteri datoriali, ma le censure sono state ritenute dirette a una nuova valutazione del fatto.
Usato nel richiamo al rito e alla qualificazione della controversia di lavoro, senza incidere sull'esito delle censure.
Norma centrale per gli incarichi di collaborazione nella pubblica amministrazione; la Corte rileva la sua disciplina temporale e la non applicabilità agli enti di ricerca nel periodo 2004-2007.
Richiamato per le regole di interpretazione contrattuale; la Corte afferma che il ricorrente deve specificare in che modo il giudice di merito vi si sia discostato, non limitarsi a proporre un'interpretazione alternativa.
Richiamato insieme agli altri canoni ermeneutici; non basta la mera contrapposizione della lettura del ricorrente.
Invocato per la lettura sistematica e conservativa del contratto, ma la censura è stata ritenuta assertiva e inammissibile.
Richiamato dai motivi di ricorso sulla struttura e qualificazione del contratto, senza esito favorevole al ricorrente.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La violazione di legge è sindacabile solo se attiene ai criteri giuridici di qualificazione; non consente una rivalutazione del fatto.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il sindacato sul ragionamento fattuale è possibile solo nei limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, non per una diversa lettura delle prove.
Invocato per l'effetto espansivo della cassazione sui capi dipendenti, ma in modo inconferente rispetto alla fattispecie.
La Corte afferma che le prestazioni rese di fatto in esecuzione del rapporto danno diritto alla retribuzione secondo il principio di corrispettività, anche se il rapporto sia invalido o irregolare.
Per il periodo 2004-2007 non si applicava agli enti di ricerca; la Corte esclude che la disciplina invocata dal ricorrente potesse fondare la negazione delle differenze retributive.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato o autonomo non può essere censurata mediante una mera richiesta di rivalutazione del fatto o dei documenti: il ricorso è inammissibile se non individua un effettivo errore di diritto o un omesso esame di un fatto decisivo.
- Il nomen iuris attribuito dalle parti al contratto è solo un indice di valutazione e non prevale sull'accertamento delle concrete modalità di svolgimento della prestazione, che resta decisivo per stabilire se il rapporto sia subordinato.
- La deduzione di violazione delle regole di interpretazione contrattuale è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente quali canoni siano stati violati e in quale modo il giudice di merito se ne sia discostato; non è sufficiente proporre una diversa lettura del contratto.
- Quando una norma di legge invocata è temporalmente o materialmente inapplicabile alla fattispecie, la relativa censura è priva di decisività e non può fondare l'accoglimento del ricorso.
- Per le prestazioni lavorative effettivamente eseguite in fatto, anche in presenza di irregolarità o nullità del rapporto, opera il principio di corrispettività di cui all'art. 2126 c.c., con diritto alla retribuzione e agli accessori connessi, non essendo la tutela limitata al solo risarcimento del danno se la disciplina speciale non prevede diversamente.
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