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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22543/2024 del 08/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l'anno d'imposta 2017 emesso nei confronti di una società, perché l'Ufficio riteneva che questa avesse utilizzato fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, emesse da un soggetto asseritamente fittizio. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto l'appello della contribuente ritenendo che, a fronte delle presunzioni dell'Ufficio circa l'inesistenza del fornitore, la società avesse dimostrato l'effettiva esistenza del soggetto emittente e la regolarità delle operazioni. L'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con due motivi: con il primo denuncia violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., dell'art. 109 TUIR e degli artt. 19 e 21 d.P.R. 633/1972, sostenendo che il giudice di merito abbia erroneamente ritenuto assolto dall contribuente l'onere probatorio sulla effettività ed esistenza delle operazioni; con il secondo deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., assumendo che la Corte tributaria abbia travisato la prova. La società resiste con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione rigetta entrambi i motivi. Richiama il principio per cui, nelle contestazioni di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare non solo la fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza, o conoscibilità con l'ordinaria diligenza, da parte del cessionario, della partecipazione a un'evasione IVA; il contribuente, a sua volta, deve provare di aver agito senza consapevolezza e con la massima diligenza esigibile. Nel caso concreto, la sentenza di merito ha effettuato un accertamento di fatto ritenuto logico e insindacabile in sede di legittimità, valorizzando le prove offerte dalla contribuente e ritenendo non dimostrata dall'Ufficio la conoscenza della frode in capo alla società. Il secondo motivo è dichiarato inammissibile perché non viene riscontrato un vero travisamento della prova, ma una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio, non consentita in cassazione. Il ricorso è quindi respinto e l'Agenzia delle entrate è condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell'onere della prova nelle contestazioni di operazioni soggettivamente inesistenti: grava sull'Amministrazione la prova della fittizietà del fornitore e della consapevolezza del cessionario.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato insieme all'art. 2729 c.c. in tema di prova presuntiva; il giudice di merito può valorizzare gli indizi e scegliere tra le presunzioni contrapposte.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in tema di presunzioni semplici; gli elementi indiziari dell'Ufficio devono essere idonei anche a provare la conoscenza o conoscibilità della frode da parte del contribuente.

  • art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamato tra le norme violate, senza specifica autonoma elaborazione ulteriore nella decisione.

  • artt. 19 e 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamati come norme sul diritto alla detrazione IVA e sulla fatturazione, nel contesto della contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    indica il vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto col primo motivo.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    indica il vizio di nullità della sentenza dedotto col secondo motivo per asserita violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    la loro violazione non può essere dedotta per contestare la mera valutazione del materiale istruttorio; è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte o attribuisce efficacia legale a prove che non l'hanno.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    richiamato per affermare che il travisamento del contenuto oggettivo della prova trova rimedio nella revocazione per errore di fatto quando ne ricorrano i presupposti.

Massime di principio

  • Nelle controversie su fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare, anche tramite presunzioni, non solo la fittizietà del fornitore ma anche che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, di partecipare a un'evasione fiscale.
  • La prova della consapevolezza del cessionario non può fondarsi sulla sola fittizietà del fornitore: occorrono elementi oggettivi e specifici idonei a porre sull'avviso un imprenditore mediamente esperto.
  • Il contribuente può vincere la presunzione dimostrando di aver agito senza consapevolezza della frode e di aver adottato la massima diligenza esigibile in concreto.
  • La regolarità formale della contabilità e dei pagamenti, da sola, non è sufficiente a escludere la partecipazione consapevole a una frode IVA.
  • La censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. non consente di ottenere una nuova valutazione delle prove; è proponibile solo se il giudice ha utilizzato prove non dedotte, ha violato il regime delle prove legali o ha attribuito valore legale a prove libere.
  • Il travisamento della prova è, di regola, questione da far valere con gli strumenti impugnatori propri dell'errore di fatto, non come mero dissenso sulla lettura del materiale istruttorio.
  • La scelta delle fonti del convincimento e la valutazione dell'attendibilità e concludenza delle prove spettano al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione logicamente coerente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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