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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28282/2021 del 15/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato un'intimazione di pagamento notificata nel 2016, emessa sulla base di quarantasette cartelle di pagamento e sette avvisi di addebito. La CTP aveva respinto il ricorso e la CTR del Lazio aveva confermato il rigetto ritenendo regolari le notifiche degli atti. In Cassazione la contribuente ha denunciato, con due motivi, la violazione o falsa applicazione degli artt. 24 e 111, comma 6, Cost., dell'art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 546/1992, dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la sentenza d'appello fosse nulla per difetto di motivazione o per motivazione meramente apparente. Nel corpo dei motivi veniva anche richiamato che l'appello aveva contestato l'omesso esame di questioni relative alla notificazione via PEC di un avviso di accertamento in formato pdf e non p7m, alla mancata indicazione del saggio di interessi applicati, alla pretesa irregolare sottoscrizione dei ruoli e alla mancata indicazione delle prescrizioni dello Statuto dei diritti del contribuente.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i motivi di ricorso perché la sentenza della CTR non affrontava le specifiche censure dedotte in appello e si limitava ad affermazioni apodittiche e incomprensibili, inidonee a rendere percepibile l'iter logico-giuridico della decisione. Ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    richiamato come parametro costituzionale invocato dalla ricorrente a fondamento della nullità della decisione per difetto di motivazione

  • art. 111, comma 6, Cost.

    utilizzato come parametro costituzionale dell'obbligo di motivazione della sentenza

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    richiamato quale norma che impone la concisa esposizione dei motivi in fatto e diritto della decisione nel processo tributario

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione all'obbligo motivazionale della sentenza

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    invocato come vizio processuale per nullità della sentenza dovuta a motivazione mancante o apparente

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato quale corrispondente obbligo di motivazione nel processo civile ordinario

  • art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83

    richiamato per la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato dalla Corte per affermare la riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    citato nella motivazione della CTR come base per ritenere consentita la notificazione via PEC

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparentemente esistente quando il giudice non espone, sia pure concisamente, le ragioni in fatto e in diritto della decisione e non rende percepibile l'iter logico seguito per pervenire al dispositivo.
  • Nel processo tributario la sentenza è nulla se omette di rispondere alle specifiche censure di appello e si limita ad affermazioni apodittiche o formule incomprensibili, perché ciò impedisce il controllo sulla correttezza del ragionamento decisorio.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il vizio denunciabile in cassazione non è il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma solo l'anomalia motivazionale che si risolve in mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e incomprensibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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