Cassazione Civile, Ordinanza n. 28129/2022 del 27/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti della ditta individuale di una contribuente poi deceduta, e proseguito verso l’erede, per IVA e imposte dirette relative al 2007, sul presupposto dell’utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse da un fornitore ritenuto fittizio. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, ma la CTR, in sede di rinvio dopo precedente cassazione, ha accolto l’appello dell’Agenzia e ritenuto legittimo l’accertamento. In cassazione l’erede ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che l’Amministrazione non avesse provato sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza della destinataria dell’operazione evasiva; 2) violazione dell’art. 116 c.p.c., per omesso o errato apprezzamento delle sentenze penali assolutorie richiamate dalla CTR; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla dedotta buona fede della contribuente; 4) violazione dell’art. 19 d.P.R. 633/1972, assumendo che mancasse la prova necessaria per negare la detrazione IVA. La Cassazione ha ritenuto i primi due motivi inammissibili e comunque infondati, perché la CTR aveva correttamente applicato il principio secondo cui, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del cessionario, anche per presunzioni, e aveva motivatamente valorizzato la totale inesistenza della cedente e la coincidenza dell’amministratore di fatto nelle due imprese; ha inoltre escluso che le sentenze penali avessero efficacia vincolante nel processo tributario. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto contro una mera argomentazione difensiva e comunque infondato, poiché la CTR aveva sostanzialmente escluso la buona fede ritenendo che l’amministratore di fatto non fosse terzo rispetto alle imprese coinvolte. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato, in quanto chiedeva una rivalutazione del merito già compiuta dalla CTR, la quale aveva legittimamente negato la detrazione IVA sulla base degli accertati presupposti fattuali. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell’erede della contribuente. Ha confermato la legittimità dell’avviso di accertamento relativo a IVA e imposte dirette, ritenendo corretta la ricostruzione della CTR in ordine all’utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, alla prova della fittizietà del fornitore e della consapevolezza del coinvolgimento della cessionaria nel meccanismo evasivo, nonché all’irrilevanza vincolante delle assoluzioni penali. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La violazione dell’onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l’onere probatorio a una parte diversa da quella onerata dalla regola legale; non quando si censura la mera valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
Il giudice tributario può valutare le sentenze penali assolutorie come elementi di prova, ma non è vincolato da esse; la censura in cassazione non può risolversi nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio.
L’omessa pronuncia è configurabile solo rispetto a domande o eccezioni, non rispetto a mere argomentazioni difensive.
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La detrazione IVA può essere negata quando sia accertata, con motivazione congrua, l’esistenza di operazioni soggettivamente inesistenti e la consapevolezza del contribuente del meccanismo evasivo.
art. 54, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La prova dell’operazione soggettivamente inesistente e della consapevolezza del cessionario può essere fornita anche per presunzioni semplici e indizi attendibili.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La soccombenza nel giudizio di cassazione comporta, ricorrendone i presupposti, l’obbligo di pagamento del doppio contributo unificato.
d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128, art. 2
Citato solo per escluderne l’applicabilità ratione temporis nel caso di specie in tema di raddoppio dei termini di accertamento.
L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi 130 ss.
Citata solo per escluderne l’applicabilità ratione temporis nel caso di specie in tema di raddoppio dei termini di accertamento.
Richiamato in relazione alla sentenza penale di Milano, che aveva assolto dall’emissione di fatture false ma comunque valorizzato gli elementi utili ai fini dell’accertamento fiscale.
Massime di principio
- Nelle controversie su fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare sia l’oggettiva fittizietà del fornitore sia la consapevolezza, o la conoscibilità con ordinaria diligenza, da parte del cessionario del meccanismo evasivo; tale prova può essere offerta anche per presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
- Una volta fornita dall’Amministrazione la prova indiziaria dell’operazione soggettivamente inesistente e della consapevolezza del destinatario, incombe sul contribuente la prova contraria di aver adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia invertito l’onere della prova, non quando si contesti l’apprezzamento delle prove o si chieda una diversa ricostruzione del fatto.
- Le sentenze penali di assoluzione non hanno efficacia automatica di giudicato nel processo tributario; possono essere considerate come elementi probatori, ma il giudice tributario ne valuta liberamente la rilevanza nel caso concreto.
- L’omessa pronuncia rilevante ex art. 112 c.p.c. riguarda domande ed eccezioni, non le mere difese o argomentazioni sviluppate dalla parte.
- L’amministratore di fatto che operi per più imprese può fondare l’attribuzione alla società degli effetti dell’attività svolta e può escludere la terzietà o la buona fede della società coinvolta nell’operazione evasiva.
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