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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17747/2022 del 31/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un immobile caduto in successione. Il contribuente aveva presentato una prima dichiarazione di successione indicando il bene con il criterio della valutazione automatica catastale. L'ufficio aveva inizialmente liquidato l'imposta senza contestazioni, poi il contribuente, accortosi di un errore nel calcolo del valore catastale, aveva presentato una dichiarazione integrativa con un maggior valore catastale corretto. Successivamente l'Agenzia aveva notificato un avviso di rettifica e liquidazione, escludendo l'applicabilità della valutazione automatica e rideterminando il valore del bene al valore venale di mercato. La CTR aveva ritenuto legittimo l'operato dell'ufficio, affermando che la dichiarazione correttiva fosse tardiva perché presentata dopo la notifica di un avviso di accertamento ad altri coeredi obbligati in solido. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione della disciplina sull'imposta di successione e delle obbligazioni solidali, sostenendo che la notifica dell'atto ad altri coobbligati non gli precludesse la rettifica della propria dichiarazione, soprattutto perché l'atto non gli era stato notificato; 2) violazione dei principi di collaborazione e buona fede e degli artt. 53 e 97 Cost., assumendo che l'amministrazione dovesse correggere gli errori materiali e di calcolo emersi nella dichiarazione; 3) violazione della norma che consente l'emenda della dichiarazione, ribadendo che l'errore era meramente materiale e che la preclusione opposta dall'ufficio era infondata.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria in diversa composizione, anche per le spese. Ha ritenuto fondati tutti i motivi congiuntamente, affermando che la dichiarazione di successione è emendabile anche dopo il termine di presentazione e anche dopo la liquidazione dell'imposta, e che la notifica dell'avviso ad altri coobbligati in solido non preclude né la correzione da parte del contribuente non destinatario dell'atto né determina, nei suoi confronti, l'inversione dell'onere della prova. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la vicenda alla luce di tali principi.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    è la norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge

  • artt. 33, 34 e 36 d.lgs. 346/1990

    disciplinano la dichiarazione e la liquidazione dell'imposta di successione; la Corte li interpreta nel senso che la dichiarazione è emendabile e che il criterio di valutazione automatica va rispettato se correttamente applicato

  • art. 28 d.lgs. 346/1990

    la Corte richiama la possibilità per il contribuente di emendare la dichiarazione di successione

  • art. 31 d.lgs. 346/1990

    il termine per la presentazione della denuncia di successione non ha natura decadenziale per la possibilità di correggere errori, ferma l'applicazione delle sanzioni

  • art. 34, comma 5, d.lgs. 346/1990

    consente l'applicazione del criterio di valutazione automatica catastale dell'immobile

  • art. 10 L. 212/2000

    richiamato quale espressione dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra fisco e contribuente

  • artt. 53 e 97 Cost.

    richiamati a sostegno dei principi di capacità contributiva e buon andamento/buona amministrazione

  • artt. 50 e seguenti d.lgs. 346/1990

    la tardività della denuncia non incide sulla validità della correzione ma può comportare sanzioni

  • artt. 1292 e seguenti c.c.

    la solidarietà tributaria, in mancanza di deroghe, segue la disciplina codicistica; l'atto notificato ad alcuni coobbligati produce effetti conservativi verso l'amministrazione ma non effetti pregiudizievoli diretti verso i non notificati

Massime di principio

  • In materia di imposta di successione, la dichiarazione del contribuente è emendabile per correggere errori di qualsiasi genere, anche dopo la scadenza del termine di presentazione e anche dopo la liquidazione dell'imposta, salva l'eventuale applicazione delle sanzioni.
  • Se la rettifica della dichiarazione interviene prima della notificazione dell'avviso di liquidazione o rettifica al medesimo contribuente, l'ufficio deve tenerne conto; se interviene dopo, la correzione resta ammissibile ma la sua fondatezza deve essere provata dal contribuente in giudizio.
  • La notifica di un avviso di accertamento o liquidazione ad alcuni soli coobbligati in solido non produce effetti pregiudizievoli diretti nei confronti degli altri condebitori non destinatari della notifica, né impedisce a questi ultimi di emendare la propria dichiarazione.
  • In tema di solidarietà tributaria, in assenza di deroghe speciali, trovano applicazione i principi civilistici: l'atto validamente notificato ad alcuni coobbligati conserva effetti verso l'amministrazione, ma non si estende automaticamente in senso sfavorevole ai non notificati.
  • L'amministrazione finanziaria non può disconoscere una correzione che adegui la dichiarazione ai parametri legali di valutazione automatica, quando la rettifica sia tempestivamente o comunque ammissibilmente proposta secondo i principi sopra indicati.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneObbligazioni solidali
RamiTributiObbligazioni
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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