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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22768/2021 del 12/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un ingegnere libero professionista aveva chiesto il rimborso dell'IRAP per gli anni d'imposta 2004, 2005 e 2006, sostenendo di svolgere l'attività con un'organizzazione minimale, priva del requisito dell'autonoma organizzazione. In primo grado il rimborso era stato riconosciuto per il 2004 e il 2005, mentre era stato negato per il 2006 perché i compensi corrisposti a terzi, superiori al 30% dei propri compensi, erano stati ritenuti indice del superamento della soglia minima organizzativa. L'Ufficio aveva appellato la decisione e il contribuente aveva svolto controdeduzioni, che la CTR aveva qualificato come appello incidentale e dichiarato inammissibile. La CTR aveva poi accolto integralmente l'appello dell'Ufficio, negando il rimborso per tutte le annualità. Il ricorrente ha dedotto tre motivi: violazione dell'art. 2 d.lgs. 446/1997 e della giurisprudenza costituzionale sull'IRAP, per mancata valutazione concreta dell'effettiva organizzazione dell'attività; violazione dell'art. 2697 c.c. e difetto/inesistenza di motivazione, per asserita alterazione dell'onere della prova e motivazione apparente; violazione degli artt. 54 e 23 d.lgs. 546/1992, per avere la CTR dichiarato inammissibile la sua costituzione/appello incidentale, senza esaminare le doglianze sul rapporto di lavoro del soggetto retribuito e sugli altri profili organizzativi.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati il terzo motivo e il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha affermato che, nel processo tributario, le controdeduzioni dell'appellato possono contenere un appello incidentale non notificato, da depositare nei termini di costituzione, e che nel caso concreto la CTR avrebbe dovuto esaminare le contestazioni del contribuente perché tempestive e ritualmente veicolate; ha inoltre rilevato che il giudice d'appello aveva confuso il tema del contribuente 'minimo' con quello dell'autonoma organizzazione, senza svolgere il necessario accertamento concreto sui mezzi impiegati, sulle collaborazioni retribuite e sui compensi a terzi. La sentenza impugnata è quindi stata cassata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    richiamato, insieme all'art. 111 Cost., a fondamento del principio della 'ragione più liquida' e dell'esigenza di tutela effettiva nel processo.

  • art. 111 Cost.

    richiamato, insieme all'art. 24 Cost., per giustificare la decisione della controversia sulla questione di più agevole soluzione.

  • art. 276 c.p.c.

    evocato per sottolineare che, in applicazione della ragione più liquida, può derogarsi all'ordine logico delle questioni.

  • art. 360 c.p.c.

    indicato come parametro formale dei motivi di ricorso, con riqualificazione del terzo motivo come errore processuale ex n. 4 nonostante la rubrica ex n. 3.

  • art. 54 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dal ricorrente per contestare la declaratoria di inammissibilità delle proprie difese nel giudizio d'appello tributario.

  • art. 23 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato in relazione alla costituzione dell'appellato e al contenuto delle controdeduzioni nel processo tributario.

  • art. 145 c.p.c.

    menzionato nelle difese del contribuente come oggetto delle contestazioni già svolte in primo grado.

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato per il principio secondo cui l'eccezione già respinta in primo grado richiede appello incidentale per essere devoluta al giudice di appello.

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato per distinguere la mera riproposizione delle eccezioni non accolte dall'appello incidentale vero e proprio.

  • art. 329, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per evidenziare la formazione del giudicato interno sulla questione non ritualmente devoluta.

  • art. 345, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per affermare che, in assenza di appello incidentale, può essere precluso il potere di rilevazione d'ufficio del giudice d'appello.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    richiamato a sostegno della riqualificazione dell'atto in base al principio di raggiungimento dello scopo.

  • art. 2 d.lgs. n. 446/1997

    interpretato nel senso che l'IRAP presuppone, per il professionista, una autonoma organizzazione da accertare in concreto, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare il riparto dell'onere probatorio in materia di rimborso IRAP.

  • art. 132, primo comma, n. 4 c.p.c.

    richiamato con l'art. 36 d.lgs. 546/1992 per censurare la motivazione della sentenza di appello come assente o meramente apparente.

  • art. 36, secondo comma, n. 4 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato, insieme alle norme processuali civilistiche, per denunciare il difetto di motivazione della decisione tributaria.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione al requisito di sufficienza e intelligibilità della motivazione.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel contesto del dovere di motivazione delle sentenze tributarie.

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    menzionato dalla Corte nel richiamo alla disciplina dell'appello nel processo tributario, che ammette la sostanziale fungibilità tra appello incidentale, riproposizione e difesa dell'appellato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, le difese dell'appellato possono contenere un appello incidentale non soggetto a notificazione, purché siano rispettati i termini e le forme della costituzione; il giudice deve riqualificare l'atto secondo il suo contenuto sostanziale e non può arrestarsi a un'etichetta formale se l'intento impugnatorio è chiaro.
  • Quando una questione è stata espressamente o comunque inequivocamente ritenuta infondata in primo grado, la sua devoluzione in appello richiede appello incidentale; la mera riproposizione ex art. 346 c.p.c. è insufficiente.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura formalmente rubricata ex art. 360, n. 3, c.p.c. può essere scrutinata come error in procedendo se il contenuto sostanziale denuncia una violazione processuale, ove il senso della doglianza sia chiaro.
  • In materia di IRAP sui professionisti, l'autonoma organizzazione va accertata in concreto, verificando se la dotazione di mezzi e l'impiego di lavoro altrui eccedano il minimo indispensabile per l'esercizio della professione; non è sufficiente un parametro astratto o una soglia percentuale sganciata dalla concreta struttura dell'attività.
  • L'impiego non occasionale di lavoro altrui può risultare anche dall'erogazione di compensi elevati a terzi per prestazioni inerenti l'attività professionale, indipendentemente dal mezzo giuridico utilizzato per avvalersi di tali collaborazioni.
  • La motivazione sul presupposto dell'autonoma organizzazione deve dare conto degli specifici elementi fattuali rilevanti; se il giudice confonde il presupposto impositivo con criteri estranei o non svolge l'accertamento concreto richiesto, la decisione è censurabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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