Cassazione Civile, Ordinanza n. 22768/2021 del 12/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un ingegnere libero professionista aveva chiesto il rimborso dell'IRAP per gli anni d'imposta 2004, 2005 e 2006, sostenendo di svolgere l'attività con un'organizzazione minimale, priva del requisito dell'autonoma organizzazione. In primo grado il rimborso era stato riconosciuto per il 2004 e il 2005, mentre era stato negato per il 2006 perché i compensi corrisposti a terzi, superiori al 30% dei propri compensi, erano stati ritenuti indice del superamento della soglia minima organizzativa. L'Ufficio aveva appellato la decisione e il contribuente aveva svolto controdeduzioni, che la CTR aveva qualificato come appello incidentale e dichiarato inammissibile. La CTR aveva poi accolto integralmente l'appello dell'Ufficio, negando il rimborso per tutte le annualità. Il ricorrente ha dedotto tre motivi: violazione dell'art. 2 d.lgs. 446/1997 e della giurisprudenza costituzionale sull'IRAP, per mancata valutazione concreta dell'effettiva organizzazione dell'attività; violazione dell'art. 2697 c.c. e difetto/inesistenza di motivazione, per asserita alterazione dell'onere della prova e motivazione apparente; violazione degli artt. 54 e 23 d.lgs. 546/1992, per avere la CTR dichiarato inammissibile la sua costituzione/appello incidentale, senza esaminare le doglianze sul rapporto di lavoro del soggetto retribuito e sugli altri profili organizzativi.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati il terzo motivo e il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha affermato che, nel processo tributario, le controdeduzioni dell'appellato possono contenere un appello incidentale non notificato, da depositare nei termini di costituzione, e che nel caso concreto la CTR avrebbe dovuto esaminare le contestazioni del contribuente perché tempestive e ritualmente veicolate; ha inoltre rilevato che il giudice d'appello aveva confuso il tema del contribuente 'minimo' con quello dell'autonoma organizzazione, senza svolgere il necessario accertamento concreto sui mezzi impiegati, sulle collaborazioni retribuite e sui compensi a terzi. La sentenza impugnata è quindi stata cassata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
richiamato, insieme all'art. 111 Cost., a fondamento del principio della 'ragione più liquida' e dell'esigenza di tutela effettiva nel processo.
art. 111 Cost.
richiamato, insieme all'art. 24 Cost., per giustificare la decisione della controversia sulla questione di più agevole soluzione.
evocato per sottolineare che, in applicazione della ragione più liquida, può derogarsi all'ordine logico delle questioni.
indicato come parametro formale dei motivi di ricorso, con riqualificazione del terzo motivo come errore processuale ex n. 4 nonostante la rubrica ex n. 3.
richiamato dal ricorrente per contestare la declaratoria di inammissibilità delle proprie difese nel giudizio d'appello tributario.
richiamato in relazione alla costituzione dell'appellato e al contenuto delle controdeduzioni nel processo tributario.
menzionato nelle difese del contribuente come oggetto delle contestazioni già svolte in primo grado.
richiamato per il principio secondo cui l'eccezione già respinta in primo grado richiede appello incidentale per essere devoluta al giudice di appello.
richiamato per distinguere la mera riproposizione delle eccezioni non accolte dall'appello incidentale vero e proprio.
art. 329, secondo comma, c.p.c.
richiamato per evidenziare la formazione del giudicato interno sulla questione non ritualmente devoluta.
art. 345, secondo comma, c.p.c.
richiamato per affermare che, in assenza di appello incidentale, può essere precluso il potere di rilevazione d'ufficio del giudice d'appello.
richiamato a sostegno della riqualificazione dell'atto in base al principio di raggiungimento dello scopo.
interpretato nel senso che l'IRAP presuppone, per il professionista, una autonoma organizzazione da accertare in concreto, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
richiamato dal ricorrente per contestare il riparto dell'onere probatorio in materia di rimborso IRAP.
art. 132, primo comma, n. 4 c.p.c.
richiamato con l'art. 36 d.lgs. 546/1992 per censurare la motivazione della sentenza di appello come assente o meramente apparente.
art. 36, secondo comma, n. 4 d.lgs. n. 546/1992
richiamato, insieme alle norme processuali civilistiche, per denunciare il difetto di motivazione della decisione tributaria.
richiamato in relazione al requisito di sufficienza e intelligibilità della motivazione.
richiamato nel contesto del dovere di motivazione delle sentenze tributarie.
menzionato dalla Corte nel richiamo alla disciplina dell'appello nel processo tributario, che ammette la sostanziale fungibilità tra appello incidentale, riproposizione e difesa dell'appellato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, le difese dell'appellato possono contenere un appello incidentale non soggetto a notificazione, purché siano rispettati i termini e le forme della costituzione; il giudice deve riqualificare l'atto secondo il suo contenuto sostanziale e non può arrestarsi a un'etichetta formale se l'intento impugnatorio è chiaro.
- Quando una questione è stata espressamente o comunque inequivocamente ritenuta infondata in primo grado, la sua devoluzione in appello richiede appello incidentale; la mera riproposizione ex art. 346 c.p.c. è insufficiente.
- Nel giudizio di legittimità, la censura formalmente rubricata ex art. 360, n. 3, c.p.c. può essere scrutinata come error in procedendo se il contenuto sostanziale denuncia una violazione processuale, ove il senso della doglianza sia chiaro.
- In materia di IRAP sui professionisti, l'autonoma organizzazione va accertata in concreto, verificando se la dotazione di mezzi e l'impiego di lavoro altrui eccedano il minimo indispensabile per l'esercizio della professione; non è sufficiente un parametro astratto o una soglia percentuale sganciata dalla concreta struttura dell'attività.
- L'impiego non occasionale di lavoro altrui può risultare anche dall'erogazione di compensi elevati a terzi per prestazioni inerenti l'attività professionale, indipendentemente dal mezzo giuridico utilizzato per avvalersi di tali collaborazioni.
- La motivazione sul presupposto dell'autonoma organizzazione deve dare conto degli specifici elementi fattuali rilevanti; se il giudice confonde il presupposto impositivo con criteri estranei o non svolge l'accertamento concreto richiesto, la decisione è censurabile in cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 22745/2021 del 12/08/2021
- ordinanza_civile · 12 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 22746/2021 del 12/08/2021
- ordinanza_civile · 12 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 22747/2021 del 12/08/2021
- ordinanza_civile · 12 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 22748/2021 del 12/08/2021
- ordinanza_civile · 12 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 22749/2021 del 12/08/2021
- ordinanza_civile · 12 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 22750/2021 del 12/08/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →