Cassazione Civile, Ordinanza n. 31516/2024 del 08/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un dirigente già in servizio presso la Regione Lazio aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni lamentando di essere stato illegittimamente escluso dal conferimento di specifici incarichi dirigenziali. In primo grado il Tribunale di Roma aveva ritenuto non provato un danno per il periodo 2010-2012, ma aveva riconosciuto un danno da perdita di chance per il 2013, liquidato in euro 57.182,81 oltre accessori. La Corte d'Appello aveva confermato la decisione. La Regione Lazio ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dei doveri di correttezza e buona fede e della disciplina legale e regionale sul conferimento degli incarichi dirigenziali, sostenendo che la valutazione dei candidati era stata comunque effettuata e che non era necessaria una valutazione comparativa stretta, anche per la natura fiduciaria dell'incarico apicale; 2) nullità della sentenza per asserita mancanza di motivazione sulla illegittimità della condotta e sulla prova del danno da perdita di chance; 3) violazione delle regole sull'onere della prova e della valutazione delle prove, assumendo che mancasse la prova di un effettivo danno risarcibile. Il dirigente ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale, a sua volta contrastato dalla Regione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della Regione. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché mirava a contestare un accertamento di fatto riservato ai giudici di merito e risultava internamente contraddittorio; ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché la sentenza impugnata era comunque motivata, sicché non ricorreva un vizio radicale di motivazione; ha ritenuto il terzo motivo inammissibile perché la censura sull'art. 2697 c.c. era inconferente e il richiamo agli artt. 115 e 116 c.p.c. celava una diversa critica al merito dell'accertamento probatorio. Dichiarato inammissibile il ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo del dirigente è stato dichiarato inefficace ex art. 334, comma 2, c.p.c., poiché proposto oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. La Corte ha compensato le spese del giudizio di legittimità e ha dato atto del raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente principale.
Norme richiamate
Richiamato come parametro di correttezza nell'esecuzione del rapporto, applicabile anche al conferimento dell'incarico dirigenziale nel pubblico impiego.
Richiamato come parametro di buona fede nell'esecuzione del rapporto, rilevante per valutare la legittimità del conferimento dell'incarico.
Impone una procedura selettiva per il conferimento degli incarichi dirigenziali, da concludersi con provvedimento adeguatamente motivato che esponga criteri adottati e ragioni della scelta.
art. 20 L.R. n. 6/2002
Richiamato tra le norme applicate nella disciplina regionale del conferimento degli incarichi dirigenziali.
art. 162 del Regolamento regionale n. 1/2002
Richiamato tra le norme applicate nella disciplina regionale del conferimento degli incarichi dirigenziali.
art. 97 Cost.
Nel pubblico impiego i principi di correttezza e buona fede operano insieme ai principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La Corte precisa che il vizio denunciabile riguarda la mancanza assoluta, apparente o incomprensibile della motivazione, non la semplice insufficienza motivazionale.
Richiamato con riferimento ai requisiti della motivazione della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per la dedotta violazione di legge nei motivi di ricorso.
La censura è stata ritenuta inconferente, poiché la Corte d'Appello non ha invertito l'onere della prova ma ha deciso sulla base dell'accertamento dei fatti.
Il richiamo è stato ritenuto sostanzialmente una critica di merito all'apprezzamento delle prove, non una vera violazione di legge processuale.
Il ricorso incidentale tardivo perde efficacia quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile.
Richiamato per affermare la tardività del ricorso incidentale proposto oltre il termine lungo dalla pubblicazione della sentenza impugnata.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente principale.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale base di calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel conferimento di incarichi dirigenziali nel pubblico impiego, la scelta dell'amministrazione deve essere sorretta da una procedura selettiva effettivamente comparativa e da una motivazione che indichi criteri e ragioni della decisione, in coerenza con correttezza, buona fede, imparzialità e buon andamento.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una nuova valutazione del materiale istruttorio o dei curricula dei candidati, poiché l'accertamento sulla effettiva comparazione tra aspiranti è tipicamente riservato al giudice di merito.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione non coincide con la mera insufficienza argomentativa: occorre una mancanza assoluta, una motivazione apparente, un contrasto irriducibile o una motivazione obiettivamente incomprensibile.
- La doglianza di violazione dell'art. 2697 c.c. è inconferente quando il giudice di merito abbia deciso sulla base di un accertamento fattuale e non abbia realmente invertito l'onere della prova; il richiamo agli artt. 115 e 116 c.p.c. non può servire a mascherare una critica di merito.
- Il ricorso incidentale proposto oltre il termine lungo è inefficace se il ricorso principale è dichiarato inammissibile.
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