Cassazione Civile, Ordinanza n. 31507/2024 del 08/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (dirigente pubblico)
La controversia
Un dirigente pubblico aveva ottenuto un incarico dirigenziale di seconda fascia poi cessato anticipatamente nel dicembre 2006 in applicazione della disciplina sullo spoil system. Egli aveva promosso due ricorsi riuniti chiedendo, da un lato, il rinnovo dell'incarico senza soluzione di continuità e il pagamento delle differenze retributive fino alla effettiva riammissione in servizio; dall'altro, la declaratoria di illegittimità della revoca anticipata e il risarcimento dei danni. In fase di rinvio, dopo una precedente cassazione, la Corte d'appello aveva respinto sia la domanda risarcitoria collegata alla revoca anticipata sia quella connessa al mancato rinnovo, ritenendo che non residuasse alcun periodo risarcibile dopo la sentenza costituzionale e che il mancato appello incidentale avesse limitato la devoluzione. Il ricorrente ha denunciato: 1) violazione dell'art. 1218 c.c. e dell'art. 384 c.p.c., sostenendo che il principio di diritto della precedente ordinanza di cassazione non escludesse la responsabilità dell'Amministrazione anche per il periodo anteriore alla sentenza costituzionale, in presenza di colpa e violazione di buona fede; 2) violazione degli artt. 1218, 1175, 1375 c.c. e dell'art. 19 d.lgs. 165/2001, lamentando che la Corte territoriale avesse ignorato il vincolo per la P.A. di effettuare valutazioni comparative e di motivare la scelta del dirigente da confermare, nonostante l'assenza di contestazione sui titoli prevalenti del ricorrente e sulla mancata procedura comparativa; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse travolto anche la pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto il risarcimento collegato alla mancata riconferma, benché vi fossero due distinte domande risarcitorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la lettura della precedente pronuncia rescindente: per il periodo anteriore alla declaratoria di incostituzionalità non è configurabile un comportamento illecito dell'Amministrazione, che aveva agito conformemente alla legge vigente, e non può quindi ravvisarsi colpa ex art. 1218 c.c.; il diritto al risarcimento, per tale profilo, può operare solo per il periodo successivo alla pubblicazione della sentenza costituzionale, se l'incarico non era già scaduto. Ha invece accolto il secondo motivo e, in parte qua, il terzo, perché la Corte d'appello non si era uniformata al principio di diritto vincolante nella parte relativa al mancato rinnovo dell'incarico: anche in presenza di una riduzione legale del numero degli incarichi, l'Amministrazione deve rispettare i criteri di massima dell'art. 19 d.lgs. 165/2001, operare valutazioni comparative, adottare forme adeguate di partecipazione e motivare le scelte; la mancata esternazione dei criteri seguiti può integrare inadempimento contrattuale e dar luogo a danno risarcibile, da allegare e provare. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d'appello di Bari per nuovo esame e regolazione delle spese.
Norme richiamate
richiamato per la responsabilità contrattuale: l'assenza di colpa dell'Amministrazione, che aveva agito conformemente alla legge vigente poi dichiarata incostituzionale, esclude il risarcimento per il periodo anteriore alla pronuncia costituzionale.
il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; la regola è vincolante anche in ulteriore sede di legittimità.
la pronuncia rescindente costituisce regola di giudizio del caso concreto, assimilabile a giudicato interno sulla questione decisa.
impone alla P.A. che conferisce o rinnova incarichi dirigenziali di operare secondo correttezza, con valutazioni comparate e motivazione delle scelte.
la buona fede nell'esecuzione del rapporto obbliga la P.A. a comportamenti trasparenti, partecipativi e motivati anche nel rinnovo degli incarichi.
la norma non consente scelte assolutamente discrezionali della P.A.; impone il rispetto dei criteri di massima e, in caso di mancata motivazione/valutazione comparativa, può configurarsi inadempimento contrattuale.
art. 97 Cost.
richiamato come parametro dei principi di imparzialità e buon andamento che informano la scelta e il rinnovo degli incarichi pubblici.
art. 98 Cost.
richiamato nel contesto della legittimità costituzionale della disciplina sullo spoil system e dell'imparzialità dell'azione amministrativa.
evocato per censurare l'asserito travolgimento, da parte della Corte d'appello, della pronuncia di primo grado e il preteso mancato rispetto del devolutum.
art. 13, comma 1 q
solo menzionato in chiusura del provvedimento, senza elementi sufficienti per una specifica ricostruzione nel testo fornito.
Massime di principio
- La parte del giudizio di rinvio è vincolata al principio di diritto enunciato dalla Cassazione rescindente e non può rimettere in discussione la questione già decisa, salvo sopravvenienze normative o costituzionali rilevanti nei limiti ammessi dall'ordinamento.
- Quando un'Amministrazione ha revocato un incarico in conformità a una norma allora vigente, successivamente dichiarata incostituzionale, non si può automaticamente qualificare come illecito il comportamento pregresso né presumere la colpa per il solo fatto della successiva declaratoria di illegittimità costituzionale.
- Il risarcimento del danno correlato alla revoca anticipata di un incarico dirigenziale può essere riconosciuto solo per il periodo successivo alla pubblicazione della sentenza costituzionale, e solo se alla data di quella pronuncia l'incarico non era già definitivamente esaurito.
- Il mancato rinnovo di un incarico dirigenziale pubblico non attribuisce un diritto alla riconferma, ma l'Amministrazione resta comunque tenuta a rispettare i criteri di massima legali, i principi di correttezza e buona fede, nonché i canoni di imparzialità e buon andamento.
- Nel conferimento o rinnovo di incarichi pubblici, la P.A. deve compiere valutazioni comparative e rendere conoscibili i criteri e le ragioni della scelta; la mancanza di qualsiasi elemento motivazionale o comparativo può integrare inadempimento contrattuale suscettibile di generare danno risarcibile, purché il pregiudizio sia allegato e provato.
- L'azione risarcitoria per mancata conferma di un incarico è distinta dall'azione mirata a contestare la cessazione anticipata dell'incarico: la seconda concerne la revoca, la prima la lesione dell'interesse alla corretta valutazione e al leale esercizio del potere di rinnovo.
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