Cassazione Civile, Ordinanza n. 31501/2024 del 08/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di una dipendente che, prima di essere licenziata, aveva rassegnato dimissioni che assumeva invalide. La lavoratrice aveva agito davanti al Tribunale per ottenere, in via principale, la declaratoria di nullità delle dimissioni per difetto di forma, e in subordine l’annullamento per incapacità naturale e violenza morale, con le conseguenze reintegratorie e risarcitorie previste dall’art. 18 L. n. 300/1970. Il Tribunale aveva accolto la domanda di nullità delle dimissioni. La Corte d’appello, pur formalmente accogliendo il gravame della società, aveva poi confermato la decisione di primo grado, motivando in modo internamente incoerente: da un lato aveva escluso la nullità per difetto di forma, dall’altro aveva esaminato la domanda subordinata e aveva affermato la nullità delle dimissioni per incapacità naturale, richiamando la giurisprudenza sulla volontà cosciente. La ricorrente in cassazione ha dedotto, con il primo motivo, nullità della sentenza per insanabile contraddittorietà del dispositivo, che accoglieva l’appello ma confermava la sentenza impugnata; con il secondo e il terzo motivo ha censurato l’interpretazione della clausola del CCNL sulla forma delle dimissioni e l’equiparazione della consegna a mani alla raccomandata o ad altro mezzo idoneo a certificare la ricezione; con il quarto motivo ha contestato la regolazione delle spese. La società ha resistito e ha proposto ricorso incidentale deducendo l’inesistenza dello stato di incapacità naturale della lavoratrice al momento delle dimissioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo nullo il provvedimento impugnato per contraddittorietà insanabile tra dispositivo e motivazione nel rito del lavoro. Ha rilevato che il dispositivo, quale comando giudiziale esterno e prevalente sulla motivazione, non può contenere statuizioni inconciliabili; nel caso concreto la Corte d’appello aveva contemporaneamente accolto l’appello e confermato la sentenza di primo grado, mentre nella motivazione aveva alternato impropriamente nullità e annullabilità delle dimissioni. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e l’intero ricorso incidentale. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato per il requisito di forma del negozio e per sostenere la tesi della nullità delle dimissioni per difetto di forma
richiamato quale base della nullità del negozio per difetto di un requisito essenziale o per contrarietà a norme imperative
art. 241 CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi
invocato per la disciplina della forma delle dimissioni e del mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento
richiamato per affermare la nullità della sentenza affetta da contraddittorietà insanabile
usato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza
usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge
richiamato nel ricorso incidentale per vizio motivazionale
richiamato per la natura autonoma del dispositivo quale titolo esecutivo nel rito del lavoro
richiamato per la possibilità di impugnazione con riserva dei motivi nel rito del lavoro
richiamato nel quarto motivo sul regolamento delle spese
richiamato nel quarto motivo sul regolamento delle spese
richiamato nel quarto motivo per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato nel quarto motivo in tema di giudicato interno
richiamato nei motivi sulla forma e sulla disciplina applicabile alle dimissioni
richiamato nei motivi sulla forma convenzionale richiesta per le dimissioni
richiamato nei motivi sull’interpretazione della clausola contrattuale collettiva
richiamato nei motivi sulla data certa e sulla prova della ricezione della dichiarazione
richiamato nel ricorso incidentale, ma il relativo motivo è stato dichiarato assorbito
richiamato dalla ricorrente come fondamento delle conseguenze reintegratorie e risarcitorie domandate
Massime di principio
- Nel rito del lavoro il dispositivo ha autonoma rilevanza esterna e prevale sulla motivazione; se dispositivo e motivazione sono insanabilmente contrastanti, la sentenza è nulla e va cassata se la nullità è fatta valere con impugnazione.
- Una statuizione del dispositivo che contemporaneamente accolga l’appello e confermi integralmente la decisione impugnata è intrinsecamente incompatibile e rende non intellegibile il comando giudiziale.
- Quando la cassazione accoglie un motivo che impone la rinnovazione dell’intero giudizio di merito, restano assorbiti i motivi ulteriori attinenti al merito della controversia e alla regolazione delle spese.
- Nel giudizio di legittimità, il ricorso incidentale resta assorbito se il ricorso principale è accolto per un vizio preliminare che comporta la cassazione con rinvio.
- La corretta qualificazione tra nullità e annullabilità dell’atto deve essere coerente con la domanda e con la causa petendi; l’uso improprio dei due concetti nella motivazione può concorrere a rendere la decisione incomprensibile.
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