Cassazione Civile, Ordinanza n. 31509/2024 del 08/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che l'atto non rispettasse i requisiti di chiarezza, sinteticità, specificità e autosufficienza richiesti dall'art. 366 c.p.c. e che le censure non fossero ricondotte con nettezza ai motivi tipici dell'art. 360 c.p.c. La parte ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (debitorе)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo. Il tribunale aveva revocato il decreto ottenuto da una parte per € 15.609,00 e, accogliendo la domanda riconvenzionale della società opponente, aveva condannato l'ingiungente a pagare € 157.064,00, con detrazione dell'importo di € 15.609,82. La Corte d'appello ha rigettato l'appello. In cassazione il ricorrente ha proposto cinque motivi: (1) violazione dell'art. 2736 c.c. e dell'art. 116 c.p.c. nonché omesso esame, lamentando il mancato accoglimento di istanze istruttorie e la mancata fissazione per la discussione e/o anticipato deferimento del giuramento decisorio; (2) violazione e omessa motivazione sul mancato accoglimento di una produzione documentale asseritamente necessaria per replicare alla comparsa avversaria; (3) e (4) dedotta violazione di legge sull'asserita insussistenza di un indebito oggettivo sulle somme corrisposte a titolo di rimborso forfettario; (5) censure di illogicità, contraddittorietà ed errore di diritto, con riferimento alla disciplina del pubblico impiego e alla pretesa non necessarietà della delibera assembleare per la remunerazione ex art. 2389 c.c. La Corte di cassazione rileva che il ricorso è redatto in modo oscuro, generico e non autosufficiente: manca un'esposizione sommaria dei fatti di causa adeguata, non sono specificati i documenti, i fatti, i provvedimenti e le norme effettivamente coinvolti, e i motivi cumulano in modo confuso vizi eterogenei, con riferimento anche a un vizio motivazionale non deducibile per doppia conforme.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente in relazione al giuramento decisorio, ma la Corte non esamina nel merito la censura per inammissibilità del ricorso
richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata in tema di valutazione delle prove, ma senza scrutinio di merito
le censure devono essere chiaramente ricondotte ai singoli motivi tipici di ricorso; nel caso concreto i motivi sono stati ritenuti confusi e promiscuamente formulati
il ricorso deve contenere una esposizione sommaria ma intelligibile dei fatti di causa e censure specifiche; la mancanza di tali requisiti comporta inammissibilità
richiamato come preclusione al vizio motivazionale in presenza di c.d. doppia conforme
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza
richiamato dal ricorrente per sostenere la non necessità di delibera assembleare sulla remunerazione, ma la censura non è esaminata nel merito
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve offrire una rappresentazione chiara, sintetica e autosufficiente dell'intera vicenda processuale, indicando i fatti rilevanti e le questioni giuridiche devolute; l'inosservanza di tali requisiti rileva ai fini dell'inammissibilità quando renda oscura o lacunosa la comprensione delle doglianze.
- Le censure di legittimità devono essere formulate in modo specifico e immediatamente riconducibile a uno dei motivi tassativi dell'art. 360 c.p.c.; la commistione indistinta di vizi diversi e l'uso di formule generiche non soddisfano il requisito di ammissibilità.
- In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale non è liberamente deducibile nei termini ordinari e il ricorrente deve comunque articolare censure conformi ai limiti processuali applicabili.
- La mera evocazione di documenti, fatti processuali o questioni di merito senza precisa indicazione del loro contenuto, della loro rilevanza e del momento processuale in cui sono stati introdotti non integra un motivo idoneo di ricorso per cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte soccombente è condannata alle spese di legittimità ed è tenuta, ove dovuto, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 8 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31501/2024 del 08/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 8 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31503/2024 del 08/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 8 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31507/2024 del 08/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 8 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31510/2024 del 08/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 8 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31512/2024 del 08/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 8 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31513/2024 del 08/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →