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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31509/2024 del 08/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che l'atto non rispettasse i requisiti di chiarezza, sinteticità, specificità e autosufficienza richiesti dall'art. 366 c.p.c. e che le censure non fossero ricondotte con nettezza ai motivi tipici dell'art. 360 c.p.c. La parte ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitorе)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo. Il tribunale aveva revocato il decreto ottenuto da una parte per € 15.609,00 e, accogliendo la domanda riconvenzionale della società opponente, aveva condannato l'ingiungente a pagare € 157.064,00, con detrazione dell'importo di € 15.609,82. La Corte d'appello ha rigettato l'appello. In cassazione il ricorrente ha proposto cinque motivi: (1) violazione dell'art. 2736 c.c. e dell'art. 116 c.p.c. nonché omesso esame, lamentando il mancato accoglimento di istanze istruttorie e la mancata fissazione per la discussione e/o anticipato deferimento del giuramento decisorio; (2) violazione e omessa motivazione sul mancato accoglimento di una produzione documentale asseritamente necessaria per replicare alla comparsa avversaria; (3) e (4) dedotta violazione di legge sull'asserita insussistenza di un indebito oggettivo sulle somme corrisposte a titolo di rimborso forfettario; (5) censure di illogicità, contraddittorietà ed errore di diritto, con riferimento alla disciplina del pubblico impiego e alla pretesa non necessarietà della delibera assembleare per la remunerazione ex art. 2389 c.c. La Corte di cassazione rileva che il ricorso è redatto in modo oscuro, generico e non autosufficiente: manca un'esposizione sommaria dei fatti di causa adeguata, non sono specificati i documenti, i fatti, i provvedimenti e le norme effettivamente coinvolti, e i motivi cumulano in modo confuso vizi eterogenei, con riferimento anche a un vizio motivazionale non deducibile per doppia conforme.

Norme richiamate

  • art. 2736 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione al giuramento decisorio, ma la Corte non esamina nel merito la censura per inammissibilità del ricorso

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata in tema di valutazione delle prove, ma senza scrutinio di merito

  • art. 360 c.p.c.

    le censure devono essere chiaramente ricondotte ai singoli motivi tipici di ricorso; nel caso concreto i motivi sono stati ritenuti confusi e promiscuamente formulati

  • art. 366 c.p.c.

    il ricorso deve contenere una esposizione sommaria ma intelligibile dei fatti di causa e censure specifiche; la mancanza di tali requisiti comporta inammissibilità

  • art. 348 ter c.p.c.

    richiamato come preclusione al vizio motivazionale in presenza di c.d. doppia conforme

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza

  • art. 2389 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la non necessità di delibera assembleare sulla remunerazione, ma la censura non è esaminata nel merito

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve offrire una rappresentazione chiara, sintetica e autosufficiente dell'intera vicenda processuale, indicando i fatti rilevanti e le questioni giuridiche devolute; l'inosservanza di tali requisiti rileva ai fini dell'inammissibilità quando renda oscura o lacunosa la comprensione delle doglianze.
  • Le censure di legittimità devono essere formulate in modo specifico e immediatamente riconducibile a uno dei motivi tassativi dell'art. 360 c.p.c.; la commistione indistinta di vizi diversi e l'uso di formule generiche non soddisfano il requisito di ammissibilità.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale non è liberamente deducibile nei termini ordinari e il ricorrente deve comunque articolare censure conformi ai limiti processuali applicabili.
  • La mera evocazione di documenti, fatti processuali o questioni di merito senza precisa indicazione del loro contenuto, della loro rilevanza e del momento processuale in cui sono stati introdotti non integra un motivo idoneo di ricorso per cassazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte soccombente è condannata alle spese di legittimità ed è tenuta, ove dovuto, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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