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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31512/2024 del 08/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da una precedente sentenza della Corte d'appello, poi passata in giudicato, che la lavoratrice assumeva costituire titolo esecutivo per il pagamento di varie voci retributive connesse al rapporto di lavoro e alla reintegrazione conseguente al licenziamento. Sulla base di quella decisione era stato notificato un pignoramento presso terzi. La società debitrice aveva proposto opposizione all'esecuzione sostenendo che la sentenza non fosse titolo esecutivo perché, pur affermando l'an della pretesa, non avrebbe determinato il quantum delle somme dovute e non avrebbe disposto una condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegrazione. Il Tribunale aveva accolto solo parzialmente l'opposizione, ma la Corte d'appello, in riforma, aveva dichiarato che la sentenza non costituiva titolo esecutivo e che il pignoramento era nullo. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice deduceva: omessa pronuncia o motivazione apparente sulla interpretazione del "combinato disposto" tra sentenza esecutiva e atti del giudizio presupposto; omesso esame di elementi favorevoli alla quantificazione del quantum; violazione dell'art. 474 c.p.c. perché il credito sarebbe stato almeno determinabile; infine violazione delle regole sulle spese, poiché vi sarebbe stata soccombenza reciproca.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i primi tre motivi non investivano correttamente la ratio decidendi, perché la decisione impugnata si fondava anche e soprattutto sull'autonoma affermazione che la sentenza passata in giudicato non costituiva titolo esecutivo; inoltre, essendo in discussione un titolo giudiziale ormai coperto da giudicato, la censura avrebbe dovuto articolarsi come violazione dell'art. 2909 c.c. con specifica indicazione del precetto sostanziale violato e della parte del provvedimento rilevante, secondo i requisiti fissati dalle Sezioni Unite. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile anche perché denunciava non l'omesso esame di un fatto storico decisivo, ma di deduzioni e argomentazioni difensive. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, ancora una volta, non attaccava la corretta norma di riferimento per l'interpretazione del giudicato. Il quarto motivo è stato respinto come inammissibile perché fondato su un presupposto non corrispondente al decisum: l'appello della società era stato integralmente accolto, sicché non vi era soccombenza reciproca. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia o motivazione apparente non è stata accolta perché il ricorso non colpiva tutte le rationes decidendi autonomamente idonee a sorreggere la decisione.

  • art. 115 c.p.c.

    La non contestazione può riguardare al più l'an del credito, ma non supplisce alla mancanza di un'attività di quantificazione del quantum quando essa sia necessaria.

  • art. 474 c.p.c.

    Un titolo esecutivo giudiziale richiede un credito liquido; la Corte d'appello aveva ritenuto che la sentenza non fosse idonea a fondare l'esecuzione forzata.

  • art. 2909 c.c.

    Per censurare l'interpretazione di un titolo giudiziale passato in giudicato occorre denunciare la violazione del giudicato con specifica indicazione del precetto sostanziale violato, della parte del provvedimento rilevante e degli eventuali elementi extratestuali ritualmente acquisiti.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso deve indicare specificamente il precetto sostanziale che si assume violato quando si contesta l'interpretazione del giudicato.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve indicare specificamente la parte del provvedimento passato in giudicato e gli eventuali elementi extratestuali rilevanti, se si denuncia un'errata interpretazione del giudicato.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    L'omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo, non deduzioni difensive, argomentazioni o questioni.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; poiché l'appello della società era stato accolto, le spese sono state correttamente poste a carico della lavoratrice.

  • art. 92 c.p.c.

    La censura di soccombenza reciproca è stata esclusa perché non risultava una soccombenza parziale della società nel grado d'appello.

Massime di principio

  • Quando si censura in cassazione l'interpretazione di un titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato, il ricorso deve essere costruito come violazione del giudicato ex art. 2909 c.c. e non solo come violazione delle norme sull'esecuzione forzata.
  • La parte ricorrente deve colpire tutte le rationes decidendi autonomamente idonee a sorreggere la sentenza impugnata; se una ratio non è attaccata, il ricorso è inammissibile.
  • L'omesso esame di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. presuppone un fatto storico decisivo e non può essere dedotto con riferimento a deduzioni, argomenti difensivi o materiali istruttori in sé considerati.
  • Un titolo esecutivo giudiziale è idoneo all'esecuzione solo se contiene una condanna sufficientemente determinata o comunque liquida; la semplice affermazione dell'an del diritto, senza una liquidazione del quantum o senza criteri che rendano il credito esecutivamente azionabile, non basta.
  • In materia di spese di lite, la soccombenza va valutata in base all'effettivo esito della controversia nel grado considerato; la soccombenza reciproca non può essere affermata in assenza di un reale accoglimento parziale delle reciproche domande o impugnazioni.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveLicenziamento
RamiProcesso civileLavoroEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazioneGiusta causa
IstitutiOnere della provaGiudicato

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