Cassazione Civile, Ordinanza n. 31510/2024 del 08/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento intimato a un dirigente di banca nell'ambito di un piano industriale di riduzione dei costi e dell'organico. In precedenza il lavoratore aveva ottenuto una pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto sia un danno da demansionamento sia l'ingiustificatezza del licenziamento con condanna alla indennità supplementare; la corte d'appello, poi, aveva ritenuto tardiva l'impugnazione del recesso e aveva escluso l'indennità, ma aveva confermato il risarcimento per dequalificazione. La Cassazione, con precedente sentenza rescindente, aveva già chiarito che la decadenza ex art. 6 l. n. 604/1966 e art. 32 l. n. 183/2010 non si applica al licenziamento del dirigente dedotto solo come ingiustificato e non come invalido. In sede di rinvio la corte territoriale ha quindi esaminato il merito e ha ritenuto il recesso ingiustificato perché il dirigente era stato collocato, a seguito di un illegittimo processo di demansionamento, nella posizione di 'dirigente addetto' poi soppressa; secondo la banca, invece, il giudizio di ingiustificatezza sarebbe stato fondato in modo paradossale proprio sul demansionamento già autonomamente risarcito. Con l'unico motivo di ricorso la banca ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2118 c.c. e 30, punto 15, del CCNL dirigenti del credito, nonché ha riproposto una questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 2, l. n. 183/2010 in relazione agli artt. 3, 4, 24 e 111 Cost., sostenendo che il regime decadenziale dovrebbe applicarsi anche alle azioni del dirigente contro il licenziamento ingiustificato e che comunque il recesso sarebbe stato giustificato dal piano di riorganizzazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sull'art. 32, comma 2, l. n. 183/2010, affermando che il regime decadenziale riguarda i licenziamenti invalidi e non anche quelli semplicemente ingiustificati dei dirigenti, per i quali opera una tutela solo indennitaria e contrattuale. Nel merito ha respinto la doglianza sulla giustificatezza del licenziamento, precisando che la corte di rinvio non aveva fondato la decisione sul demansionamento in sé, ma sul fatto che l'illegittima dequalificazione aveva collocato il dirigente nella posizione di 'dirigente addetto' poi soppressa; il datore di lavoro non poteva trarre vantaggio da una propria condotta illecita per giustificare il recesso. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al relativo ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
I termini di decadenza e inefficacia dell'impugnazione si applicano ai licenziamenti invalidi, non alle ipotesi di mera ingiustificatezza del licenziamento del dirigente.
art. 32, comma 1, l. n. 183/2010
È norma decadenziale riferibile, secondo l'interpretazione della Corte, alle ipotesi di invalidità del licenziamento, non alla sola ingiustificatezza del recesso del dirigente.
art. 32, comma 2, l. n. 183/2010
Va interpretato restrittivamente, in materia di decadenza, come riferito ai vizi che determinano la demolizione del negozio e dei suoi effetti, non alla mera ingiustificatezza del licenziamento dirigenziale.
art. 18, comma 1, l. n. 300/1970
È richiamato come paradigma dei licenziamenti invalidi cui consegue tutela reintegratoria; tale schema non si estende al licenziamento semplicemente ingiustificato del dirigente.
Costituisce il parametro civilistico del recesso e della giustificatezza del licenziamento del dirigente, valutata anche alla luce di correttezza e buona fede.
art. 30, punto 15), CCNL per i dirigenti dipendenti delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali
È la base contrattuale della tutela indennitaria per ingiustificatezza del licenziamento del dirigente.
L'illegittima assegnazione a mansioni o posizione deteriori integra demansionamento e non può essere utilizzata dal datore per fondare il successivo recesso.
artt. 3, 4, 24 e 111 Cost.
La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata perché il diverso trattamento tra licenziamenti invalidi e ingiustificati dei dirigenti è non irragionevole e coerente con le rispettive tutele.
Massime di principio
- Nel licenziamento del dirigente, il regime decadenziale previsto per l'impugnazione del recesso opera per le ipotesi di invalidità del licenziamento e non si estende alla sola deduzione di ingiustificatezza convenzionale, che dà luogo a tutela meramente indennitaria se prevista dalla contrattazione collettiva.
- La valutazione della giustificatezza del licenziamento del dirigente deve tener conto anche dei canoni di correttezza e buona fede: il datore non può fondare il recesso su una situazione di fatto da lui stesso illegittimamente creata, traendone vantaggio da un precedente demansionamento o da altra condotta contra ius.
- Quando il giudizio di legittimità è devoluto alla Corte di cassazione, non può essere rimesso in discussione l'accertamento di fatto della corte di merito se la censura si risolve in una diversa lettura del materiale probatorio sotto l'apparente veste di violazione di legge.
- La distinzione tra licenziamento invalido e licenziamento ingiustificato nel rapporto dirigenziale giustifica un diverso regime processuale e sostanziale, senza violare gli artt. 3, 4, 24 e 111 Cost., poiché i due istituti rispondono a presupposti e tutele differenti.
- Se il dirigente è stato collocato in una posizione organizzativa soppressa a seguito di una illegittima dequalificazione professionale, il successivo licenziamento può essere giudicato ingiustificato per il carattere pretestuoso del motivo addotto, non perché il demansionamento integri di per sé il vizio del recesso, ma perché esso ha determinato la condizione organizzativa utilizzata per il licenziamento.
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