Cassazione Civile, Ordinanza n. 07939/2023 del 20/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Un investitore aveva convenuto in giudizio l'intermediario chiedendo, da un lato, la declaratoria di nullità del contratto quadro di investimento per difetto di sottoscrizione della banca e dell'ordine di acquisto di obbligazioni argentine del 28 giugno 1999 per mancanza della sua sottoscrizione; dall'altro, il risarcimento dei danni per asserita violazione degli obblighi informativi sulla rischiosità dell'operazione. Il tribunale aveva dichiarato nullo l'ordine di acquisto per difetto di forma scritta, mentre la corte d'appello, riformando la decisione, aveva ritenuto valido il contratto quadro e valido anche l'ordine impartito telefonicamente, valorizzando la clausola contrattuale che attribuiva efficacia probatoria all'annotazione nei registri bancari, nonché l'incasso della cedola da parte dell'investitore. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: violazione dell'art. 23 TUF, degli artt. 1352, 1324, 1362 e 1363 c.c., dell'art. 112 c.p.c. e delle norme Consob, lamentando l'errata interpretazione delle clausole contrattuali e la ritenuta validità dell'ordine privo di forma scritta; omesso esame dell'art. 2 del contratto quadro, sostenendo che esso imponesse la forma scritta per gli ordini relativi a valori mobiliari diversi dai titoli di Stato; ulteriore violazione delle norme del TUF e del regolamento Consob per la mancata conservazione delle fonoregistrazioni e per l'asserita inapplicabilità delle clausole contrattuali; infine omesso esame e mancata pronuncia sulla nullità dell'operazione per conflitto di interessi dell'intermediario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi e terzi motivi si risolvessero in una non consentita richiesta di rivalutazione dell'interpretazione delle clausole contrattuali, poiché il giudice di merito aveva fornito una lettura plausibile dell'art. 1 del contratto quadro, secondo cui gli ordini telefonici erano validi se annotati nei registri bancari; inoltre, tale ratio era sorretta anche da una motivazione autonoma e non impugnata, ossia l'incasso della cedola da parte dell'investitore, incompatibile con la negazione dell'ordine impartito. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione non risultava trattata nella sentenza impugnata e perché il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda fatti storici, non questioni interpretative o argomentative. Anche il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile, sia per mancanza di trattazione nella sentenza impugnata, sia perché sulla questione del conflitto di interessi si era formato giudicato interno, non avendo l'investitore impugnato la decisione di primo grado che lo aveva escluso. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 23 T.U.F. (D.Lgs. n. 58 del 1998)
richiamato dal ricorrente come parametro della pretesa nullità dell'ordine e del contratto quadro; la Corte non ne ha affermato una diversa portata, limitandosi a rilevare l'inammissibilità delle censure sull'interpretazione contrattuale
richiamato quale norma sulla forma convenzionale; la Corte ha ritenuto che la censura investisse un accertamento di fatto del giudice di merito, non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione plausibile
menzionato tra le norme asseritamente violate dal ricorrente, senza statuizione autonoma della Corte
evocato come criterio ermeneutico; la Corte afferma che la deduzione di violazione dei canoni interpretativi richiede la specificazione del canone violato e del modo in cui il giudice se ne è discostato
evocato come criterio ermeneutico; la Corte ribadisce che l'interpretazione delle clausole negoziali è accertamento di merito censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica
richiamato nel primo motivo, senza specifica autonoma applicazione nel decisum
artt. 29, 30 e 69 reg. Consob n. 11522/1998
invocati per sostenere obblighi informativi e di conservazione delle registrazioni; la Corte osserva che, nel caso concreto, la mancata conservazione delle fonoregistrazioni è irrilevante rispetto alla prova dell'ordine, e comunque la questione non supera i limiti del giudizio di legittimità
art. 27 reg. Consob n. 11522/1998
richiamato dal ricorrente per il conflitto di interessi; la censura è stata dichiarata inammissibile anche per giudicato interno
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
utilizzato dai ricorrenti per dedurre violazioni di legge; la Corte precisa che, nel caso di contestazione dell'interpretazione di un contratto, il sindacato di legittimità resta limitato alla violazione dei canoni ermeneutici e non consente una nuova lettura del testo negoziale
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
interpretato nel senso che riguarda solo l'omesso esame di fatti storici decisivi e non l'omesso esame di questioni giuridiche o interpretative
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002, richiamata solo ai fini delle spese processuali
art. 1 del contratto quadro
"Gli ordini sono conferiti di norma per iscritto. Qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente, ne fa piena prova la relativa annotazione sui registri della Banca"
la Corte lo interpreta nel senso che l'ordine telefonico è valido e provabile mediante annotazione nei registri bancari, senza necessità indefettibile della forma scritta
art. 2 del contratto quadro
ritenuto irrilevante nel caso concreto perché riferito a valori mobiliari diversi dai titoli di Stato, mentre l'operazione riguardava titoli di Stato argentini
Massime di principio
- L'interpretazione delle clausole di un contratto quadro di investimento è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione specifica dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione logicamente inesistente, non per la mera preferenza di una diversa lettura.
- Chi denuncia in cassazione la violazione delle norme sull'interpretazione contrattuale deve indicare in modo puntuale quali canoni siano stati violati e in che cosa consista lo scostamento del giudice di merito; non è sufficiente contrapporre la propria ricostruzione del testo negoziale.
- Se una sentenza è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna da sola sufficiente a giustificare il decisum, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibili le censure dirette alle altre per difetto di interesse.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di dedurre l'omesso esame di questioni giuridiche, argomentazioni o clausole contrattuali.
- In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove non trattate nei precedenti gradi di merito, salvo che siano rilevabili d'ufficio e risultino adeguatamente dedotte e localizzate negli atti di causa.
- La mancata conservazione delle registrazioni telefoniche non è di per sé decisiva quando la prova dell'ordine risulti altrimenti da previsioni contrattuali valide e da ulteriori elementi di conferma valorizzati dal giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07911/2023 del 20/03/2023
- ordinanza_civile · 20 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07912/2023 del 20/03/2023
- ordinanza_civile · 20 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07913/2023 del 20/03/2023
- ordinanza_civile · 20 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07917/2023 del 20/03/2023
- ordinanza_civile · 20 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07919/2023 del 20/03/2023
- ordinanza_civile · 20 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07920/2023 del 20/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →