Cassazione Civile, Ordinanza n. 36107/2022 del 09/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per omesso denuncia e omesso versamento della TARSU riferito a quattro unità immobiliari per gli anni 2010, 2011 e 2012. In primo grado il ricorso era stato accolto solo per il 2010 e il 2012; in appello, limitatamente al 2011, la CTR aveva rigettato il gravame ritenendo legittimo l'accertamento nei confronti della proprietaria degli immobili, in assenza di comunicazione della variazione nell'occupazione e per decorso dei termini per accertare gli effettivi occupanti. In cassazione la società deduceva violazione dell'art. 63 del d.lgs. 507/1993 e nullità della sentenza, sostenendo che, dopo l'istanza di accertamento con adesione del 10.11.2016, l'Ufficio si sarebbe limitato a inviare l'invito a comparire senza instaurare un contraddittorio effettivo e senza individuare i reali occupanti, soggetti passivi del tributo.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che, in tema di accertamento con adesione disciplinato dal d.lgs. 218/1997, la convocazione del contribuente non costituisce un obbligo dell'Ufficio ma una facoltà; inoltre, nel caso concreto, la ricorrente avrebbe dovuto allegare e provare che la mancata definizione entro il termine di decadenza dipendesse dall'inerzia del Comune. Quanto alla TARSU, la Corte ha richiamato il principio per cui, in caso di denuncia originaria omessa o infedele, l'obbligo dichiarativo si rinnova annualmente e la mancata comunicazione della variazione non è sanata dalla mera conoscenza ex post, da parte dell'ente, degli occupanti effettivi. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente, ma la Corte osserva che la mancata effettività del contraddittorio nella procedura di accertamento con adesione non integra un vizio dell'accertamento tributario
"Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza ... l'ufficio ... formula al contribuente l'invito a comparire"
la convocazione del contribuente è qualificata come facoltà dell'Ufficio, non come obbligo; il procedimento di adesione è strumento facoltativo di deflazione del contenzioso
d.P.R. 633/1972, art. 60, comma 1
richiamato solo per il regime di sospensione dei termini di impugnazione in materia di adesione
d.P.R. 602/1973, art. 15, comma 1
richiamato solo per la regola dell'iscrizione a titolo provvisorio dopo la scadenza del termine di sospensione
d.lgs. 507/1993, art. 70, comma 2
la variazione delle condizioni di tassabilità va denunciata all'ente; la conoscenza ex post degli occupanti non sana l'omessa comunicazione
l'omessa o infedele denuncia comporta l'applicazione della sanzione anche per gli anni successivi al primo, poiché l'obbligo si rinnova annualmente
richiamato per lo svolgimento del procedimento camerale
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
parametro del motivo di ricorso, dedotto come violazione di legge e nullità della sentenza
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel procedimento di accertamento con adesione, la presentazione dell'istanza del contribuente non impone all'Ufficio di instaurare o concludere il contraddittorio: l'invito a comparire è espressione di una facoltà discrezionale, non di un obbligo.
- Chi deduce che la definizione agevolata non si sia perfezionata per causa imputabile all'Amministrazione deve allegare e dimostrare l'inerzia dell'Ufficio, specie quando la sospensione dei termini sia prossima alla scadenza decadenziale.
- In materia di TARSU, l'omessa o infedele denuncia originaria fa sorgere un obbligo dichiarativo che si rinnova annualmente; la mancata denuncia di variazione mantiene la rilevanza fiscale anche per gli anni successivi.
- La mera conoscenza di fatto, da parte del Comune, degli effettivi occupanti degli immobili non equivale a denuncia di variazione e non sana l'omissione dell'obbligato.
- Quando la censura investe il corretto svolgimento di una procedura amministrativo-tributaria, è necessario indicare specificamente dove e come la questione sia stata tempestivamente dedotta nel processo di merito.
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