Cassazione Civile, Ordinanza n. 06838/2023 del 07/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento intimato da un'associazione datoriale a una dipendente il 13 ottobre 2017. I giudici di merito hanno ritenuto che il recesso non fosse sorretto da un effettivo giustificato motivo oggettivo e che fosse invece una reazione al rifiuto della lavoratrice di rinunciare a un superminimo, qualificandolo quindi come licenziamento ritorsivo e nullo, con ordine di reintegrazione e condanna risarcitoria. In cassazione l'associazione ha articolato sette motivi: ha contestato, anzitutto, la propria qualificazione come organizzazione di tendenza e la conseguente applicazione della tutela reale; ha dedotto vizi motivazionali sulla natura imprenditoriale dell'ente; ha denunciato l'omesso esame e la cattiva valutazione della pretesa disponibilità della lavoratrice alla trasformazione del rapporto in part-time; ha criticato la valutazione delle allegazioni e delle prove; ha sostenuto che i presupposti del giustificato motivo oggettivo fossero stati invece accertati; ha negato la natura ritorsiva del licenziamento, evidenziando che la ragione reale sarebbe stata la riduzione dei costi di gestione per la diminuzione degli associati e dei ricavi; infine, ha censurato la prova presuntiva del motivo ritorsivo. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi che miravano a una rivalutazione del merito e delle prove e ha confermato il principio secondo cui, per la nullità del licenziamento per motivo illecito, l'intento ritorsivo deve essere l'unico e determinante, mentre il relativo accertamento e il ricorso alle presunzioni appartengono al giudice di merito. Ha inoltre ribadito che la tutela reale si applica anche ai licenziamenti nulli per ritorsione, pure se intimati da organizzazioni di tendenza, rendendo irrilevante la contestazione sulla natura dell'ente.
La decisione
La Corte ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che le censure sul giustificato motivo oggettivo, sulla natura ritorsiva del licenziamento e sulla valutazione delle prove fossero, in sostanza, richieste di riesame del merito non consentite in sede di legittimità. Ha poi confermato che il licenziamento nullo per motivo ritorsivo è soggetto a tutela reale anche nei confronti delle organizzazioni di tendenza, sicché la questione sulla qualificazione dell'associazione non era decisiva. La ricorrente è stata condannata alle spese ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3 l. n. 108 del 1990
La norma è letta nel senso che l'estensione della tutela reale opera anche per i licenziamenti nulli per illiceità del motivo, inclusi quelli determinati esclusivamente da ritorsione o rappresaglia.
art. 4, comma 1, l. n. 108 del 1990
Il privilegio di inapplicabilità dell'art. 18 alle organizzazioni di tendenza non esclude la tutela reale nei casi di licenziamento nullo per motivo illecito o ritorsivo.
L'onere di provare il giustificato motivo di licenziamento resta a carico del datore di lavoro; tuttavia, se il datore fornisce una prova almeno apparente, il lavoratore deve dimostrare l'intento ritorsivo come motivo unico e determinante.
La tutela reintegratoria si applica ai licenziamenti nulli anche quando il motivo illecito sia ritorsivo, a prescindere dal numero dei dipendenti e dalla natura dell'ente, nei limiti richiamati dalla giurisprudenza.
È richiamato come base del divieto di atti discriminatori, la cui disciplina sanzionatoria viene estesa ai licenziamenti nulli per illiceità del motivo.
L'onere di provare il motivo ritorsivo grava sul lavoratore secondo la regola generale sull'onere della prova.
La mancata contestazione specifica è apprezzata dal giudice di merito; in cassazione non è possibile rivalutare tale apprezzamento se non nei limiti del vizio di legittimità.
Il motivo illecito rileva come causa determinante del recesso quando è esclusivo e idoneo a rendere nullo il licenziamento.
Le presunzioni semplici possono fondare l'accertamento del carattere ritorsivo del licenziamento se gli indizi sono gravi, precisi e concordanti nella valutazione globale del giudice.
Il giudice di merito può utilizzare il ragionamento presuntivo e apprezzarne l'idoneità inferenziale; in cassazione non è consentito sostituire una diversa lettura degli indizi.
Le doglianze formalmente prospettate come violazione di legge, omesso esame o vizio motivazionale sono state ritenute, in gran parte, censure di merito inammissibili in cassazione.
art. 30, comma 1, l. n. 183 del 2010
È richiamato nei motivi di ricorso, ma la Corte ne esclude la rilevanza decisiva perché le censure sono in realtà di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Per la nullità del licenziamento fondato su motivo illecito occorre che l'intento ritorsivo sia l'unica e determinante causa del recesso; non è necessario un giudizio comparativo tra ragioni lecite e illecite se la ritorsione risulta esclusiva.
- L'onere di provare il giustificato motivo di licenziamento incombe sul datore di lavoro; se il datore offre una giustificazione solo apparente o non veritiera, il giudice può dichiarare illegittimo il recesso per mancanza di effettività della causale addotta.
- Il carattere ritorsivo del licenziamento è una questione di fatto rimessa al giudice di merito e può essere provata anche per presunzioni, valorizzando unitariamente tutti gli elementi acquisiti al processo.
- In cassazione non sono ammissibili censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o degli indizi.
- La tutela reale si applica anche ai licenziamenti nulli per motivo ritorsivo o rappresaglia, pure nei confronti delle organizzazioni di tendenza, rendendo irrilevante il solo dato della natura dell'ente quando ricorra il motivo illecito esclusivo.
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