Cassazione Civile, Ordinanza n. 28572/2022 del 03/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore autonomo)
La controversia
La controversia riguarda la base imponibile contributiva dovuta per gli anni 2011, 2012 e 2013 da un soggetto iscritto alla gestione artigiani come socio lavoratore. I giudici di merito avevano escluso dal calcolo dei contributi i redditi percepiti dalla partecipazione agli utili di una società di capitali, ritenendoli non assoggettabili a contribuzione. L'INPS ha impugnato la sentenza deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 3-bis della L. n. 438 del 1992, in relazione alla L. n. 223 del 1990, dell'art. 53, comma 2, lett. d), del d.P.R. n. 917 del 1986 e dell'art. 10 del d.lgs. n. 241 del 1997, sostenendo che, poiché il contribuente era socio fondatore della società, i redditi da partecipazione agli utili dovessero essere qualificati come redditi di lavoro autonomo e quindi inclusi nella base imponibile contributiva. La parte intimata non ha svolto difese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto correttamente applicato dalla Corte territoriale il principio secondo cui, ai fini della contribuzione dovuta alla gestione artigiani e commercianti, vanno computati i soli redditi d'impresa e restano esclusi i redditi di capitale derivanti dalla mera partecipazione a una società di capitali senza prestazione di attività lavorativa. Ha inoltre precisato che la qualificazione fiscale del reddito del socio fondatore come reddito di lavoro autonomo è una fictio iuris rilevante solo ai fini tributari e non incide sulla qualificazione contributiva. Ne consegue il rigetto sostanziale della pretesa dell'INPS, con nulla sulle spese e con obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3-bis, L. n. 438 del 1992
conv. con modifiche del d.l. n. 384/1992
la base imponibile contributiva per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti comprende i soli redditi d'impresa
richiamata in connessione con la disciplina contributiva invocata dall'INPS
art. 53, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 917 del 1986
la distinzione fiscale tra utili del socio fondatore e del socio non fondatore opera come qualificazione tributaria, ma non modifica la disciplina contributiva
art. 55, d.P.R. n. 917 del 1986
definisce i redditi d'impresa come redditi derivanti dall'esercizio di attività imprenditoriale
art. 44, lett. e), d.P.R. n. 917 del 1986
qualifica come redditi di capitale quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa
art. 10, d.lgs. n. 241 del 1997
richiamato nel motivo di ricorso per la disciplina del versamento e del calcolo dei contributi
norma invocata per la dedotta violazione di legge
usato dalla Corte per dichiarare inammissibile il motivo in presenza di giurisprudenza consolidata
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
parametro per l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Ai fini della contribuzione dovuta dagli iscritti alla gestione artigiani e commercianti, la base imponibile comprende i soli redditi d'impresa e non i redditi di capitale derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali priva di prestazione lavorativa.
- La qualificazione fiscale di un reddito non si trasferisce automaticamente sul piano previdenziale: una fictio iuris prevista dal TUIR può rilevare per il fisco, ma non muta la natura del reddito ai fini contributivi.
- La qualità di socio fondatore, da sola, non basta a includere gli utili societari nella base imponibile contributiva se tali utili non siano riconducibili a redditi d'impresa.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando si risolve nel contestare un principio già consolidato nella giurisprudenza di legittimità ed esso sia stato correttamente applicato dal giudice di merito.
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